Riforma forense. Emendamenti. Ci abbiamo provato.

Comunque vada ci abbiamo provato, strano che nessun altro l’abbia fatto. Ecco gli emendamenti degli ottimi Senatori Perduca, Ichino, Poretti, Ghedini e anche del Senatore Serra. Di seguito anche il resoconto parlamentare anche se Perduca ha detto che tutto procede spedito verso l’approvazione come si può leggere dai resoconti e dal patto PD-PDL per approvare la riforma.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=687813

2.8SERRA

Sopprimere il comma 6.

 

2.9 

ICHINO, GHEDINI PERDUCA

Sopprimere il comma 6.

 

2.10 

SERRA

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la consulenza stragiudiziale sono comunque consentite anche ai non iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

 

 

2.12 

SERRA

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».

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(601-711-1171-1198-B) Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

 

Il presidente BERSELLI, prima di passare all’illustrazione degli emendamenti, dichiara l’inammissibilità dei seguenti emendamenti, che risultano riferiti a parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati: 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 11.7, 12.4, 13.5, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 8.7, 18.8, 20.1, 20.3, 20.4, 21.4, 22.1, 23.1, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 27.1, 29.4, 29.5, 35.1, 35.4, 35.5, 35.6, 41.2, 41.22, 41.23, 41.24, 43.9, 45.1, 45.2, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 49.1 e 49.2.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che molti degli emendamenti presentati  – ivi compresi emendamenti, appartenenti al gruppo più numeroso, presentati dai senatori Perduca e Poretti – sono certamente migliorativi del testo e potrebbero incontrare un ampio consenso. Tuttavia è a suo parere di assoluta evidenza che, stante il probabile scioglimento delle Camere nel mese di gennaio, l’approvazione di modifiche determinerebbe l’impossibilità per la Camera dei deputati di effettuare una nuova lettura in tempo utile per approvare la riforma. Egli invita pertanto tutti i colleghi a valutare la possibilità di ritirare i loro emendamenti, rinviando alla prossima Legislatura una valutazione su ulteriori aggiustamenti della disciplina della professione forense.

Concorda il senatore LI GOTTI(IdV), il quale fa presente che proprio per questo motivo non ha presentato emendamenti, pur ritenendo che il testo si presti a modifiche migliorative.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) manifesta la disponibilità del Gruppo del Partito democratico – fatte salve le diverse valutazioni di componenti del Gruppo che hanno presentato autonome proposte emendative, quali i senatori Perduca e Poretti e i senatori Ichino e Ghedini – a ritirare, ove i relatori lo chiedessero, gli emendamenti presentati. Tali proposte, peraltro, recano un valore di testimonianza della volontà dei democratici di tornare nella prossima legislatura ad affrontare, ove il testo in esame sia alla fine approvato senza modifiche, talune questioni che restano irrisolte, da quella dell’organizzazione dei corsi di specializzazione a quella delle attività di formazione continua, a quella relativa alla necessità di garantire un compenso ai praticanti procuratori al fine di evitare che, in presenza di un rigido principio di incompatibilità con altre attività lavorative, si finisca per riservare l’accesso alla professione solo ai giovani abbienti.

 

Il senatore PERDUCA (PD) dichiara che non ritirerà gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti.

Egli osserva, a conclusione della sua prima esperienza parlamentare, che il Senato sembra avere una speciale inclinazione a votare testi ritenuti insoddisfacenti da tutti, ma di cui si vuole garantire l’approvazione in mancanza di meglio, salvo altre volte impegnarsi nella discussione di testi la cui approvazione si sa essere impossibile nei tempi a disposizione, come è avvenuto per la cosiddetta Commissione per la revisione dell’ordinamento della Repubblica, un istituto oltretutto con il quale la classe politica parlamentare certifica la propria mancanza di iniziativa politica e la propria subalternità ad una sedicente tecnocrazia.

Egli si chiede quindi se sia opportuno andare avanti con l’illustrazione e la discussione degli emendamenti in mancanza del parere della commissione bilancio.

 

Il presidente BERSELLI fa presente al senatore Perduca che la mancata espressione del parere della Commissione bilancio non ostacola in alcun modo l’illustrazione degli emendamenti e l’espressione dei parere del relatore e del Governo, e che di essa si dovrà invece tenere conto all’atto della votazione delle proposte emendative.

 

Il senatore CASSON(PD), nel concordare con le considerazioni da ultimo formulate dal Presidente, dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti ove richiesto dai relatori.

 

Il sottosegretario MAZZAMUTO fa presente che, a causa di concomitanti impegni alla Camera dei deputati, non potrà partecipare alla seduta pomeridiana. Il Governo sarà comunque rappresentato dal sottosegretario Malinconico ma, il Governo non potrà esprimere i pareri qualora l’illustrazione degli emendamenti termini nel corso di questa seduta.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti.

 

Il senatore PERDUCA (PD) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, rilevando come già dalla formulazione del comma 3 dell’articolo 1 appaia evidente la subalternità dell’esercizio della potestà normativa dello Stato alla corporazione degli avvocati che ispira l’intero disegno di legge.

Dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 2.9 dei senatori Ichino e Ghedini, passa ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

 

La senatrice PORETTI(PD), nell’illustrare l’emendamento 2.11, si associa alle critiche già espresse dal senatore Perduca circa la sostanziale abdicazione della propria funzione legislativa da parte del Senato, disposto ad approvare un testo di cui pure tantissimi in quest’aula e fuori riconoscono e denunciano i limiti, e ciò per mera subalternità alla volontà di chi ha interesse a mantenere in piede un ordinamento della professione forense chiuso e sottratto al confronto con le regole del mercato.

Del resto ella osserva come la stessa assegnazione di questi disegni di legge  alla Commissione giustizia, costituisca una evidente anomalia, laddove si consideri che tutti i disegni di legge riguardanti la disciplina delle professioni, indipendentemente dal getto di queste, sono esaminati in via principale dalla Commissione industria, in quanto si tratta di attività produttive.

 

Il senatore PERDUCA(PD), aggiunge la propria firma all’emendamento 5.1 dei senatori Ichino e Ghedini, nonché all’emendamento 5.2 dei senatori Bubbico e Sangalli, ed illustra il primo deplorando la scelta della Camera dei deputati di sopprimere la disposizione approvata dal Senato che disciplinava la costituzione delle società fra i professionisti e di rinviare la soluzione di tali problemi all’esercizio di una delega da parte del Governo, conferita con princìpi e criteri direttivi quanto mai discutibili.

 

La senatrice PORETTI (PD) aggiunge anch’ella la propria firma all’emendamento 5.1 e 5.2, ed illustra quest’ultimo che sopprime al comma 1 il riferimento all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, come è evidente anche dalla scheda di lettura redatta dal Servizio studi del Senato, appare come un grossolano errore.

 

Il senatore PERDUCA (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.1 dei senatori Ichino e Ghedini, che propone una definizione del segreto professionale che fa rinvio al vigente articolo 622 del codice penale, in luogo della definizione complicata e discutibile adottata dalla Camera dei deputati.

Illustra poi l’emendamento 7.1, con il quale si intende correggere la formulazione del comma 5 dell’articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che altrimenti rischierebbe di rendere inapplicabili gli accordi per l’esercizio della professione vigenti fra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Illustra quindi gli emendamenti 9.1, 9.4, 9.6, 9.8 e 9.9, in materia di disciplina delle specializzazioni.

 

Dopo che i senatori PERDUCA (PD) e PORETTI (PD) hanno aggiunto la propria firma all’emendamento 10.1 dei senatori Ichino e Ghedini, la senatrice PORETTI (PD) lo illustra, rilevando come in prima lettura il Senato avesse ipocritamente evitato di parlare di pubblicità da parte degli avvocati, preferendo introdurre una fumosa definizione di “informazioni sull’esercizio della professione”. La Camera dei deputati ha inserito la parola “proibita”, parlando esplicitamente di pubblicità, mantenendo però la rubrica e approvando un testo che reca una definizione non meno involuta e reticente di quella a suo tempo approvata dal Senato.

 

Il senatore PERDUCA (PD) illustra l’emendamento 10.2, e al comma 2 dell’articolo 10 propone la soppressione del divieto di pubblicità comparativa, ed osserva come questa sia una ulteriore manifestazione dell’incapacità della classe politica italiana di confrontarsi con una cultura autenticamente liberale, come quella dei paesi anglosassoni dove anche nel settore delle professioni liberali la pubblicità comparativa è praticata senza problemi.

 

Dopo che i senatori PERDUCA (PD) e PORETTI (PD) hanno chiesto di aggiungere le loro firme agli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.5, il senatore PERDUCA(PD), illustra l’emendamento 11.3, sottolineando l’irrazionalità delle cause di esclusione dall’obbligo di formazione continua, osservando come queste sembrano stabilite nell’interesse degli avvocati, laddove l’obbligo di formazione continua è imposto nell’interesse dei clienti.

In particolare, appare autoreferenziale e inopportuna l’esclusione dell’obbligo di formazione per gli avvocati per ricoprano cariche politiche.

 

Nell’illustrare l’emendamento 11.6 la senatrice PORETTI (PD) concorda con le osservazioni del senatore Perduca, soffermandosi in particolare sull’incomprensibilità della esclusione dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni.

 

Il senatore PERDUCA(PD), dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 12.3 dei senatori Bruno e De Luca, lo illustra insieme agli emendamenti 12.1 e 12.2.

Illustra altresì l’emendamento 13.1 dei senatori Ichino e Ghedini, a cui aggiunge la sua firma, nonché l’emendamento 13.2, con il quale si intende evitare che la possibilità di eseguire prestazioni a titolo gratuito sia utilizzata a fini di evasione fiscale, nonché gli emendamenti 13.3 e 13.4.

Illustra quindi gli emendamenti 14.1, 14.2 e 15.1.

Si sofferma quindi sull’emendamento 17.1, rilevando che la lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 si inquadra in una fase storica in cui si assiste a una proliferazione di incompatibilità determinate da condanne penali.

A tutela del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si richiede che le condanne ivi riportate, che impediscono l’iscrizione all’albo, debbano essere definitive.

Illustra poi gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.10, 17.11 e 17.12.

Si sofferma quindi sull’emendamento 19.1 che, a tutela in particolare degli avvocati più giovani, introduce fra le eccezioni sulle norme sulla incompatibilità lo svolgimento di attività di lavoro subordinate alle dipendenze di uno o più colleghi.

Illustra poi l’emendamento 19.1 della senatrice Germontani, cui aggiunge la propria firma.

Illustra quindi l’emendamento 20.2.

 

La senatrice PORETTI (PD) illustra gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 e 21.12.

 

Il presidente BERSELLI, preso atto dell’impossibilità del Governo di esprimere il parere nel pomeriggio di oggi, propone di convocare la Commissione per domani mattina alle ore 8,30, per l’espressione dei pareri dei relatori e del Governo restando inteso che la seduta notturna prevista per oggi venga sconvocata qualora l’illustrazione degli emendamenti non termini nel corso della seduta pomeridiana.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

2 Commenti

  1. Fabrizio

    Ma quanto tempo hanno per far passare questa norma? Perché dire la approviamo anche se non va bene e poi problemi della nuova legislatura e’ brutto oltre che sintomatico del fatto che non risolve alcun problema, anzi ne crea di ulteriori

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  2. Gonnella Fabrizio

    Ma quanto tempo hanno per votarla in ultima battuta ?
    perchè dire l’approviamo così anche se si sa che non va bene e poi problemi della nuova legislatura è una cosa un pò forte direi

    Risposta

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