DA UTET-CEDAM – “RC auto, anticoncorrenziali gli accordi sui “tempari” delle officine”

Salvo sconcertanti interpretazioni sorte stranamente non dalle Compagnie,  nel seguente ed autorevole articolo pubblicato da UTET, si ribadisce l’importanza della sentenza della corte di Giustizia, dal cui caso specifico possiamo trarne molti insegnamenti per evitare abusi di posizione dominante delle Assicurazioni.

CIVILE » Divieto di accordi bilaterali
19/03/2013 – RC auto, anticoncorrenziali gli accordi sui “tempari” delle officine

Le associazioni dei carrozzieri salutano con favore la sentenza UE che vieta gli accordi bilaterali tra le società di assicurazioni RCA e le officine di riparazione. Non si può decidere il prezzo della tariffa oraria da corrispondere per la riparazione di veicoli assicurati subordinandolo, tra l’altro, al numero e alla percentuale di polizze sottoscritte con le compagnie assicuratrici per il tramite delle stesse officine/intermediarie: tali accordi, infatti, hanno un oggetto anticoncorrenziale e devono considerarsi vietati qualora risultino, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza.

di Claudio Bovino – Avvocato

IL CASO

L’Ufficio della concorrenza ungherese (GVH) ha inflitto delle sanzioni ad alcune compagnie assicurative -segnatamente, alla Allianz Hungária Biztosító Zrt., alla “Generali”, alla Peugeot Márkakereskedők e alla Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Opelkereskedők, nonché alla GÉMOSZ (l’associazione nazionale dei concessionari di marca)- nonché alla Porsche Biztosítási, avendo accertato la conclusione di una serie di accordi aventi finalità anticoncorrenziale.

Secondo il GVH gli accordi possono essere così raggruppati:

– accordi a carattere orizzontale costituiti da tre decisioni adottate dalla GÉMOSZ nel periodo che abbraccia gli anni 2003-2005, le quali stabilivano “prezzi consigliati” ai concessionari automobilistici per la riparazione dei veicoli e applicabili agli assicuratori;

– accordi quadro conclusi nel corso degli anni 2004 e 2005 tra la GÉMOSZ e la Allianz, nonché accordi individuali conclusi in questo stesso periodo tra alcuni concessionari automobilistici e, rispettivamente, la Allianz e la Generali, i quali facevano dipendere l’ammontare della tariffa oraria per i servizi di riparazione dal risultato raggiunto sotto il profilo della sottoscrizione di contratti di assicurazione;

– vari accordi conclusi tra il 2000 e il 2005, rispettivamente tra, da un lato, la Allianz e la Generali e, dall’altro, la Peugeot Márkakereskedők, la Opelkereskedők e la Porsche Biztosítási in qualità di broker assicurativi, diretti ad influenzare le pratiche di questi ultimi mediante la fissazione, in particolare, di un numero o di una percentuale minimi di contratti di assicurazione del ramo automobilistico che il broker doveva procurare nel corso di un dato periodo, nonché mediante la previsione di una remunerazione del broker articolata su scaglioni in base al numero di contratti procurati all’assicuratore.

Appare interessante descrivere nel dettaglio in cosa sia consistita la condotta ritenuta contraria alla concorrenza dato che sembra trattarsi, in verità, di una pratica alquanto diffusa nei paesi dell’Ue nell’ambito del ramo assicurativo-automobilistico.

Tutto parte dal fatto che, di prassi, gli assicuratori ungheresi -in particolare, la Allianz e la Generali- concordano una volta all’anno con le officine di riparazione le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l’assicuratore deve pagare in caso di sinistro ai veicoli assicurati. In questo modo le officine possono riparare direttamente gli autoveicoli basandosi sulle condizioni e sulle tariffe concordate con l’assicuratore.

Dalla fine dell’anno 2002, numerosi concessionari automobilistici operanti anche come officine di riparazione hanno incaricato l’associazione GÉMOSZ di negoziare annualmente a loro nome con gli assicuratori accordi quadro sulle tariffe orarie applicabili per la riparazione di veicoli incidentati. In questo modo i concessionari si legano agli assicuratori sotto un duplice aspetto:

– da un lato, in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati e,

– dall’altro lato, intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo, nella loro qualità di mandatari dei loro propri broker assicurativi ovvero di broker associati, assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli.

Nel corso degli anni 2004 e 2005, sono stati conclusi degli accordi quadro tra la GÉMOSZ e la Allianz sulla cui base sono stati siglati degli accordi individuali con i concessionari: tali accordi prevedevano che i concessionari avrebbero percepito per la riparazione dei veicoli incidentati una tariffa maggiorata qualora le assicurazioni automobilistiche della Allianz avessero rappresentato una certa percentuale delle assicurazioni vendute dal concessionario: orbene, durante tale periodo, la Generali non ha concluso accordi quadro con la GÉMOSZ, ma ha stipulato direttamente degli accordi individuali con i suddetti concessionari.

Sebbene tali accordi non contenessero clausole scritte di maggiorazione delle tariffe come quelle incluse negli accordi stipulati dalla Allianz, il GVH ha constatato che, in pratica, la Generali applicava analoghi incentivi commerciali.

A seguito dell’impugnazione della decisione del GVH è nata una controversia che dalla Corte di Budapest è giunta sino alla Corte di Cassazione la quale ha deciso di sospendere la causa per chiedere alla Corte di Giustizia se tali accordi potessero essere considerati contrari all’art. 101, par. 1, TFUE, in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

LA DECISIONE DELLA CORTE

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 14 marzo 2013 nella causa C-32/11, dunque, gli accordi di cui abbiamo parlato devono essere considerati come una restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE.

Sotto tale profilo, dunque, gli accordi non in linea col diritto Ue della concorrenza sono quelli con cui delle società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente -o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari- la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa: tali accordi, per essere illegittimi, devono prevedere che la tariffa oraria dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario (quale intermediario di detta società).

I POSSIBILI IMPATTI PRATICO-OPERATIVI

La sentenza della Corte rappresenta una chiara bocciatura degli accordi stretti dalle compagnie assicuratrici europee e i concessionari automobilistici dotati di officine di riparazione.

In caso di controversie, dunque, la Corte ha chiarito al giudice nazionale che potrà considerare, quali accordi restrittivi della concorrenza (“per oggetto”), quelli che risulteranno -a seguito di un esame individuale e concreto del loro contenuto e obiettivo nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano- dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

La decisione dei giudici europei è stata salutata con favore da Federcarrozzieri, l’associazione dei riparatori indipendenti, come emerge da un comunicato diramato subito dopo la pubblicazione della sentenza: “Noi ci battiamo da sempre contro le imposizioni delle imprese assicurative che pretenderebbero di vietare agli automobilisti di far riparare i veicoli dal carrozziere di fiducia”.

In merito, Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, ha aggiunto: “Ora aspettiamo che anche in Italia l’Antitrust, al quale abbiamo indirizzato una memoria in merito alle stesse questioni, si attivi per evitare che le imprese assicuratrici possano, attraverso clausole contrattuali di dubbio valore, arrivare al risultato di controllare il mercato delle autoriparazioni, a scapito della qualità del lavoro e a danno degli automobilisti”.

In ogni caso, alcune compagnie starebbero già meditando di abbandonare la prassi delle convenzioni con proprie autofficine, dato che (anche) questo meccanismo sembrerebbe prestare il fianco alle frodi assicurative.

Più in generale, comunque, questa sentenza potrebbe portare, in Italia, a fare delle importanti riflessioni anche sul meccanismo del “risarcimento in forma specifica” e su quello del c.d. “indennizzo diretto”, laddove, peraltro, a fronte delle modifiche delle procedure di risarcimento, gli assicurati non hanno visto diminuire i premi assicurativi, come era stato invece “promesso”.

3 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Class action!

    Risposta
  2. DANIELE ZARRILLO

    Impossibile che ci si possa “rigirare la frittata” stavolta!

    Chiedo scusa per la franchezza del registro, ma credo sia un ottima notizia, alla luce anche di compagnie che chiedono candidamente all’Antitrust se possono fare accordi direttamente in polizza facendo sconti l’anno successivo (pura follia, devo andare dove dici tu e magari se ho fatto incidenti con torto non mi ritrovo neanche lo sconto….).

    Speriamo che ognuno di noi sappia fare informazione in tal senso ai propri assistiti.

    Risposta
  3. sandro c.

    ci si dimentica sempre del ruolo che ha il perito assicurativo.
    Si cerca in tutti i modi di eliminarlo. Non si potrebbe invece, nella convenienza di tutti, dare il giusto peso a tale categoria?

    Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *