CNF: LA RIFORMA FORENSE NON SI TOCCA.

”Non parteciperemo alla convocazione del ministro della Giustizia del 13 settembre. Nella lettera che abbiamo inviato al guardasigilli ci sono tutte le ragioni di questa scelta”. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, annuncia così l’intenzione di non prendere parte all’incontro convocato giovedì dal guardasigilli Paola Severino per discutere della riforma della professione forense e dello smaltimento dell’arretrato. La posizione del Cnf, ribadisce Alpa in un’intervista pubblicata sul sito www.cnf.it, è che si deve approvare la proposta di legge ora alla Camera, per la quale si preannuncia dibattito e voto finale a partire dal 24 settembre, così come indicato all’unanimità dall’Avvocatura a conclusione di una riunione della quasi totalità degli Ordini forensi, presenti l’Oua, tutte le maggiori associazioni forensi e i vertici della Cassa di previdenza.

No alla rinegoziazione del testo
”Riaprire oggi una negoziazione di quel testo, come sembra voler proporre il ministro Severino – spiega Alpa – significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni e tradire il lavoro svolto in questo lungo tempo dal Parlamento e dall’Avvocatura. Se guardiamo indietro a questi anni, non si può certo dire che la riforma forense non sia stata dibattuta, approfondita e condivisa sia dentro che fuori l’Avvocatura”.

”L’atteggiamento del Governo è stato di costante chiusura al dialogo e si è concretizzato in provvedimenti non accettabili e assunti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati – denuncia il presidente del Cnf – dalla geografia giudiziaria, all’adozione di parametri economici irrispettosi del valore della funzione difensiva, dal mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, alle riforme procedurali nel processo civile, per giungere al sostanziale mancato assenso alla commissione legiferante. Tutto questo – assicura Alpa – non può essere dimenticato dal Cnf: la dignità dell’avvocatura e il ruolo nobile ed insostituibile degli Ordini forensi non può essere oggetto di negoziazione.

Il governo rispetti l’avvocatura
Quanto alla possibilità di superare la contrapposizione in atto, Alpa assicura che ”il Cnf sarà lieto di intraprendere il dialogo con il governo di fronte al fatto compiuto di un atteggiamento da parte di quest’ultimo che rispetti gli avvocati e le prerogative del Parlamento e, con essi, i cittadini. Il fatto concreto potrà essere proprio l’atteggiamento del ministero di fronte al testo di riforma in discussione alla Camera” che, chiarisce Alpa, ”tiene conto delle indicazioni e delle proposte che sono state avanzate da tutte le componenti dell’Avvocatura nel corso di questo confronto dal quale sono emersi alcuni punti irrinunciabili”.

Il testo, ricorda Alpa, ”è dunque quello che la Commissione Giustizia ha modificato tenendo conto dei decreti che via via il Governo Monti emanava. Tra l’altro, ha superato più vagli di costituzionalità e di compatibilità con la normativa comunitaria. Davvero, non si comprendono le ragioni di chi chiede ora ulteriori cambiamenti”.

Dunque, conclude il presidente del Cnf, ”chi propone di rinegoziare il testo, magari approfittando dell’incontro di giovedì con il ministero della Giustizia, si pone in contrasto con quanto condiviso dalla maggioranza degli Ordini. A costoro dico: creando dissensi rispetto alla linea unitaria e unanime emersa soltanto una settimana fa si rischia di bloccare ancora una volta il processo legislativo. E allora, mi chiedo: che senso ha rinunciare ad avere una riforma forense, organica e completa, anche in considerazione del fatto che ci stiamo avviando alla fine della legislatura, dopo tanti anni di lavoro comune?”

1 Commento

  1. Piero Manzanares

    A.C. 3900-A
    EMENDAMENTI
    S. 601-711-1171-1198 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).
    Relatore: CASSINELLI.

    N. 4.

    Seduta del 25 settembre 2012
    ART. 2.
    (Disciplina della professione di avvocato).

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale con le seguenti: legale di cui al comma 5.
    2. 22. Cilluffo.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le attività di consulenza legale connesse.
    2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Sopprimere il comma 6.
    *2. 24. Follegot.

      Sopprimere il comma 6.
    *2. 27. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 6.
    *2. 100. Vignali, Pizzolante.

      Sopprimere il comma 6.
    *2. 101. Rao, Poli, D’Ippolito Vitale, Ria.

      Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
    **2. 29. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
    **2. 30. Raisi.

      Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
    **2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

      Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: legale stragiudiziale aggiungere le seguenti: di cui al comma 5.
    2. 205. Cilluffo.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: previsti dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
    2. 32. Rao, Ria, Mantini.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l’attività aggiungere la seguente: professionale.
    2. 35. Vitali.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l’attività di consulenza legale aggiungere le seguenti: in materia strettamente processuale.
    2. 701. Mantini.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale è riservata agli avvocati con le seguenti: stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
    2. 33. Froner, Lulli.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzata esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    2. 700. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    *2. 37. Rao, Ria, Mantini.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    *2. 38. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

      Al comma 6, quarto periodo, sopprimere la parola: particolare.
    2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

    (Votazione dell’articolo 2)

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