ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ORIGINALI IN PDF 

ATTO COSTITUTIVO

DI ASSOCIAZIONE A SCOPO NON LUCRATIVO DENOMINATA

C.U.P.S.I.T. – COMITATO UNITARIO PATROCINATORI

STRAGIUDIZIALI ITALIANI

L’anno 2011 il giorno 3 del mese di dicembre in Bologna, i soci fondatori:

Addari Gabriella

Antico Antonio

Bertellini Gianni

Bosi Emanuela

Costa Stefania

Danieli Giampiero

Mannacio Stefano

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita una Associazione senza fini di lucro denominata C.U.P.S.I.T. – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani.

ARTICOLO 2

La sede legale della Associazione è fissata in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1.

ARTICOLO 3

Il C.U.P.S.I.T. – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani non persegue fini di lucro. Lo scopo, le norme e le disposizioni che regolano la vita dell’Associazione sono riportate nello Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4    

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 11 dello statuto per il primo triennio il Consiglio Direttivo, salvo integrazioni, previa delibera, da parte dello stesso organismo, viene così costituito:

Presidente

Mannacio Stefano, nato a Bologna (Bo) il 22 giugno 1969, domiciliato a Bologna (Bo), Via Toscana 56

Codice Fiscale: MNN SFN 69H22 A944V

Segretario

Addari Gabriella

Vice Presidente

Bertellini Gianni

Tesoriere

Danieli Giampiero

Consiglieri

Bosi Emanuela

Costa Stefania

ARTICOLO 4

Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell’Associazione

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna, 3 Dicembre 2011.

Gabriella Addari

Antonio Antico

Gianni Bertellini

Emanuela Bosi

Stefania Costa

Giampiero Danieli

Milena Longoni

Stefano Mannacio

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’associazione denominata C.U.P.S.I.T – Comitato Unitario dei Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. L’associazione è senza fini di lucro. E’ apartitica ed apolitica.

Articolo 2

L’Associazione ha la sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi 1. La sede può essere variata con provvedimento del Presidente, da comunicarsi al Consiglio Direttivo e alle Autorità Amministrative che, a qualunque funzione o titolo preposte, debbano essere informate. L’Associazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi sia in Italia che all’Estero.

Articolo 3

L’Associazione è composta da liberi professionisti che forniscono ai danneggiati  attività di valutazione, consulenza e trattazione stragiudiziale di pratiche relative a risarcimento danni o indennizzi derivanti da incidenti o infortuni di ogni tipo e da rappresentanti di altre associazioni professionali.

TITOLO II – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L’Associazione si propone di:

– promuovere una visione unitaria e il coordinamento dell’attività delle associazioni professionali di riferimento;

– ricercare un quadro di riferimento normativo che porti la professione di Patrocinatore Stra-giudiziale ad un riconoscimento giuridico nell’ambito della libertà di esercizio;

– intraprendere ogni iniziativa utile per promuovere la professione, la professionalità, la certificazione e la qualificazione degli associati e di tutti gli esercenti attività riconducibili alla professione di patrocinatore stragiudiziale, alla luce delle acquisizioni giuridiche, anche di livello europeo, e sociali, in materia di servizi e professioni, anche promuovendo la costituzione di associazioni di secondo grado e partecipandovi, e sostenendo tutte le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati;

– promuovere una Cassa di Previdenza per le professioni non regolamentate inclusa quella di Patrocinatore Stragiudiziale;

– partecipare all’implementazione di sistemi di mediazione e conciliazione;

– promuovere e sviluppare un sistema di relazioni e alleanze strategiche con le associazioni a tutela delle Vittime della Strada, associazioni di categoria o consorzi di imprese artigiane, associazioni di giuristi, medici e avvocati specializzate nella materia del risarcimento del risarcimento del danno;:

– collaborare con altre associazioni o federazioni di professionisti non regolamentati da albi e collegi per la soluzione di problemi di comune interesse;

– promuovere corsi di formazione anche on line;

– accreditare corsi di formazione organizzati da altre entità.

L’associazione si propone inoltre di:

– vigilare attentamente affinché l’esercizio della professione di Patrocinatore Stragiudiziale sia svolto seguendo i requisiti esperienziali, deontologici e formativi richiesti;

– suscitare l’interesse dell’opinione pubblica onde stimolare una conoscenza dell’attività di Patrocinatore Stragiudiziale;

– incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica nella materia del risarcimento del danno, aggiornando gli associati con studi comparati sul progresso raggiunto in campo in-ternazionale;

– appoggiare e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all’affermazione della categoria e della professione.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione:

I soci ordinari.

– Cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che comprovino di aver esercitato, per almeno due anni consecutivi, l’attività di patrocinatore stragiudiziale.

– I conciliatori ai sensi D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche non iscritti all’ordine forense che dimostrano una specializzazione e una attività biennale in:

– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

e in una delle seguenti materie

– risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

– contratti assicurativi;

– i professionisti che hanno un attestato di qualificazione o di certificazione di enti terzi accreditati ACCREDIA.

I soci aggregati.

Cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che abbiano iniziato professionalmente l’attività di consulente ed esperto da meno di due anni.

Soci sostenitori

– Professionisti che svolgono attività che rientrano nell’oggetto sociale dell’Associazione di cui all’ art. 4.

– Delegati di altre associazioni che svolgono attività che rientrano nell’oggetto sociale dell’Associazione di cui all’ art. 4.

Soci Onorari

– Membri della società civile, delegati che, su deliberazione del Consiglio Direttivo, sono ritenuti meritevoli di far parte dell’associazione.

I soci aggregati, i soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire la carica di Consigliere nell’Associazione. La quota di iscrizione e la quota associativa per le varie categorie di associati sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Tutti i soci, eccezion fatta per i soci onorari, hanno uguali diritti e doveri.

Articolo 6

La domanda di ammissione a socio che ritiene di presentare i requisiti di cui all’art. 5 deve essere inviata alla Segreteria, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto e approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L’adesione all’Associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel ri-spetto delle norme statutarie.

Articolo 8

Gli associati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della ri-servatezza e della rettitudine professionale ed attenersi scrupolosamente al codice di etica pro-fessionale. L’associato che si trovi coinvolto, anche solo a livello di indagini preliminari in fatti di rilevanza penale dovrà darne immediata notizia alla Presidenza che sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo. Gli eventuali provvedimenti potranno essere:

– ammonizione o deplorazione,

– esclusione temporanea dalla qualità di associato,

– espulsione definitiva dall’Associazione

Qualora le indagini riguardino l’attività professionale per fatti che ne ledano l’onorabilità, la probità e la rettitudine, l’associato entro trenta giorni dovrà autosospendersi sino all’esito delle stesse.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea generale dei soci

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Segretario

– il Tesoriere

– il Collegio dei revisori

– Il Collegio dei Probiviri

Articolo 10

L’Assemblea generale dei soci è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori in regola con i pagamenti delle quote associative; i soci onorari e sostenitori possono parteciparvi senza diritto di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o fax da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nella comunicazione, oltre all’ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno, a distanza di non meno di un’ora dalla prima. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati. Ogni socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro socio. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’elezione a scadenza degli organi associativi.

Articolo 11

II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, tra cui il il Presidente che lo presiede, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per i primi tre anni il consiglio direttivo è designato dall’atto costitutivo dell’Associazione, salvo diversa successiva delibera. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta elettronica o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo si può riunire anche per video-conferenza. II Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte l’anno e per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Al Consiglio Direttivo compete:

– curare l’ordinaria amministrazione, proporre all’assemblea le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione;

– redigere la relazione annuale, con il programma di attività;

– proporre e realizzare progetti;

– costituire apposite commissioni consultive o di studio;

– conferire incarichi e nominare esperti;

– predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;

– decidere, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio circa le domande di ammissione di nuovi associati su conforme deliberato dei soci fondatori;

– fissare l’ammontare della quota di iscrizione e delle quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente e le modalità del loro paga-mento.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, fino ad un terzo degli eletti, i restanti componenti coopteranno i membri mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s’intenderà automaticamente decaduto e dovrà convocare senza indugio l’Assemblea Generale dei soci per nuove elezioni.

Articolo 12

II Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli dirige l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente svolge anche la funzione di portavoce ufficiale dell’associazione. Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere, o delegare, atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 13

Il Comitato di Presidenza può essere nominato dal Presidente e dura in carica fino alla cessazione del mandato di questo.

Il Comitato di Presidenza si compone di un numero variabile di membri dei componenti il Consiglio Direttivo in carica, scelti dal Presidente anche tra i non associati al C.U.P.S.I.T.; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza. Il Comitato di Presidenza, e ciascuno dei suoi singoli componenti, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può, su delega, esercitare, individualmente o collegialmente, alcune delle funzioni del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato di Presidenza rispondono al Presidente e possono essere da lui liberamente revocati per cessazione del rapporto fiduciario con provvedimento succintamente motivato. Il Presidente può delegare uno o più componenti del Comitato di Presidenza, individualmente o collegialmente, a occuparsi di determinati tipi o generi di funzioni o di singole funzioni o insiemi determinati di funzioni.

Articolo 14

Il Vice Presidente o il Segretario sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o su delega.

Articolo 15

Il Segretario collabora con il Presidente ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori, nominato dall’Assemblea Generale dei Soci, è composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori controlla l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea Generale dei Soci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Articolo 19

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 20

Tutti i componenti degli organi sociali dell’Associazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi decadono prima del compimento dei tre anni anche:

– per eventuale revoca da parte degli organi dell’Associazione che li hanno designati;

– per dimissioni.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

Articolo 21

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 22

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo del precedente esercizio nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. I bilanci ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede dell’Associazione.

TITOLO VI – PATRIMONIO – ESTINZIONE

Articolo 23

L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale d’iscrizione all’associazione e quella a carico di nuove associazioni aderenti. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione. II versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 25

L’Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di cinque. In caso di scioglimento o estinzione l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni od organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27

Qualunque controversia sorgesse, in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irri-tuale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge relative alle associazioni a scopo non lucrativo.

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