Al Volante: due articoli con la ns. collaborazione

Due articoli in collaborazione con la rivista Al Volante.

Caccia al rimborso giusto

Perchè litigare?

4 Commenti

  1. Daniele Zarrillo

    A parere di chi scrive è molto importante far capire agli utenti della strada danneggiati che la nostra professione è un servizio che tutela i loro diritti, assicurando loro soprattutto garanzie di trasparenza e certezza del quantum debeatur.

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (socioANEIS)

    Da http://www.cassazione.net:
    CONSIGLIO DI STATO
    Incidenti stradali, Palazzo Spada boccia le tabelle del danno biologico: risarcimenti inadeguati.
    Testo a rischio-disapplicazione: risulta insufficiente sulle lesioni alla vita relazionale dell’infortunato
    di: Dario Ferrara GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2011
    CHIAVE INTERPRETATIVA
    ■ Danno biologico
    Il danno biologico può essere definito come una menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata. Tale danno incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce quindi nella sola propensione a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La giurisprudenza lo ha catalogato come danno non patrimoniale. In questa categoria rientrano anche altre voci di danno, una volta rispondenti a quello esistenziale e alla vita di relazione nonché il danno morale. A partire dal 2003 la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali è svincolata dal compimento di un reato nel senso che il danneggiato ne ha diritto anche se il danneggiante non ha commesso un fatto penalmente rilevante ma semplicemente un illecito civile.

    Anche il CUPS ha influito, anche noi abbiamo contribuito.
    Il CUPS funziona!

    Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *