Macropermanenti: la Melchiorre Gioia dà per scontata l’approvazione.

L’associazione Melchiorre Gioia, che annovera nel consigio direttivo il responsabile RC auto dell’ANIA, ritiene scontata l’approvazione delle tabelle sulle lesioni gravi e organizza un convegno. D’altra parte si registra la quasi totale abulia dei professionisti. Qualche preoccupazione dovrebbero pure averla posto che, se il presidente della Repubblica firmerà il decreto, molte richieste giudiziali potranno risultare già ampiamente risarcite dalle offerte delle Compagnie in via stragiudiziale. Per quanto riguarda la riforma forense sono ancora tutti in vacanza? Se passerà le vacanze saranno lunghissime. Sulle due iniziative proposte: partecipazione ad un convegno dove si parlava contro la riforma e inserire qualche commento su un articolo seduti comodamente sulla scrivania del proprio uffucio mi taccio. C’è stato molto lavoro dietro come quello di prendere contatti con l’Unarca, l’Associazione Familiari Vittime della Strada, la commissione Giustizia della Camera, una decina di parlamentari e un Sottosegrario. Chi confida nell’italico stellone stia attento a non restare poi con il cerino acceso in mano, che sia il singolo professionista o l’associazione di riferimento. Stefano Mannacio. Portavoce

10 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    “CHI NON PARTECIPA ALLA MEDIAZIONE, NELLA SUCCESSIVA CAUSA PAGHERA’ IL DOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO”

    INFATTI LA MANOVRA-BIS APPROVATA IERI STABILISCE CHE:
    art. 2, comma 35-sexies. All’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 28 del 4-3-2010 (testo Art. 8, comma 5: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
    Più stiamo male, più ci affamano e ci propinano medicine che ci fanno ammalare ancor di più!

    ECCO UN ULTERIORE MOTIVO PER ABBATTERE LA INCIVILE OBBLIGATORIA “MEDIAZIONE CIVILE (..e non soltanto):
    Il grande debitore (in genere un potere forte) chiede per primo e senza un apparente motivo (non esiste nessuna norma in merito) la mediazione e l’altro/gli altri, la devono subire ma non possono partecipare per mancanza di fondi a causa delle cifre degli scaglioni, come minimo da far diventare i capelli bianchi:
    la parte debole, il creditore (in genere un comune cittadino danneggiato, che già al 23 di ogni mese non possiede più nulla) con pochi euro rispetto alle tariffe della obbligatoria “Mediazione (in)Civile”, promuove la giustificata e costituzionalmente protetta, causa. Risulato se tutto va bene, paga il doppio comunque del contributo unificato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    IL MESSAGGIO E’: LA GIUSTIZIA NON E’ PER TUTTI, SOLO PER UNA RISTRETTA ELITE.
    Esattamente l’opposto dei Diritti Umani, delle Direttive Europee, della Costituzione Italiana.

    !!! Un altro bel regalo, oltre all’ultimo del dimezzamento dei risarcimenti della RCA, alle Compagnie Assicuratrici !!!

    Perchemmai un giudice (pubblico ufficiale) dove tener conto di un episodio privato (la Mediazione (in)Civile) in sede di pubblica udienza e addirittura condannare a delle spese in più, chi è stato colpito da immense disgrazie.
    “BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA, PERCHE’ SARANNO SAZIATI.”

    Possibile che per avere GIUSTIZIA, dobbiamo aspettare ” ‘A livella”?

    -“La giustizia senza forza è impotente; la forza senza la giustizia è tirannica. Blaise Pascal, Pensieri, 1670 (postumo)”
    -“Non è necessario essere avvocato o magistrato per sapere che la legalità e la giustizia sono lontani dall’essere sinonimi.
    Adolphe-Basile Routhier, Il centurione, 1909”
    -“È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo.
    Mary Wollstonecraft, Rivendicazione dei diritti della donna, 1792”

    In questo momento, allo stato in realtà ci troviamo nella seguente condizione:
    “Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno giustiziati. Piergiorgio Bellocchio, Dalla parte del torto, 1989″.

    Perchè inventarsi la obbligatoria Mediazione (in)Cvile, quando da sempre esiste l’art. 322 cpc:
    Art. 322 Conciliazione in sede non contenziosa
    I. L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
    II. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
    III. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.”

    L’art. 322 c.p.c. prevede la possibilità di fare un’istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto un contenzioso ancora stragiudiziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che sfoci in seguito in una controversia giudiziale, cioè in una causa vera e propria.
    L’invenzione della “obbligatoria mediazione civile” sosì com’è allo stato attuale, a guardar bene da l’imprtessione che sia stata progettata per rendere la magistratura, quella civile, quella più invocata, un figura via via, di secondaria importanza, quasi ridicola, insulsa, al fine di delegittimarla nel tempo sempre di pù, annullando col tempo il suo autonomo potere, onde arrivare alla Giustizia Privatistica. Pertanto sarebbe bello ed opportuno, che l’applicazione del 322 cpc, fosse applicato a tappeto e dire NO alla Mediazione (in)Civile ed i vantaggi non sono pochi, quali per esempio:
    -valore illimitato vertenza davanti il GDP
    -tempi della procedura rapidissimi
    -foro competente libero, a pura scelta dell’attore (non più vincolato)
    -contributo unificato tanto quanto il normale valore della causa
    -onorari e competenze avvocato come quelli della normale causa.
    Che ne pensate?

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.civile.it : Civile 16-9-2011, 08:10, pubblicato e scritto da Renato Savoia il 16-9-2011 (www.renatosavoia.com).
    Perchè dico no a questa tabella unica nazionale del danno biologico. Brutto intervento legislativo, a dimezzare i risarcimenti

    Questo agosto, mentre imperversava quella che è stata definita la crisi più profonda da decenni a questa parte, il Consiglio dei Ministri (sì, quello stesso che cambiava manovra come si cambiano calzini, per capirsi) trovava il tempo di discutere (forse) e approvare, nella seduta del 3 di agosto, lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica, contenente la Tabella Unica Nazionale del danno biologico. Tale tabella costituisce l’attuazione di quanto previsto dall’art. 13 d. lgs 209/05 (codice delle assicurazioni), ovverosia permette l’unificazione anche per le cd. macrolesioni, ovvero le lesioni valutate sopra ai 9 punti percentuali, del risarcimento spettante ai danneggiati da sinistro stradale (o nautico, ma evidentemente sono i sinistri stradali quelli che per frequenza e numerosi impongono all’attenzione).
    Di primo acchito, sembrerebbe un fatto positivo. Anche chi scrive ha più volte lamentato l’irrazionalità di un sistema che tollera una diversa entità del risarcimento a seconda del luogo di accadimento del sinistro. Come conseguenza, poi, si assiste a fenomeni per cui si instaura una relativa ad un sinistro occorso a Palermo, presso il Tribunale di Milano, foro alternativo grazie alla sede legale della compagnia assicurativa interessata. E dunque il prevedere una tabella unica per tutto il territorio, o comunque un criterio valido in maniera uniforme, non può che essere salutato con favore. I lati positivi, però si fermano qui. Ed anzi, gli aspetti negativi sembrano essere molti di più. Anzitutto di metodo: come è possibile che dopo tre anni che oramai si sono assimilate le celebri sentenze quadrigemellari del 2008 (SS. UU. 26972 e ss. del 11/11/08) , e le successive della sezioni semplici che tanto hanno insistito sull’affermazione per cui esiste il danno patrimoniale “tout court” e non è corretto distinguere tra danno biologico, danno morale eccetera, è possibile, mi chiedo, approvare una tabella unica nazionale del solo danno biologico???
    Anche su queste pagine ci siamo soffermati sulle tabelle del tribunale di Milano che per l’appunto parlano di danno non patrimoniale nella sua interezza, e il legislatore approva delle tabelle che sono evidente frutto di una riflessione giuridica vecchia di almeno tre anni? D’accordo, il legislatore italiano ci ha abituato (purtroppo!) ad essere un legislatore rozzo e maldestro, ma qui davvero si supera ogni immaginazione. E veniamo ora al merito, vale a dire al grande nocciolo del problema. Lascio la parola ai numeri, che dicono più di molte parole:
    – punto base della tabella delle cd. micropermanenti: € 759,00
    – punto base della tabella di Milano 2011: € 1.099 ( €1.374 ove si consideri integralmente il danno non patrimoniale);
    – punto base della tabella di Roma: € 765,00
    – punto base della tabella unica nazionale delle macropermanenti: € 674,78.
    Avete letto bene.
    Il punto base per la tabella delle macrolesioni vale meno del punto base della tabella delle microlesioni.
    E rispetto alla tabella di Milano c’è una decurtazione del 40%.
    Guarda caso (e mi piace a proposito ricordare il noto aforisma di Nietzsche secondo cui “Nessun vincitore crede al caso“; io non sono né Nietzsche né un vincitore, ma non credo al caso) dopo che con le sentenze 12408/2011 e 14402/11 la Cassazione si era pronunciata per la possibile applicazione su tutto il territorio nazionale delle tabelle di Milano, ecco che nel giro di un mese, e per di più in agosto, giunge l’approvazione di questa tabella unica che rispetto a Milano fa risparmiare alle Compagnie assicurative il 40%.
    Evidentemente le Compagnie hanno dei santi in paradiso che i danneggiati non hanno.
    Peraltro la tabella, come se non bastasse, sembra lasciare davvero troppo poco spazio al giudice per l’eventuale personalizzazione.
    Non resta che da sperare in uno stop che giunga dal Consiglio di Stato (in sede di parere sul provvedimento), ma altrimenti d’ora in poi invece che di:
    “risarcimento integrale del danno”
    sarà il caso di cominciare a parlare di:
    “graziosa indennità concessa al macro leso”.

    Risposta
  3. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    A proposito del 322 cpc summenzionato:
    “Dispositivo dell’art. 322 Codice di Procedura Civile Art. 322
    Conciliazione in sede non contenziosa”:
    I. L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
    II. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
    III. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
    Schema:
    GIUDICE DI PACE DI …
    ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ARTICOLO 322 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
    Io sottoscritto …… (nome e cognome), residente in ……… via ….. n. ……
    PREMESSO CHE
    – In data ….. ho acquistato presso il mobilificio ……. di via …… a …… una libreria del prezzo di Euro 1000,00 come da allegata fattura;
    – Successivamente, dopo il montaggio del mobile ho provveduto a collocarvi dei libri di normali dimensioni, ma uno degli scaffali sotto il peso dei libri ha ceduto e si e’ incrinato;
    – Il giorno successivo ho provveduto a segnalare verbalmente l’accaduto al mobiliere, chiedendo che effettuasse la sostituzione del ripiano incrinato, richiesta poi ribadita con raccomandata a .r., di cui allego copia;
    – Poiche’ il venditore si e’ rifiutato di provvedere alla sostituzione adducendo che era stato il peso eccessivo dei libri a danneggiare lo scaffale e non la cattiva qualita’ del legno mi sono rivolto ad un falegname per far sostituire il ripiano;
    – Successivamente, allegando la fattura del falegname ho chiesto con raccomandata a. r. al mobiliere il risarcimento del danno consistente nella somma di Euro 150,00 resasi necessaria per la sostituzione del ripiano, di cui allego copia;
    In ordine alla mia richiesta di risarcimento danni a … (denominazione e indirizzo della controparte) confido nella possibilita’ di pervenire a una soluzione bonaria della controversia. Cio’ premesso,
    FACCIO ISTANZA
    alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 322 codice di procedura civile, affinche’ convochi le parti avanti a se’, con avviso da notificarsi a cura della Cancelleria, per espletare il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa.
    Produco i documenti elencati in narrativa.
    Luogo e data Firma
    Allegati:
    – copia lettera raccomandata a/r con richiesta risarcimento danni inviata alla controparte;
    – altra documentazione (contratti, fatture, fotografie…) utile a provare il danno subito.

    NOTIZIE UTILI:
    Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO SECONDO – Del processo di cognizione → Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace (Artt. 311-322) → Capo III – Disposizioni speciali per il procedimento
    L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (3) è proposta anche verbalmente (4) al giudice di pace competenteper territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I (5) (6). Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa (7) costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata [215] riconosciuta in giudizio.
    Note
    (3) Il tentativo di conciliazione non può essere esperito ove la controversia verta su diritti indisponibili (es. diritti personali).
    (4) L’istanza, che le parti possono proporre anche personalmente, assume la forma del ricorso ovvero può essere proposta in forma orale. In quest’ultimo caso, il giudice ne fa redigere processo verbale. Le parti vengono quindi invitate, a mezzo di biglietto di cancelleria, a comparire innanzi al giudice di pace in un giorno ed ora determinati. Si ritiene che, sebbene l’ipotesi non sia stata ricompresa nella previsione di cui all’art. 2943 c.c., la proposizione della istanza abbia efficacia interruttiva della prescrizione.
    (5) La norma, a differenza della conciliazione in sede contenziosa, per la quale vige il limite di cinque milioni [v. 7 1], non stabilisce alcuna limitazione in ordine alla competenza per valore. Riguardo alla competenza per materia, sono invece sottratte alla competenza conciliativa del giudice di pace quelle cause per le quali il legislatore abbia specificamente previsto particolari procedure di conciliazione in sede non contenziosa (es. art. 410 in tema di controversie di lavoro).
    (6) Anche in sede non contenziosa deve ritenersi ammissibile, pur se con il consenso delle parti, non avendo il giudice di pace alcun potere di coazione, un’attività istruttoria lato sensu (es. produzione di documenti o audizione di testimoni).
    (7) Se la conciliazione non riesce a causa della mancata comparizione della parte invitata, se ne dà egualmente atto nel processo verbale. Si esclude che da tale comportamento possano derivare alla parte, in un eventuale successivo giudizio, effetti pregiudizievoli.
    Ratio Legis
    Il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa si distingue da quello che il giudice deve esperire in sede contenziosa. Infatti, il primo è un procedimento autonomo rispetto al successivo ed eventuale giudizio, preventivo (in quanto finalizzato ad evitare quest’ultimo), e facoltativo; il secondo, invece, è obbligatorio e finalizzato a comporre amichevolmente una lite giudiziaria già in atto. Si tratta comunque di un istituto che nella prassi ha avuto scarsissima applicazione per la radicata tendenza a privilegiare il tentativo di conciliazione giudiziale.
    Lunedì 21 Marzo 2011 16:36 M.M.
    Da oggi entra in vigore l’obbligo di conciliazione stragiudiziale di alcune liti in materia civile. L’art. 322 c.p.c., che di seguito si cita per intero, è tuttora in vigore: è la conciliazione stragiudiziale svolta davanti a un Magistrato appartenente all’Ordine Giudiziario, con esprerienza ultradecennale, territorialmente diffuso e vicino ai cittadini, meno costoso della conciliazione “privata”.
    Il dibattito è aperto.
    322. Conciliazione in sede non contenziosa.
    L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

    Risposta
  4. ClaudioBosco

    il gioco è condotto dai forti che tengono al guinzaglio anche l’opinione pubblica: per gli italiani non vale la pena neanche di parlare perché comunque non sarebbero ascoltati.
    dov’è la stampa? è tutta con il regime perché la CO finanzia?

    e i politici?
    guardano il dio denaro e permettono al capitalista di tritare la carne dei cittadini.
    ci vogliono proposte nuove di difesa: serve a niente parlare ai sordi

    Risposta
  5. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.asaps.it : Calano gli incidenti nelle strade delle vacanze
    Più di 1.300 sinistri in meno tra giugno e settembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati dell’ANAS sui volumi di traffico.
    (Asaps) – Volumi di traffico sovrapponibili a quelli del 2010 con 35 milioni i vacanzieri che si sono messi in viaggio sulle strade e autostrade italiane tra la fine di luglio e l’inizio di settembre. In generale l’estate ha visto meno disagi rispetto l’anno passato. Anche gli incidenti sono diminuiti, registrando un dato negativo di 7,1% (1.327 sinistri in meno, secondo i dati di Polstrada e Carabinieri) e di 12,1% se si considerano solo quelli mortali. È questo il bilancio dei 45 giorni di esodo estivo 2011.

    Le punte di traffico più intense sulla rete autostradale, secondo i dati diffusi dall’Anas durante una conferenza stampa, si sono avute sull’A22 Autobrennero e l’A23 Alpe-Adria, dove anche a causa di un massiccio flusso di stranieri, si sono registrati traffico intenso e code a tratti. Per quanto riguarda l’A3 Salerno-Reggio Calabria, il traffico complessivo durante l’esodo è «aumentato di oltre il 6%, mentre gli incidenti sono diminuiti del 46%». Su questa direttrice però, ha segnalato l’amministratore unico dell’Anas, Pietro Ciucci, nei giorni di blocco della circolazione per i mezzi pesanti non tutti hanno rispettato il divieto. Da qui la richiesta al ministero dei Trasporti e Polstrada di monitorare, attraverso le telecamere già presenti, le targhe dei mezzi pesanti: una volta realizzato un database dei mezzi autorizzati al transito, sarà più «facile» stabilire chi non rispetta il blocco e sanzionarlo.

    Calano gli incidenti anche sulla rete di Autostrade per l’Italia e si tratta di una conferma. Rispetto al 2010 i sinistri sono diminuiti del 5%, il numero dei feriti del 7% col calo più vistoso nel numero dei morti del 24%. Anche il tempo di attesa in coda alle stazioni ha registrato segno meno (-13%). E mentre carabinieri e Polstrada dispiegavano 738.755 pattuglie su tutto il territorio nazionale per prevenzione, i vacanzieri partivano comunque più «informati»: ad agosto le visite sul sito dell’Anas sono aumentate del 32% rispetto allo stesso mese del 2010. Per consultare la situazione del traffico in tempo reale e decidere l’ora e il giorno in cui partire, si sono connessi in oltre 2,3 milioni. Mentre su twitter, ha concluso Ciucci, l’incremento di internauti-vacanzieri ha raggiunto il +268%, per un totale di 6.259.069 contatti. Insomma una estate particolarmente calda per il clima, ma tutto sommato positiva per i dati degli incidenti e per la fluidità del traffico. (Asaps) Giovedì, 15 Settembre 2011

    Risposta
  6. Raffaele

    E’ diventato insopportabile questo sopruso. Sono con Voi ditemi quando, come e dove sono pronto !!!

    Risposta
  7. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Fonte Oua: LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È INCOSTITUZIONALE E CONTRASTA CON L’ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

    LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È INCOSTITUZIONALE E CONTRASTA CON L’ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA L’OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà:
    1. Ordinanza TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
    2. Documento OUA che solleva sette questioni di incostituzionalità del d.l. 28/2010.
    3. Parere rilasciato all’OUA dal prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost.
    4. Documento-delibera OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
    5. Ordinanza del giudice di pace di Parma che che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla normativa sulla mediaconciliazione (I cinque documenti sono scaricabili dal sito http://www.oua.it) Messaggio a tutti gli avvocati Sollevate questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo, proponete davanti al giudice istanza di disapplicazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010. Nel procedimento di convalida di licenza o sfratto vogliate produrre nella prima udienza tutta la predetta documentazione. Nel caso di opposizione e di prosieguo del giudizio il Tribunale potrà così valutare se sollevare questioni di incostituzionalità della obbligatorietà della mediaconciliazione. Il Segretario Il Presidente (avv. Fiorella Ceriotti) (avv. Maurizio de Tilla) Data: 30/08/2011

    Risposta
  8. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Notiziario OUA. Incidenti stradali: OUA, no a DPR che dimezza i risarcimenti.
    (AGI) – Roma, 20 set. 2011- “Un regalo alle compagnie assicurative che danneggia i cittadini”. E’ l’Organismo unitario dell’avvocatura a bocciare lo schema di dpr, varato dal Consiglio dei ministri in agosto, che dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidita’ permanente compresa tra il 10 e il 100%. Il provvedimento – denuncia il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla – “caso strano, interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi piu’ congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle, un 20enne con invalidita’ permanente del 90% fino ad oggi riceverebbe dai 850mila a oltre un milione di euro. Invece, con le tabelle fissate dal governo incassera’ tra i 450 e i 600mila euro. Circa la meta”. Per de Tilla, “questa decisione implementa ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il dpr non sarebbe applicabile. Come e’ giustificabile che a fronte di uno stesso danno si possano ricevere risarcimenti tanto diversi? E’ un’evidente discriminazione causale che in Europa non e’ consentita. Inoltre, i valori pecuniari previsti dalla bozza del dpr non sono stati adeguati all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e percio’ sono ulteriormente penalizzanti. Se non bastasse, al di fuori di ogni previsione legislativa sono stati individuati valori differenti per uomini e donne. E la scelta e’ anche un forte attacco alla magistratura, che verrebbe privata totalmente del suo potere discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio.”. “Cosi’ – continua il presidente – si annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto al centro del diritto la persona e non il mero calcolo economico aziendale. Il governo tenta di annullare con un colpo di spugna (e di mano) tutta la giurisprudenza in materia risarcitoria”. Nel deliberato approvato dall’assemblea dell’Oua nella sua ultima seduta, si fa istanza al governo “affinche’ ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonche’ in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’articolo 32 della Costituzione” e si rivolge nel contempo “appello al presidente della Repubblica affinche’ non apponga la propria firma al dpr”. (AGI) Com/Bas 201555 SET 11
    Data: 21/09/2011. Fonte: AGI

    Risposta
  9. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da Notiziario OUA: No al dimezzamento del risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali. di Maurizio de Tilla, Presidente O.U.A.
    L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi in Roma lo scorso fine settimana (17 settembre 2011), ha approvato un deliberato contro il DPR varato dal Consiglio dei Ministri nel mese di agosto, che dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento. La misura deve ora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato e poi alla firma del Presidente Napolitano. Nel deliberato si denuncia che il provvedimento “caso strano, interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento fino ad oggi riceverebbe dai 850 mila a oltre un milione di euro. Invece, con le tabelle fissate dal governo, incasserà tra i 450 e i 600 mila euro. Circa la metà. Una vera “eredità” in favore delle assicurazioni”. “Questa decisione – spiega il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla (nella foto) – implementa ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il D.P.R non sarebbe applicabile. Come è giustificabile che a fronte di uno stesso danno si possano ricevere risarcimenti tanto diversi? È un’evidente discriminazione causale che in Europa non è consentita. Inoltre, i valori pecuniari previsti dalla bozza del DPR non sono stati adeguati all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e perciò sono ulteriormente penalizzanti. Se non bastasse, al di fuori di ogni previsione legislativa sono stati individuati valori differenti per uomini e donne. Non solo: questa scelta è anche un forte attacco alla Magistratura, che verrebbe privata totalmente di diritto del suo potere discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio. Di fatto – continua il presidente Oua – così si annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale. Il governo tenta di annullare con un colpo di spugna (e di mano) tutta la giurisprudenza in materia risarcitoria, sostituendola d’imperio con parametri monetari che contrastano nettamente anche quelli decisi dalla Cassazione». Nel delibera, quindi, si fa istanza al Governo “affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’art. 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica affinché non apponga la propria firma al D.P.R.”.
    Data: 21/09/2011 Fonte: http://WWW.MONDOPROFESSIONISTI.EU

    Risposta
  10. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Spigolando nel web, ho trovato un interessante articolo:
    Comunicato stampa AIFVS (Ass. Ital. Familiari Vittime della Strada) del 28-9-2011:
    Risarcimento danno biologico: AIFVS chiede ritiro delle tabelle di legge per iniquita’. Il sottosegretario Saglia assicura il suo fattivo interessamento.
    La Presidente della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Giuseppa Cassaniti, accompagnata da una delegazione di Esperti, ha rappresentato al Sottosegretario Stefano Saglia del Ministero dello Sviluppo Economico l’iniquita’ dei valori economici delle tabelle di legge del danno biologico, stabilite dal DPR del Consiglio dei Ministri del 3 agosto scorso.

    Di fatto il Dpr ha dimezzato l’importo del risarcimento del danno subito dalle vittime della strada e dai loro familiari rispetto a quanto veniva riconosciuto sino ad oggi dai tribunali.

    La Cassaniti ha chiesto al Sottosegretario e al Governo “di rimediare alla violazione dei diritti umani ritirando il provvedimento ingiusto ed abnorme provvedendo con un decreto governativo a riconoscere le tabelle del tribunale di Milano quali tabelle uniche di risarcimento del danno alla persona, su tutto il territorio nazionale, così come indicato dalle recenti pronunce della Cassazione”. Saglia ha manifestato grande sensibilita’ ed attenzione assicurando il suo fattivo interessamento. L’AIFVS seguirà con estrema attenzione tutte le azioni che verranno messe in atto per assicurare il ripristino dell’equo compenso alle vittime d’incidenti stradali e il ripristino del rispetto dei diritti umani.

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