Sentenza della Cassazione. Le cose per cui tremare oggi sono ben altre (lesioni lievi, lesioni gravi, oligopoli assicurativi che si consolidano)

Quando ho letto la  sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che riguarda le non commendevoli vicissitudini di un professionista che si era finto commercialista, ho chiamato, con una certa preoccupazione, il presidente della Lapet, l’amico Roberto Falcone e consigliere nazionale di CNA Professioni, per sapere cosa ne pensasse.

Chiariamoci: la sentenza ha uno stampo medievale e  può essere foriera di rigurgiti corporativi e di strumentalizzazioni (vedi riforma forense), ma una corretta interpretazione operativa c’è, peraltro suggerita da Falcone  e anche dalle altre associazioni di tributaristi.

In breve: è necessario, oggi come ieri, che nei mandati sottoscritti dai Clienti sia, come deve essere e come è sempre stato, chiaro e palese che si opera in qualità di patrocinatori stragiudiziali o esperti di infortunistica stradale. La sentenza, infatti, condanna un finto commercialista che si è spacciato tale anche per attività “tipiche e non riservate” all’ordine.

La sentenza si deve inoltre calare nello spirito di altre pronunce.

Le Sezioni Unite, per esempio, riconoscono che “Anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute”. (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 26973).

Inoltre, anche al di fuori della professione di patrocinatore stragiudiziale, cito la Sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,11 giugno 2010, n. 14085) dove si statuisce che “al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attivitàdi professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”.

Chi, quindi, ha sempre lavorato in modo trasparente facendo sottoscrivere mandati chiari dove nulla vi è da eccepire sul fatto che l’incarico al Cliente è conferito a un patrocinatore non vi è particolare problema. Eventualmente una riflessione va fatta se il mandato, oltre ad affermare ciò che si è deve precisare anche ciò che non si è.  Lo vedremo in seguito. Tremi invece chi assiste o chi ha assistito i Clienti facendo intendere di essere un iscritto ad un albo o un collegio e non lo è senza una chiaro mandato sottoscritto dal Cliente.

1 Commento

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    L’attività di patrocinatore stragiudiziale, a prescindere dal titolo accademico, a prescindere dall’esser perito assicurativo o meno, o alttre qualifiche, non è un’attività lavorativa vietata dalla legge, e chiunque allo stato, la può svolgere, quantunque è bene di sforzarci in ogni modo, a far di tutto per il rinoscimento giuridico della ns. prefessione, per mezzo di tante strategie. Molto si sta facendo, ed è stato fatto, ascoltiamoci, scambiamoci le notizie, restiamo sempre coesi e partecipiamo alle iniziative atte e mirate, al riconoscimento della nostra professione, che cerchiamo tutti, non allo stesso modo, dal lontano 1952, grazie a Michele Tossani (cariatide del settore, morto a 92 anni, mercoledì 13-7-2011) papà assoluto, indiscusso, da tutti riconosciuto, quale primo patrocinatore stragiudiziale d’Italia, capostipite della ns. bella professione, ma sbrighiamoci ad operare, forze immense e potenti, ci vogliono diluire nell’oceano del mercato lavorativo. Non restiamo isolati dentro i ns. uffici in attesa dell’apocalisse, passivamente. Qualifichiamoci in oggi modo e per tal motivo dobbiamo investire tanto tempo ed energie fisiche e psichiche, ed anche risorse economiche, necessariamente!

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