Riforma forense. La Severino boccia la riserva. Ora basta tribolare su questo punto.

Corsia preferenziale per la riforma forense per l’approvazione alla Camera. Ma con molti paletti. Il ministro della giustizia, Paola Severino, ha infatti inviato una lettera al presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, Giulia Bongiorno, dando parere favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa del ddl di riordino dell’avvocatura. Sottolineando però tutti i punti che devono essere stralciati dal testo, perché in contrasto con quanto previsto dal dpr di riforma delle professioni.

In particolare, secondo la Severino, diversi articoli vanno rinviati al dibattito in aula. Nel dettaglio: la norma che «introduce una riserva in favore degli avvocati in materia di consulenza legale assistenza legale stragiudiziale» (art. 2, comma 6); l’art. 9 che disciplina l’istituzione del titolo di specialista; l’art. 10, che «disciplina in modo restrittivo la possibilità di farsi pubblicità»; l’art. 13, comma 2, in cui, nella disciplina della determinazione del compenso, in caso di disaccordo tra le parti, «afferma il vincolante riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale»; l’art. 18, «per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie»; e l’art. 41, comma 4, «per la parte in cui esclude che il tirocinio possa essere compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico».

Infine, il termine di 24 mesi di durata «è in contrasto con la regola generale dei 18 mesi». La lettera della Severino è stata affiancata da quella del ministro per i rapporti con il parlamento, Piero Giarda. Dura la reazione dell’avvocatura. Secondo il presidente del Cnf, Guido Alpa, è «inaccettabile il metodo con il quale il Governo ha posto delle condizioni al Parlamento per il passaggio della riforma forense in deliberante in commissione giustizia della Camera. Si profila una prevaricazione che punta a esautorare il parlamento, che l’avvocatura denuncia con forza». Per il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, «è sbagliato, nonché penalizzante rinviare all’aula tutte quelle questioni centrali per il rilancio della professione forense. La protesta dell’avvocatura sarà forte e compatta, il primo appuntamento lo sciopero del 20 e 21 settembre».

2 Commenti

  1. Piero Manzanares

    E Brava la Severino….

    Risposta
  2. Piero Manzanares

    Novità nel campo assicurativo nel nuovo decreto sviluppo bis…

    Bozza 14 Settembre 2012

    SEZIONE XVII
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

    Art. 82
    Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

    Art. 83
    Esclusione del rinnovo tacito delle polizze assicurative
    1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’art. 170, è aggiunto il seguente articolo:
    “Art. 170-bis Durata del contratto.
    1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in espressa deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170 ter, comma 3 del presente Codice.
    3. Le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, a far data dal 1 gennaio 2014 si intendono prive di efficacia e come non apposte, con conseguente cessazione del contratto alla sua naturale scadenza.
    4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 è fatto obbligo alle imprese di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.”.

    Art. 84
    Definizione del contratto base che le compagnie devono obbligatoriamente offrire anche via internet
    1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’ISVAP, sentita l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, definisce il modello standard del contratto-base di assicurazione responsabilità civile auto base, recante tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria, che ciascuna compagnia assicurativa deve offrire al pubblico, anche tramite contrattazione telematica attraverso internet, definendone il costo complessivo di polizza ed individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi.

    Art. 85
    Possibilità di collaborazione tra gli agenti assicurativi, con nullità delle clausole ostative
    1. Gli agenti assicurativi, anche monomandatari, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), anche iscritti alla medesima sezione del registro, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività, anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati.
    2. Ogni clausola fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibile con le previsioni del comma 1, a decorrere dal 60 giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, é nulla per violazione di norma imperativa di legge e si considera non apposta. L’ISVAP vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma”.

    Art. 86
    Polizza vita “dormienti”
    1. Il comma 2-ter dell’art. art. 3 del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134 è così sostituito:
    “ 2 ter. Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:“ Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

    Risposta

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