La medicina legale secondo l’ANIA

L’appetito vien mangiando. Ecco la  Circolare Ania inviata a tutte le compagnie assicuratrici.

Dagli stralci che uniamo qui sotto si evince che:

  • la questione del risarcimento in forma specifica brucia alle compagnie e, a quanto pare, anche al Governo dei Tecnici (di che?) e presto si prepara un nuovo attacco alle carrozzerie indipendenti.
  • non si vogliono risarcire  le lesioni non accertate strumentalmente e le spese correlate.

Incontreremo a breve le rappresentanze dei medici legali per concertare, per quanto possibile, le linee operative e siamo convinti che la neonata Federcarrozzieri sarà in grado di fal valere la voce degli artigiani indipendenti.

Si continua a registrare il silenzio della categoria di fronte al più grave attacco sferrato negli ultimi anni dalle Compagnie per rimpinguare bilanci claudicanti non certo per la gestione caratteristica.

STRALCIO DELLA CIRCOLARE

1.2. Soppressione della facoltà di offrire il risarcimento in forma specifica dei

danni alle cose

Nell’iter di conversione del decreto legge è stata soppressa la disposizione recata

dal comma 2 dell’articolo 29, che introduceva la facoltà per le imprese di offrire il

risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento

pecuniario.

Il Parlamento non ha inteso accogliere le proposte del settore assicurativo dirette a

prevedere un meccanismo che incentivasse tale modello liquidativo alternativo

attraverso condizioni diverse e più eque rispetto a quella delineata nel testo

originario del comma 2, che disponeva una brutale riduzione del 30% del

risarcimento pecuniario per i danneggiati che non avessero accettato la riparazione

diretta, senza neppure precisare il montante cui applicarla. La proposta del settore

prevedeva che, in caso di rifiuto del danneggiato di avvalersi delle strutture

riparative convenzionate con l’impresa, il risarcimento pecuniario scelto dal

danneggiato non potesse superare la spesa effettiva che avrebbe sostenuto la

compagnia per la riparazione del veicolo. Tale proposta, condivisa ufficiosamente

anche dal Governo, non è stata accolta in sede di conversione in legge del decreto.

Sul punto, è appena il caso di rammentare che conserva tutta la propria validità

l’articolo 14 del DPR n. 254/2006 (Regolamento di attuazione del risarcimento

diretto), che consente l’inserimento nei contratti di assicurazione r.c. auto di

clausole con cui si pattuisce il risarcimento del danno in forma specifica a fronte

di una riduzione del premio per l’assicurato.

 

1.6. Risarcimento delle lesioni di lieve entità condizionato ad accertamenti medico

legali condotti in modo scientifico e obiettivo

Si tratta della novità più importante inserita in sede di conversione del decreto

legge che agisce in modo diretto su uno dei principali fattori di costo del sistema,

con l’obiettivo di disinnescare l’anomalia tutta italiana dell’incidenza abnorme di

danni lievissimi alla persona derivanti da sinistri stradali.

Ferma la chiarezza dell’intento, la tecnica legislativa impiegata rende faticosa la

lettura dell’intervento normativo, in quanto la materia è regolata dall’articolo 32

in due commi, il 3- ter e il 3-quater, che, nello stabilire le condizioni di

risarcibilità delle lesioni alla persona di lieve entità, in un caso si riferisce alla

sottocategoria del danno biologico permanente e nell’altro alla categoria

 omnicomprensiva del danno alla persona.

In particolare, il comma 3-ter apporta un’integrazione all’articolo 139, comma 2

del Codice delle assicurazioni. Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 139 si

articola in due lettere che regolano, rispettivamente, i criteri per la liquidazione

del danno biologico permanente e quelli per la liquidazione del danno biologico

temporaneo.

L’aggiunta del periodo recato dal comma 3-ter dell’articolo 32, a prescindere dalla

sua collocazione all’interno dell’articolo 139, comma 2, CdA, comporta che

“in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento

clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno

biologico permanente”.

Il comma 3-quater dell’articolo 32, con formulazione di portata più ampia e

assorbente rispetto alla precedente, stabilisce che

“il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo139 del Codice delle assicurazioni… è

risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o

strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

La norma in questione è diretta infatti a esprimere una regola di portata generale,

ma con effetti dispositivi specifici, circa la non configurabilità di un danno alla

persona di lieve entità, in tutte le sue componenti, in assenza di un riscontro

medico legale che consenta, a seconda dei tipi di lesione, una constatazione visiva

o un accertamento assistito da esame strumentale della lesione lamentata dal

danneggiato.

Laddove per constatazione visiva deve intendersi un’osservazione obiettiva,

senza necessità di conferma strumentale, da cui risulti l’esistenza di una lesione,

come è possibile nel caso, ad esempio, delle escoriazioni, delle ferite, delle

contusioni, degli ematomi, delle tumefazioni o delle amputazioni. Mentre, per

apprezzabilità della lesione attraverso accertamenti strumentali, ci si riferisce a

quelle indagini (radiografia, ecografia, esame elettromiografico, etc.) che

documentano oggettivamente l’esistenza della lesione.

Ne deriva che, ai sensi del comma 3-

quater, non risulterà possibile configurare

una lesione in presenza solo di riferiti disturbi soggettivi. Inoltre, poiché la norma,

in assenza di riscontri condotti sulla base di criteri di assoluto rigore scientifico,

esclude la sussistenza di un danno alla persona, non risulteranno risarcibili,

 conseguentemente, neppure l’inabilità temporanea e le spese mediche di cura.

Le due disposizioni, entrate in vigore il 26 marzo 2012, si applicano a tutte le

situazioni pendenti alla data in questione, a prescindere dal momento in cui si è

verificato il fatto generatore dell’evento

 

 

 

3 Commenti

  1. DANIELE ZARRILLO

    Che vergogna, per la persona danneggiata non sussiste neanche più la possibilità di vedersi risarcire almeno le spese mediche sostenute per un danno esistente e generato da un illecito! Ma i politici non si fanno mai male? non hanno mai incidenti? E gli “inquilini” dell’ANIA?

    Risposta
    1. Eustachio

      Il silenzio della categoria è perchè non c’è mai stata una vera unione tra gli artigiani,poichè ognuono pensa di andare avanti da soli.Il risultato è che compagnie di assicurazioni,case madri,legislatori e quant’altro hanno sempre fatto i cavoli loro tanto noi non abbiamo voce.
      Altre categorie scendono in poiazza a far sentire le loro lamentele, noi non ci siamo, e se non ci siamo non esistiamo.Però in quanto a pagare lì ci siamo.

      Risposta
  2. Pingback: Diamo inizio ai lavori della FEDERCARROZZIERI

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