Una valanga di mozioni alla camera contro le nuove tabelle per le macro-permanenti

Una valanga di mozioni che chiedono di rottamare le tabelle per le macro-permanenti dove si cita anche l’incontro con il Sottosegretario Saglia. Vergognosa quella del PDL che pare scritta dall’ANIA. Preparatevi per un convegno il 10 novembre a Roma. Libertà è partecipazione. Il lavoro del CUPS a completo servizio della Associazione Vittime della Strada sta producendo qualche frutto. Spedite fax alla Casellati.

TESTI ALLEGATI ALL’ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 542 di Mercoledì 26 ottobre 2011

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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE UN ADEGUATO RISARCIMENTO A FAVORE DELLE PERSONE CHE HANNO SUBITO DANNI DA INCIDENTI STRADALI

La Camera,
premesso che:
l’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, ha previsto la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità;
la disposizione traeva fondamento dal fatto che la monetizzazione dei danni conseguenti a incidente stradale non avveniva in modo uniforme su tutto il territorio nazionale poiché effettuata in base a «tabelle» elaborate da ciascun tribunale. Ciò poteva comportare, quindi, un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei danneggiati da sinistri avvenuti nelle circoscrizioni di quei tribunali che osservavano criteri di quantificazione più ristretti in sostanziale violazione del principio di uguaglianza;
al fine di procedere alla predisposizione della tabella è stata istituita, presso il Ministero della salute, una commissione di studio che ha concluso i suoi lavori con la redazione di uno schema, recante l’indicazione delle menomazioni e del relativo punto percentuale di invalidità da rinviare al Ministero dello sviluppo economico per la predisposizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità;
l’iter si è concluso il 3 agosto 2011 con l’approvazione, da parte Consiglio dei ministri, di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in attesa del parere da parte del Consiglio di Stato, che è stato considerato dalle principali associazioni delle vittime degli incidenti stradali come «fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da rc auto»;
lo schema, infatti, adegua al ribasso i valori risarcitatori che risultano di gran lunga inferiori ai valori proposti dalle tabelle del tribunale di Milano, considerate congrue dalla Cassazione e utilizzate dalla maggioranza dei tribunali. Secondo le vittime «esse sono inadatte a risarcire integralmente il danno subito rispetto al costo della vita nelle principali città italiane»;
inoltre, poiché si interviene su parametri formatisi nel corso degli anni presso l’autorità giudicante competente, è evidente il rischio di un aumento esponenziale del contenzioso sia in relazione al danno biologico, ma anche per garantire alle vittime il risarcimento globale del danno secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
la risposta del Ministro della salute all’interrogazione n. 3-01804, nella quale il Ministro ha sostenuto che l’obiettivo del provvedimento è quello di dare maggiore certezza ai diritti spettanti ai danneggiati, evitando sperequazioni, differenze territoriali ed aumenti dei prezzi delle assicurazioni – causati dalla presunta anomalia nella crescita della percentuale di sinistri con danni alla persona – appare elusiva ed insoddisfacente, anche considerato che, a fronte della riduzione dei valori dei risarcimenti, non risulta essere stato stipulato nessun accordo con le compagnie assicurative per garantire una contestuale diminuzione dei prezzi delle assicurazioni;
il Governo, anziché impegnarsi nel rilevare eventuali casi fraudolenti, colpisce tutti i cittadini vittime di sinistri con danni alla persona,

impegna il Governo

ad evitare l’ingiusta penalizzazione di migliaia di famiglie che hanno già subito gravissimi danni, ritirando il provvedimento di cui in premessa in vista dell’adozione di una nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica, che risulti più equilibrata e rappresentativa dei valori presi a riferimento dalla consolidata giurisprudenza al riguardo.
(1-00714)
«Boccia, Maran, Lenzi, Recchia, Misiani, Letta, Ginefra, Pedoto, Graziano, Esposito, Marantelli, Andrea Orlando, De Micheli, Vaccaro, Mosca, Dal Moro, Garavini, Mazzarella, Martella, Vico, Bordo, Genovese, Mastromauro, Rossomando, Velo, Boccuzzi, Causi, Lulli, Cesare Marini, Sarubbi, Giovanelli, Fontanelli, Concia, Cuomo, Iannuzzi, Realacci, Oliverio, Marco Carra».
(26 settembre 2011)

La Camera,
premesso che:
relativamente al risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità che vanno dal 10 al 100 per cento, l’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, prevedeva la predisposizione – finora mai attuata – di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale e da aggiornarsi annualmente, delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso;
finora la monetizzazione dei danni subiti a seguito di un incidente stradale veniva calcolata sulla base di tabelle predisposte da ciascun tribunale, con la conseguenza di risarcimenti spesso diversi da regione a regione;
la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12408 del giugno 2011, ha risolto la disparità esistente fra i tribunali italiani uniformando i risarcimenti sui valori del tribunale di Milano, che ha sempre mostrato particolare sensibilità sui diritti e le aspettative delle vittime di incidenti stradali, riconoscendo – sia per le invalidità permanenti di un certo rilievo che per i danni morali da morte – somme mediamente superiori rispetto a quelle riconosciute da gran parte degli altri uffici giudiziari;
al fine della predisposizione di un’unica tabella valida per l’intero territorio nazionale in grado di garantire in modo uniforme i risarcimenti dei danni in sede assicurativa rc auto e superare ingiustificate difformità territoriali, il Governo ha predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, varato il 3 agosto 2011 dal Consiglio dei ministri, che adegua però al ribasso i valori risarcitori che risultano così di gran lunga inferiori ai valori proposti dalle tabelle del tribunale di Milano, considerate invece congrue dalla stessa Corte di cassazione;
con l’applicazione della disciplina prevista da questo nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che deve ancora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato, il risparmio delle società assicuratrici sarà consistente, soprattutto se le tabelle verranno ritenute applicabili anche retroattivamente a tutti i sinistri per i quali non si siano concluse trattative in sede transattiva o non si sia giunti a sentenza definitiva. Inoltre, va sottolineato come i valori pecuniari previsti non sono stati adeguati all’inflazione, essendo gli stessi risalenti al 2005, e perciò sono ulteriormente penalizzanti;
secondo le tabelle fissate dal Governo, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento che oggi ha diritto a ricevere dai 900 mila a un milione e cento mila euro, incasserà invece tra i 500 e i 600 mila euro. Un altro esempio: se un ragazzo, sempre di venti anni, sopravvive a un incidente automobilistico con una invalidità del 30 per cento, oggi può ottenere tra 150 e 200 mila euro. Con i nuovi criteri ministeriali, tra i 75 e i 98 mila euro: la metà. Un bel risparmio per le assicurazioni, un danno per i cittadini e una forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il decreto del Presidente della Repubblica non sarebbe applicabile;
inoltre, dall’esame delle medesime tabelle si ricava una disparità tra l’infortunato uomo e l’infortunata donna, laddove la cifra per ogni punto di invalidità «femminile» è inferiore a quello «maschile»;
va, peraltro, ricordato come le compagnie assicuratrici abbiano finora «beneficiato» sia del fatto che negli ultimi dieci anni – come certifica l’Istat – il numero degli incidenti stradali è andato progressivamente diminuendo, sia della riduzione (prevista dal decreto del Ministero della salute del 3 luglio 2003) in questi anni dei risarcimenti da piccole invalidità. Il tutto a fronte di nessuna riduzione dei premi delle polizze per l’assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobilistica;
il 17 settembre 2011 l’assemblea dell’organismo unitario dell’avvocatura approvava un deliberato contro il suddetto schema di decreto del Presidente della Repubblica ricordando, tra l’altro, come con questo provvedimento si annullano di fatto 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale;
nel documento, quindi, si fa istanza al Governo «affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’articolo 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello al Presidente della Repubblica affinché non apponga la propria firma al decreto del Presidente della Repubblica»;
la stessa Aifvs-Associazione italiana familiari e vittime della strada ha incontrato il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, per protestare contro questo schema di decreto del Presidente della Repubblica che «anziché riconoscere il diritto delle vittime al congruo ed integrale risarcimento del danno, riducendo i risarcimenti favorisce di fatto i profitti economici e imprenditoriali privati assicurativi a scapito delle esigenze di solidarietà sociale di rilievo costituzionale»,

impegna il Governo:

a ritirare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, di cui in premessa, in quanto ingiustificato e fortemente lesivo dei diritti dei danneggiati a ottenere un equo risarcimento;
a prendere a riferimento per tutto il territorio nazionale le tabelle del tribunale di Milano, quali tabelle di risarcimento delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e per il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto considerate congrue dalle stesse recenti pronunce della Corte di cassazione;
ad attuare, nell’ambito delle proprie prerogative, azioni di contrasto a truffe e abusi ai danni delle compagnie assicuratrici, finalizzate all’ottenimento illegittimo del risarcimento dei danni.
(1-00722)
«Evangelisti, Donadi, Borghesi, Palagiano, Mura, Monai».
(6 ottobre 2011)

La Camera,
premesso che:
in data 3 agosto 2011, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità, a norma dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni);
le associazioni a tutela dei diritti delle vittime di incidenti hanno subito denunciato l’iniquità dei valori economici di queste nuove tabelle di legge del danno biologico, in quanto lo schema di regolamento ha, di fatto, dimezzato l’importo del risarcimento del danno subito dalle vittime della strada e dai loro familiari rispetto a quanto veniva riconosciuto dai tribunali;
in questi ultimi anni la giurisprudenza ha prodotto diverse prassi di calcolo del valore del risarcimento da danno permanente subito e, proprio in virtù di questa mancanza di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, la Corte di cassazione ha valutato come congrue e sufficienti le stime elaborate dal tribunale di Milano e, pertanto, utilizzate dalla maggioranza dei tribunali italiani;
le valutazioni contenute nella tabella del tribunale di Milano erano considerate sufficienti e congrue, non solo dalla Corte di cassazione, ma anche dall’Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada);
i valori contenuti nella tabella elaborata dalla commissione e contenuta nello schema di regolamento si discostano nettamente da quelli del tribunale di Milano, comportando, come detto, una riduzione di circa il 50 per cento dei risarcimenti da danno biologico permanente subito;
le tabelle attualmente vigenti, elaborate da due diverse e distinte commissioni ministeriali nel 2005, andavano rivalutate ed aggiornate nel 2011 per definire il risarcimento con un’unica voce di danno non patrimoniale onnicomprensiva;
quelle approvate dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, invece, riportano valori insufficienti a risarcire integralmente il danno subito rispetto al costo della vita nelle principali città italiane;
non bisogna trascurare il fatto che le nuove tabelle di legge contribuiranno ad aumentare il contenzioso giudiziario con un aggravio di costi sociali per le vittime, che saranno costrette ad adire le vie legali per vedersi riconosciuto il maggior danno non patrimoniale subito;
il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, lede la dignità umana, non risponde alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da rc auto, è in palese contrasto con i principi ispiratori dell’aumento dei massimali di garanzia rc auto europei a 5.000.000,00 di euro e con il principio costituzionale del risarcimento «integrale» del danno alla persona;
inoltre, la tabella unica nazionale contravviene alla prassi giurisprudenziale che quantifica il valore del risarcimento del danno con riferimento al caso specifico, prendendo in considerazione anche il costo della vita nell’area geografica del soggetto menomato affinché si addivenga ad un valore effettivamente congruo al danno subito,

impegna il Governo

ad adottare iniziative tempestive atte ad impedire che vengano ulteriormente violati i diritti delle vittime della strada, sostituendo le tabelle contenute nel citato schema di regolamento con quelle utilizzate dal tribunale di Milano, quali tabelle uniche di risarcimento del danno alle vittime di incidenti stradali, su tutto il territorio nazionale, così come indicato dalle recenti pronunce della Corte di cassazione.
(1-00734)
«Nunzio Francesco Testa, Toto, Galletti, Di Biagio, Binetti, De Poli, Calgaro, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè, Anna Teresa Formisano, Mereu, Tassone».
(24 ottobre 2011)

La Camera,
premesso che:
l’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, ha previsto la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità;
la ragione dell’intervento risiede nella necessità di intervenire affinché non si verifichino disparità di trattamento a danno dei cittadini vittime di incidenti stradali, facendo in modo che la monetizzazione dei danni conseguenti a incidente stradali avvenga in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
lo scopo dell’intervento risiede nella volontà di eliminare possibili disparità di trattamento nella valutazione del danno biologico da incidente stradale anche in caso di lesioni di grave entità. A seguito dell’intervento legislativo i tribunali dovranno, infatti, uniformare i criteri di liquidazione sin qui adottati ai nuovi parametri fissati dal Governo e validi per tutto il territorio nazionale sulla falsariga di quanto già stabilito per i danni più lieve entità. Le tabelle e i coefficienti sono stati uniformati per fare giustizia di un sistema eterogeneo e suscettibile di creare disuguaglianze tra categorie di vittime identiche ma residenti in regioni diverse;
il provvedimento definisce una tabella nazionale unica per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità. I principi di monetizzazione del danno, resi uniformi dal decreto interministeriale del 3 luglio 2003 per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti, saranno ora estesi, con gli opportuni adattamenti, anche a quelle di maggior gravità. E questo sulla base di coefficienti di variazione proporzionali all’entità della lesione, ma decrescenti in funzione dell’età della persona danneggiata;
nello specifico il decreto definisce, in primo luogo, i casi di «confine», stabilendo che il danno biologico permanente in misura inferiore al 10 per cento deve essere valutato in base ai parametri individuati nelle tabelle sulle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti. I quadri clinici più complessi dovranno, invece, essere decisi secondo i nuovi criteri che racchiudono un’ampia ed elastica casistica, vista la necessità di personalizzare le varie tipologie di lesione. In tale ambito rientrano le ipotesi in cui la valutazione varia da soggetto a soggetto, come i disturbi post-traumatici da stress o il pregiudizio estetico complessivo, che sarà considerato «moderato» se caratterizzato da cicatrici evidenti comprese tra il sopracciglio o il labbro inferiore, «grave» qualora comporti la perdita di gran parte del naso e «gravissimo» in caso di deformazione, tanto severa da comprometterne l’accettazione;
in coerenza con il metodo adottato per le invalidità «micropermanenti» si è stabilito che l’importo si riduce con il crescere dell’età a un tasso dello 0,5 per cento annuo a partire dall’undicesimo anno di vita. Un soggetto di 35 anni con invalidità pari a 10 punti percepirà, quindi, circa 13.600 euro di risarcimento che diventeranno 560.000 in caso di invalidità totale, mentre un anziano di 95 anni ne otterrà, rispettivamente, circa 8.470 e 356.000;
l’intervento si motiva anche con lo scopo di evitare possibili richieste di risarcimento non motivate, che nell’eterogeneità del sistema previgente potevano trovare maggiore spazio; in effetti in Italia la percentuale di sinistri con danni alla persona è crescente negli ultimi anni: nel 2009 è arrivata al 21,8 per cento rispetto al totale dei sinistri, a fronte di una media europea valutata intorno al 10 per cento. Il costo totale dei risarcimenti nel 2010 in Italia è stato di 14 miliardi di euro. Il provvedimento, sollecitato anche dal Forum dei consumatori, di cui fanno parte otto delle associazioni che sono più rappresentative, si basa, quindi, anche sul presupposto di riuscire a contribuire alla riduzione delle tariffe assicurative;
gli importi della tabella unica nazionale saranno definitivamente stabiliti con apposita delibera del Consiglio dei ministri a seguito dell’acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato e saranno comunque aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di esaminare comunque, in occasione dei primi aggiornamenti annuali delle tabelle, necessariamente vincolati agli indici Istat di adeguamento al costo della vita, anche altri indici più particolarmente caratteristici del settore, quali quelli di sinistrosità, di invalidità per incidente, di mortalità per singolo evento, nonché gli effetti del provvedimento relativamente alle auspicate riduzioni delle tariffe assicurative, al fine di rivalutare l’effettiva corrispondenza della tabella unica nazionale agli obiettivi perseguiti anche in relazione al congruo risarcimento del danno subito dalle vittime di incidenti stradali e, ove occorre, ad avviare le opportune ulteriori iniziative normative di adeguamento delle tabelle stesse;
contestualmente, a mettere in campo tutti gli strumenti e gli interventi di competenza necessari affinché siano meglio individuati i rischi di frode e scoraggiati e repressi i raggiri in ambito assicurativo, che creano danno a tutta la collettività.
(1-00737)
«Valducci, Desiderati, Pionati, Biasotti, Bernardo, Simeoni, Garofalo, Bergamini, Cesaro, Colucci, Antonino Foti, Landolfi, Lupi, Nizzi, Piso, Testoni, Verdini».
(24 ottobre 2011)

La Camera,
premesso che:
relativamente al risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 agosto 2011, ha approvato su proposta del Ministro della salute, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la «nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso»;
lo schema di decreto, ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, è il frutto del lavoro di un’apposita commissione istituita presso il Ministero della salute per dare attuazione all’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
sino a questo momento la quantificazione dei danni subiti a seguito di un incidente stradale veniva calcolata sulla base di tabelle predisposte da ciascun tribunale, con la conseguenza che molto spesso di verificavano differenze notevoli da regione a regione;
in tal senso la Corte di cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 si è pronunciata, superando le disparità di cui sopra, relativamente ai criteri di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da incidente stradale. La Corte di cassazione ha, infatti, ribadito che, per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (cosiddette micropermanenti), trova sempre applicazione la tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, predisposta dal legislatore in attuazione dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) e ha ritenuto – in attesa della tabella unica di legge per le lesioni di non lieve entità (da 10 a 100 punti – cosiddette macropermanenti), prevista dall’articolo 138 del codice, di riconoscere come parametri generali da porre alla base del risarcimento del danno su tutto il territorio nazionale quelli elaborati dal tribunale di Milano, notoriamente più favorevoli nei confronti delle vittime di incidenti stradali;
l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica determinerà l’applicazione vincolante per tutti i giudici e in ogni contenzioso pendente al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, visto che niente viene detto con riferimento ad una disciplina transitoria;
da più parti sono state sollevate pesanti critiche al provvedimento, la cui applicazione determinerebbe un calo medio dal 40 per cento al 50 per cento dei risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale;
la stessa assemblea dell’organismo unitario dell’avvocatura, riunitasi in Roma il 17 settembre 2011, ha approvato un deliberato contro il decreto del Presidente della Repubblica varato dal Consiglio dei ministri, rilevando che il provvedimento «caso strano, interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati»,

impegna il Governo

a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano.
(1-00740)
«Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri, Brugger».
(24 ottobre 2011)

La Camera,
premesso che:
il Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011 ha proceduto all’approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella unica nazionale del danno biologico per le menomazione all’integrità psicofisica, dando finalmente esecuzione a quanto previsto dall’articolo 138 del codice delle assicurazioni, decreto legislativo n. 209 del 2005;
quest’ultimo, infatti, stabiliva l’adozione di una specifica tabella finalizzata a rendere uniforme su tutto il territorio nazionale i risarcimenti delle menomazioni all’integrità psicofisica, comprese tra dieci e cento punti, e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ciò allo scopo di ovviare ad un sistema eterogeneo fondato su tabelle predisposte dai singoli tribunali e suscettibili di dar vita a forti disuguaglianze e disparità di trattamento tra le vittime dei sinistri;
a tal fine, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12408 del 2011, aveva stabilito che le tabelle del tribunale di Milano fossero quelle più proporzionali e congrue da applicare, considerato il metodo di calcolo e i valori determinati;
il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, invece, modifica al ribasso i valori risarcitori, che risultano così fortemente inferiori ai valori contenuti nelle tabelle del tribunale di Milano;
la conseguenza più immediata del regolamento in esame è il dimezzamento dei risarcimenti del danno alla persona per sinistro stradale, che subirebbero un calo dal 40 per cento al 50 per cento: ad esempio, il danno biologico da invalidità permanente di un ragazzo di trent’anni, costretto su una sedia a rotelle da un incidente stradale, oggi è pari a 868.265,00 euro; con le nuove tabelle sarà pari a 495.452,91 euro;
per questo motivo si sono avute forti reazioni da parte delle molte associazioni dei consumatori e dei famigliari delle vittime di incidenti stradali, che ritengono il provvedimento fortemente lesivo del diritto di tutti i danneggiati ad un adeguato e dignitoso risarcimento dei danni subiti, a fronte di un evidente e cospicuo risparmio per il comparto assicurativo,

impegna il Governo:

a ritirare il provvedimento di cui in premessa contenente la «Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso»;
a definire un nuovo regolamento utilizzando come valido criterio di riferimento i valori previsti nelle tabelle del tribunale di Milano.
(1-00743)
«Pisicchio, Lanzillotta, Mosella, Tabacci, Vernetti, Brugger».
(25 ottobre 2011)

1 Commento

  1. Graf

    Questa mozione é stata però respinta dalla Camera.
    Comunque é già un progresso che sia stata presentata dalla maggioranza e sostenuta dal Governo.

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