Importantissimo – Enzo Raisi: interpellanza articolata su imprese artigiane e macropermenenti. Risposta del sottosegretario

Il capitolo delle lesioni gravi e dello scandaloso schema di decreto “macropermanenti” non era stato tralasciato come il lavoro svolto con l’Associazione Familiari Vittime della Strada. Di seguito l’importantissimo resoconto parlamentare molto articolato relativo ad una interpellanza  presentata dall’On. Enzo Raisi e redatta con la nostra collaborazione e la risposta del Sottosegretario Improta. In poche parole: si cerca un compromesso. Si apre un secondo fronte di lotta. Invito i patrocinatori che leggono queste notizie ad iscriversi all’associazione per sostenere l’attività che stiamo svolgento assieme ad altre organizzazioni. Lo ricordiamo, lo spirito di coalizione è la nostra linea guida.

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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,45).

(Iniziative per il ritiro dello schema di regolamento in materia di valutazione delle menomazioni derivanti da incidenti stradali, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2011 – n. 2-01260)

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01260, concernente iniziative per il ritiro dello schema di regolamento in materia di valutazione delle menomazioni derivanti da incidenti stradali, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2011 (vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti).

ENZO RAISI. Signor Presidente, questo è l’ennesimo caso (ma, ormai, sono tanti) di veri e propri, mi passi il termine, «imbrogli» che la lobby delle assicurazioni riesce a perpetrare nella nostra legislazione con il contributo, ahimè, in parte del Parlamento in parte dei Governi passati.
Temo che anche nel «provvedimento liberalizzazioni» vi siano alcuni temi che vadano tenuti in conto. Penso al tema Pag. 160dei carrozzai convenzionati. Infatti, solo se si va dai carrozzai convenzionati si potrà avere il 100 per cento del risarcimento danni, costringendo – cosa, credo, unica al mondo – la vittima a dover subire lo strapotere dell’assicurazione che deve decidere – lei, l’assicurazione – dove si deve andare, imponendo, quindi, la scelta del carrozzaio da cui ci si deve recare.
Tra l’altro, si tratta di un mondo assicurativo che in tutti questi anni ha fatto promesse che non sono state mai mantenute. Ricordo sull’indennizzo diretto, che abbiamo votato in questo Parlamento, che a fronte della promessa del mondo assicurativo che avrebbero diminuito le tariffe, invece abbiamo avuto il più alto aumento, come denunciò l’allora presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Catricalà, oggi sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infatti, nonostante votammo quell’indennizzo diretto, abbiamo avuto il più alto aumento dell’RCA in tutta Europa, con più del 20 per cento. Si è trattato di una vicenda unica, che fa parte ormai di questo mondo assicurativo che continua a strappare norme a suo favore, non concedendo nulla sul piano della libera concorrenza nel nostro Paese e, addirittura, mettendo in condizione le vittime di dover subire dei veri e propri soprusi.
Questo è un caso, un caso molto chiaro. Nel 2004 venne costituita una commissione presso il Ministero della salute che doveva, in qualche modo, determinare le tariffe dell’indennità nei confronti degli invalidi. L’iter è già molto curioso, in quanto mai venne ascoltata l’associazione dei familiari delle vittime della strada, cioè di coloro che sono soggetti referenti e controparti delle assicurazioni. Vi è stata, quindi, un’istruttoria unica.
Come succede sempre nei provvedimenti che vogliono, in qualche modo, passare sotto silenzio, venne approvata, dopo un lungo iter, il 3 agosto 2011 la nuova tabella di risarcimento danni che prevede il valore punto di 674 euro. Orbene, questo valore punto è esattamente la metà del valore punto attribuito dal tribunale di Milano, che è di 1.374 euro, e ribadito ben due volte dalla Corte di cassazione quale parametro risarcitorio nazionale. Pag. 161
Quindi in pieno contrasto con una sentenza di un organo giudiziario dello Stato. Io credo che da questo punto di vista debba essere data una risposta da parte del Governo per risolvere quello che ormai è diventato un problema e uno scandalo sotto gli occhi di tutti. Non è concepibile sia l’anomalia di come è avvenuta questa istruttoria sia anche la determinazione del valore finale che, ripeto, è la metà di quello che ha sancito tre volte un organo giudiziario nei suoi vari livelli di sentenza.
Per cui ci attendiamo un’azione positiva da parte del Governo, che si dichiara un Governo ovviamente contro qualsiasi tipo di monopolio, soprattutto in un settore delicato come questo che pesa molto sulle famiglie italiane. Lo ribadisco: si tratta di un settore che ha portato a casa molto e non ha dato niente ai cittadini italiani. Giustamente si dice che in Italia sono molte le truffe che avvengono nella fase risarcitoria del danno, ma è anche vero che nonostante tutto quello che è stato chiesto e che è stato dato nulla è stato offerto in controparte per abbassare le quote del costo dell’assicurazione RC-auto. Tale settore, non a caso, ha avuto un’impennata in termini di entrata da parte del mondo assicurativo. Quando ero universitario lavoravo presso un’assicurazione e mi ricordo che giustamente mi si chiedeva di fare poche polizze auto perché era uno di quei rami in cui poco si incassava. Oggi è esattamente il contrario, oggi le assicurazioni incassano moltissimo nel settore RC-auto, questo è un problema che nessuno si pone. Come mai? Perché effettivamente sono riusciti ad ottenere una serie di soluzioni a loro favore da parte del Parlamento e dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni che hanno portato a un dislivello di confronto tra il consumatore e le assicurazioni.
Questo caso in modo particolare è molto delicato perché parliamo di gente che rimane invalida, non è solamente il danno dell’auto, credo che già quello della carrozzeria è una cosa folle, però lì parliamo sempre di danno materiale, qui parliamo di un danno alla persona che è molto più delicato. Io ho partecipato a incontri con le famiglie delle vittime della strada, sono casi umani davvero incredibili. Dare delle risposte in questo senso credo sia davvero uno schiaffo alla parte più debole di questo contenzioso e soprattutto è incredibile che un Pag. 162pezzo dello Stato decida una cosa che è esattamente il contrario, la metà di quello che ha deciso un’altra parte dello Stato. Sono cose incomprensibili per un cittadino e su questo attendo una risposta positiva da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta, ha facoltà di rispondere.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, come ricordava l’onorevole interpellante è una vicenda che nasce nel 2004 e quindi essendo particolarmente complessa e delicata vi chiedo un po’ di pazienza perché la risposta deve necessariamente essere abbastanza articolata, anche perché ci troviamo in presenza di una pronuncia parte del Consiglio di Stato molto recente, del novembre scorso, di cui vorrei dare conto.
Il regolamento, previsto dall’articolo 138 del codice delle assicurazioni, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è finalizzato a fissare in modo univoco, con un’unica tabella valida per l’intero territorio nazionale, ai fini dei risarcimenti del danno in sede assicurativa RC-auto, i valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato invalidità pari o superiore a dieci punti.
In merito al raffronto dello schema di regolamento in questione con le attuali tabelle del tribunale di Milano, come venivano appunto testé ricordate nell’interpellanza urgente, che condurrebbero a valori risarcitori più elevati rispetto alla tabella unica contenuta nello schema di decreto, si osserva, in primo luogo, che comparare la tabella unica di legge con le suddette tabelle non appare corretto sul piano metodologico e che le preoccupazioni in merito all’entità dei risarcimenti, non sono fondate, in quanto: l’obiettivo della norma non è quello di un allineamento dei risarcimenti ai livelli massimi possibili, ma quello di unificare, a livello nazionale, i relativi criteri che contemperino l’esigenza di un risarcimento adeguato con quella del contenimento delle tariffe dell’assicurazione obbligatoria; le tabelle adottate dal tribunale di Milano, pur essendo punto di riferimento per diversi tribunali nazionali, hanno sinora avuto un valore puramente indicativo, per la loro natura giurisprudenziale e non normativa Solo con la recente sentenza n. 12408 del 7 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha individuato nelle nuove tabelle del tribunale di Milano del 2009 il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia il territorio in cui si radica la controversia. Ma tale riferimento giurisprudenziale è individuato soltanto, secondo le affermazioni della stessa Corte, nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100 per cento e considerato che il legislatore ha già espresso, quantomeno per i sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale; le suddette tabelle hanno inglobato, accanto al danno biologico, anche il danno morale, con riferimento quindi ad una liquidazione congiunta complessiva in sede giudiziaria dei danni a vario titolo riconosciuti; viceversa, la tabella unica di cui allo schema di decreto – per le invalidità permanenti dal 10 al 100 per cento – come già quella vigente per le lesioni di lieve entità – dall’1 al 9 per cento – si riferisce per espressa previsione di legge, al solo danno biologico «standard». Entrambe le norme del codice delle assicurazioni che prevedono tali tabelle – articoli 138 e 139 – consentono di aumentare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l’importo risultante dall’applicazione della tabella, nella misura massima del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le lesioni lievi, qualora la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona; la tabella unica di cui allo schema di regolamento in questione prevede, inoltre, ampie forchette di valutazione del danno biologico, proprio per la necessità di personalizzazione del danno in base ai singoli casi considerati, rispettando le esigenze e i criteri di giustizia per ogni persona. In ogni caso il raffronto dovrebbe essere fatto tenendo conto anche delle differenze nell’articolazione delle tabelle in questione e comunque, con riferimento ai valori di risarcimento rivalutati, in relazione al tempo trascorso ed alle variazioni del pertinente indice ISTAT, come determinati nel regolamento, a conclusione del suo iter e, poi, annualmente aggiornati secondo le previsioni del codice. Pertanto, anche non tenendo conto delle predette necessarie considerazioni Pag. 164circa i limiti di tale raffronto, le differenze tra le tabelle contenute nel provvedimento in questione e quelle più recenti, definite dal tribunale di Milano, non sono assolutamente dell’ordine del 50 per cento, bensì di gran lunga minori (35 per cento circa).
Parimenti infondata è l’ipotesi che tali risarcimenti siano inferiori a quelli previsti dalle tabelle INAIL. Le tabelle per il risarcimento del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, come definite dal decreto ministeriale 12 luglio 2000 ed aggiornate da ultimo con il decreto ministeriale 27 marzo 2009, determinano invece importi inferiori a quelli ora ipotizzati per il settore dell’assicurazione RC-auto e, ad esempio, per una percentuale di invalidità pari al 15 per cento, risarcimenti inferiori di circa 1/3 o 1/4 a quelli ora contestati. Sullo schema di regolamento è stato nel frattempo acquisito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato. Tale organo, nel corso dell’adunanza dell’8 novembre scorso, ha condiviso «l’esigenza di porre rimedio, con lo schema di regolamento in argomento, alle distorsioni che si verificano attualmente in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali (di non lieve entità) derivanti da incidenti stradali. Infatti, la prassi dei tribunali italiani a tal fine fa riferimento a differenti tabelle parametriche, autonomamente elaborate dai singoli uffici giudiziari, con evidenti effetti distorsivi sul piano dell’entità dei risarcimenti accordati per analoghe menomazioni». Quanto invece all’entità dei risarcimenti previsti dal regolamento ed alle differenze rispetto a quelli determinati in sede giudiziaria, il Consiglio di Stato non ha formulato alcuna critica di inadeguatezza dei risarcimenti stessi. Ha tuttavia sollevato un dubbio circa la piena corrispondenza della tabella prevista dal regolamento rispetto ai criteri a tal fine fissati dalla norma legislativa. Rispetto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici dello schema di regolamento, il Consiglio di Stato ha rilevato, infatti, che «la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembra rispondere a quanto stabilito dall’articolo 138, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 209 del 2005. Con tale ultima norma il legislatore ha disposto che la tabella unica nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto Pag. 165all’aumento percentuale assegnato ai postumi. Ebbene, se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella, ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità». A tal riguardo, si osserva che la sequenza dei coefficienti serve a calcolare il complesso del valore economico del danno biologico che, per la definizione recata dallo stesso articolo 138, ricomprende sia il danno funzionale che il danno relativo agli aspetti dinamico-relazionali.
La legge non richiede che i coefficienti moltiplicatori della percentuale di invalidità crescano in misura più che proporzionale (se si assumesse tale progressione, che non sussiste neppure per le lesioni lievi, si arriverebbe a valori economici parossistici e insostenibili), ma stabilisce che «il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità» e nella sostanza richiede che sia il valore del risarcimento (e quindi, il coefficiente complessivo dato dal prodotto tra la percentuale di invalidità e il predetto coefficiente di incremento) a crescere in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale di invalidità, il che già avviene applicando la tabella proposta.
Il Ministero dello sviluppo economico si riserva comunque di approfondire tale delicata questione in fase di redazione finale del provvedimento e, tenendo conto dello spirito di tale osservazione, intende rappresentare al Ministro proponente l’esigenza dì una rimodulazione dei coefficienti, sia per armonizzare la progressione che per determinare un ragionevole, ma significativo, aumento medio dei risarcimenti che ne derivano ed un ulteriore avvicinamento agli importi previsti dalle più recenti tabelle del tribunale di Milano.
In merito, poi, all’affermazione contenuta nell’interpellanza urgente, secondo la quale lo schema di regolamento de quo è stato considerato dalle principali associazioni delle vittime della strada come «fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente al principio di riparazione integrale del danno», si osserva che il confronto europeo sui valori economici dei danni non patrimoniali alla persona confuta integralmente il suddetto assunto in quanto, dai dati provenienti da ANIA, ma ritenuti attendibili e comunque in corso di verifica anche con l’ISVAP, i valori delle invalidità più gravi applicati negli altri Paesi europei, confrontati con quelli Pag. 166applicabili nel minimo (senza personalizzazione) sulla base dell’emanando decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero quasi sempre inferiori a quelli che si vorrebbero introdurre in Italia per regolamento, in attuazione della relativa previsione legislativa.
Dall’analisi comparativa emerge in realtà la natura del problema, di carattere eminentemente economico. Per stabilire in concreto il valore di un bene che per definizione non è monetizzabile occorre appellarsi ad un valore convenzionale e questo può essere stabilito solo da un intervento normativo che tenga conto di tutti gli interessi in gioco.
In conclusione, occorre tornare sul problema delle risorse. La RC-auto costituisce un sotto-sistema dell’apparato normativo della responsabilità civile, con tanto di disposizioni speciali che, grazie all’assicurazione obbligatoria, concorrono a realizzare un sistema di protezione sociale.
La circolazione dei veicoli infatti di per sé comporta due tipi di interessi contrapposti: il diritto di circolare e il diritto di essere risarciti per i danni eventualmente subiti dalla circolazione. Il sistema assicurativo è chiamato a conseguire un livello di equilibrio tra le risorse disponibili per assicurarsi e le risorse necessarie per risarcire le vittime. La sostenibilità economica del sistema di protezione assicurativa dipende quindi anche dai livelli economici dei risarcimenti dei danni alla persona. A maggiori livelli di protezione corrispondono maggiori risorse da acquisire dai premi assicurativi e quindi maggiori costi e tariffe.
È questa l’equazione che deve essere risolta quando si affronta il problema, certamente di elevato valore sociale, della tutela delle vittime.
Infine, anche in merito alla richiesta di ritirare il provvedimento in quanto ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, si ritiene che tale impegno possa essere mantenuto nel suo aspetto sostanziale, ovvero come impegno a riesaminare e valutare con la massima attenzione tutte le questioni poste – in occasione della concertazione con il competente Ministero della salute per la predisposizione del testo da sottoporre all’esame definitivo del Consiglio dei Ministri e, poi, naturalmente, in occasione di tale esame conclusivo da parte del Governo – tenendo conto di tutti gli ulteriori elementi di Pag. 167valutazione nel frattempo acquisiti, ivi compresi, naturalmente, quelli contenuti nel predetto parere dell’alto organo consultivo.
Piuttosto che ritirare il provvedimento si ritiene in altre parole preferibile proporlo al Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva in un testo che tenga conto di tutti i suggerimenti del Consiglio di Stato ed anche delle esigenze sottese alla interpellanza urgente in argomento, determinando anche una necessaria armonizzazione ed una sostenibile revisione in aumento dei risarcimenti che ne conseguono.

PRESIDENTE. L’onorevole Raisi ha facoltà di replicare.

ENZO RAISI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, nel senso che, nella prima parte, vorrei sottolineare due aspetti che non mi hanno convinto.
In primo luogo, il rappresentante del Governo faceva riferimento alle motivazioni alla base di questa lunga istruttoria e cioè al contenimento delle tariffe. Le ho già dimostrato quello che penso, che comunque si evince dai dati e dalla relazione dell’allora presidente dell’Authority per la concorrenza ed il mercato, ed oggi suo collega di Governo, Antonio Catricalà, che si è lungamente soffermato sul settore specifico dell’assicurazione, dell’RC-auto e delle tariffe, criticando la politica dei prestiti che è diventata inaccettabile.
Quindi, a fronte di provvedimenti che questo Parlamento ha preso più volte a favore del mondo assicurativo, proprio in virtù di quella polemica che più volte viene portata come giustificazione di questa serie di provvedimenti, e cioè che vi sono molte truffe nel settore risarcimenti danni assicurativo auto, è stata presa una serie di provvedimenti, quali l’indennizzo indiretto, la suddetta tabella e così via, che poi, di fatto, non hanno portato a quella promessa di diminuzione delle tariffe.
Mi permetto di sottolineare al rappresentante del Governo che nella fase anche di dibattito, come annunciato, è bene che la pongano tale questione, perché non è possibile che tutte le volte che prendiamo provvedimenti che permettono la riduzione delle tariffe avvenga esattamente il contrario.
Il secondo aspetto che pongo alla sua cortese attenzione, anche in virtù della cortesia della sua risposta, è che non è Pag. 168possibile che queste istruttorie avvengano solamente con un interlocutore. Lei, infatti, mi ha citato più volte i dati che vengono forniti da ANIA e dall’Isvap, ma l’ANIA è l’associazione delle assicurazioni e, se si va a guardare chi sono i presidenti dell’Isvap, si nota che sono tutti ex dirigenti di assicurazioni, perché in questo Paese abbiamo anche questa anomalia stranissima, mentre la controparte non viene mai sentita. Credo, invece, che questo sia importante in un’istruttoria e già che, prima o poi, qualcuno non solo sollevi, ma ponga una soluzione a ciò, perché non è possibile che il controllato diventi anche controllore in una fase della sua vita, è un fatto inaccettabile. È impensabile che un presidente dell’Isvap abbia svolto funzioni di dirigente in una società di assicurazione, perché è evidente che vi è un conflitto di interessi palese sotto gli occhi di tutti. Questi aspetti sono, secondo me, da sottolineare.
Colgo con grande soddisfazione, invece, la parte finale della sua risposta, nella quale, appunto, si evidenzia la necessità di procedere ad una revisione di queste tabelle sulla base di eventuali approfondimenti. Per cui, attendo il Governo nella fase finale di adozione del regolamento su queste tabelle, fiducioso che vi siano elementi di novità, anche in virtù della sentenza del Consiglio di Stato e, quindi, in realtà, sotto questi aspetti, mi ritengo molto soddisfatto e la ringrazio per la sua risposta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze all’ordine del giorno.

Atto CameraInterpellanza urgente 2-01260

presentata da

ENZO RAISI
martedì 8 novembre 2011, seduta n.547
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:l’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, ha previsto la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità;al fine di procedere alla predisposizione della tabella, è stata istituita nel 2004, presso il Ministero della salute una commissione di studio che ha concluso i suoi lavori con la redazione di barèmes recanti l’indicazione delle menomazioni e delle relative percentuali di invalidità da rinviare al Ministero dello sviluppo economico per la predisposizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità;l’elaborazione ex ante di barèmes medico legale tramite il contributo di un lavoro collegiale di esperti e l’elaborazione ex post dei valori economici a carico del Ministero dello sviluppo economico senza alcuna consultazione con esperti esterni suscita forti perplessità, come peraltro manifestato dalla associazione familiari vittime della strada;a riprova di ciò, il valore-punto di 674 euro scaturito dalla decisione unilaterale del Ministero dello sviluppo economico risale al 2005 ed è la metà del valore-punto del tribunale di Milano di 1374 euro (tale valore include il danno morale al netto della valutazione delle condizioni soggettive del danneggiato, ugualmente prevista);

i risarcimenti complessivi saranno pertanto dimezzati;

le tabelle del tribunale di Milano sono state riconosciute due volte dalla cassazione quale parametro risarcitorio nazionale;

l’iter del provvedimento si è concluso il 3 agosto 2011 con l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che è stato considerato da tutte le associazioni delle vittime della strada come fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente al principio di riparazione integrale del danno;

le compagnie assicuratrici, come viene riferito dalle associazioni familiari vittime della strada, già oggi propongono liquidazioni per danni gravi o gravissimi basati sui nuovi e riduttivi valori previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

il decreto potrebbe avere valore retroattivo, creando un grave nocumento per soggetti deboli quali sono le vittime della strada che hanno radicato un contenzioso per ottenere un maggior danno;

la risposta del Ministro Fazio alla interrogazione n. 3-01804 del 6 settembre 2011, non è stata soddisfacente in quanto non ha tenuto conto della reale e devastante portata del provvedimento;

il richiamo del Ministro Fazio al forum ANIA-Consumatori, organismo presieduto e diretto dal Presidente dell’ANIA, quale fonte di legittimazione «politica» di tale provvedimento, è del tutto fuorviante in quanto le associazioni dei consumatori non hanno alcuna competenza in materia di risarcimento del danno alla persona, men che meno quelle che risultano integrate in strutture governate dalle loro naturali controparti;

ad avviso degli interpellanti il provvedimento non avrà alcun effetto sulle tariffe assicurative, come peraltro dichiarato dall’ANIA, ma solo di riequilibrio di bilancio, con regole mutate durante il gioco, di qualche compagnia para-statale con gravi problemi generati da una gestione dissennata delle risorse -:

se il Governo intenda evitare l’ingiusta penalizzazione di migliaia di famiglie che hanno già subito gravissimi danni ritirando immediatamente il provvedimento di cui in premessa e fornendone ampia notizia con il contestuale riconoscimento delle tabelle di Milano quale parametro risarcitorio nazionale di riferimento.

(2-01260) «Raisi, Della Vedova».

3 Commenti

  1. Emanuela Bosi

    Attendiamo con fiducia gli sviluppi.

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  2. Luigi

    Bisogna formare un unico comitato che segua sia i carrozzai che i patrocinatori, perchè essi lavorano parallelamente nell’interesse dei danneggiati… Anzi, capita sempre più spesso che i patrocinatori debbano soccorrere anche i carrozzai nel recupero delle somme dovute dalle compagnie..
    Più è grossa la voce più saremo capaci di affrontare le nuove sfide (ed i costi), ..da qui in avanti dovremo bussare all’europa per eventuali scelte scellerate dell’Italia.

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