Riforma forense. Appello al presidente della Repubblica. Per quanto occorrer possa.

Bologna, 21 dicembre 2012            

 P.mo On.

Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica

Italiana

Palazzo del Quirinale

Roma

Esimio Presidente,

oggi, nell’ultimo scorcio di questa travagliata legislatura, il Senato ha definitivamente approvato la cosiddetta “Riforma Forense”.

Si è voluto calendarizzare questo provvedimento al posto di altri ben più urgenti al solo scopo di premiare una categoria professionale largamente maggioritaria nei due rami del Parlamento.

Sorvolando sulle varie criticità che la norma contiene e che riguardano strettamente la sfera professionale degli avvocati, mi permetto, a nome degli associati al comitato che presiedo, di sottolineare la stridente e, a mio giudizio, incostituzionale asimmetria tra una società di servizi che si occupa di assistenza stragiudiziale in materia di responsabilità civile auto e una compagnia assicuratrice che esercita la stessa attività.

Mentre la seconda può legittimamente operare avvalendosi di personale non iscritto all’albo degli avvocati, la prima è sottoposta a molteplici e intollerabili distinguo.

L’attività di patrocinatore stragiudiziale è riconosciuta da oltre mezzo secolo e legittimata dalla Cassazione (Sez. Unite 3/12/08 n° 28658).

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha peraltro chiarito da tempo che la riserva, ora concessa dal Parlamento agli avvocati (art. 2 comma 6), determina una seria restrizione della concorrenza e un aumento ingiustificabile dei costi delle prestazioni professionali.

Sul punto aveva espresso un parere negativo anche la Ministra Severino.

La conseguenza devastante di una norma così ingiusta è creare un clima di grave incertezza, in tempi di crisi economica, sul futuro di migliaia di studi professionali composti da patrocinatori stragiudiziali ed esperti di infortunistica stradale che, mi preme sottolinearlo, hanno come stella polare il raggiungimento di equi accordi transattivi con conseguente minor carico per  la giustizia ordinaria.

RingraziandoLa per l’attenzione riservatami, Le sottopongo una convinta e accorata istanza a non ratificare il provvedimento in parola.

Con profonda stima.

Stefano Mannacio

(Presidente)

51 Commenti

  1. ANNA RITA MICALEF

    QUALCUNO PUO’ SPIEGARMI PERCHE’ SU GUIDA AL DIRITTO SOSTENGONO CHE TALE RIFORMA CI AVVANTAGGIA?

    Consulenza e assistenza legale stragiudiziale
    Il comma 6 dell’articolo 2 dispone che , fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza legale e di assistenza legale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. Tale disposizione – frutto di un emendamento introdotto dalla Camera dei Deputati – risulta assai limitativa rispetto al previgente testo del Ddl 23 novembre 2010 n. 1198-A, approvato dal Senato, che invece riservava agli avvocati in via generale l’intero settore stragiudiziale, indipendentemente dalla connessione con l’attività giurisdizionale, dalla continuità, sistematicità ed organizzazione. Ed invero la promulgazione della norma, così come uscita dal Senato, avrebbe costituito un’autentica vittoria per il mondo degli avvocati che, fin dal Congresso di Palermo (si veda <> n. 40/2003, pag. 119) avevano auspicato la riserva della consulenza legale, non senza però una recisa opposizione da parte della Commissione dell’Unione Europea (Relazione Monti del 9 Febbraio 2004 in <> n. 8/2004, pagina 11) che si era mossa peraltro sulla scia di una netta presa di posizione in tal senso ad opera dell’Antitrust.

    Consulenza legale fuori dal divieto penale
    Allo stato attuale il Codice deontologico forense riserva già l’attività stragiudiziale agli avvocati, ma l’applicazione della disciplina professionale autoimposta si esaurisce appunto agli iscritti all’albo, talché ogni sanzione disciplinare si rivelerebbe ovviamente inesperibile proprio nei confronti degli abusivi; sotto l’aspetto normativo la questione può guardarsi da due distinti punti di vista, penale e civile. Cominciando dal primo aspetto, a norma dell’articolo 348 Cp (Abusivo esercizio di una professione) chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 513. Tuttavia la giurisprudenza circoscrive gli atti rilevanti, ai fini della configurabilità del reato, alla sfera di quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione e cioè ai cosiddetti atti tipici, escludendo dal novero delle attività esclusive quelle “relativamente libere”, solo strumentalmente connesse a quelle tipiche: conseguentemente la consulenza legale non ricadrebbe sotto la preclusione della legge. E recentemente la Cassazione con sentenza 22 novembre 2011 n° 42967 ha ritenuto non costituire reato l’attività non continuativa stragiudiziale svolta da non avvocato.

    Si al compenso anche per i non iscritti all’albo
    Sotto il profilo civilistico, a norma del primo comma dell’articolo 2231 Cc. (Mancanza d’iscrizione) quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Tuttavia la Cassazione (sentenza dell’8 agosto 1997 n. 7359 in “Guida al Diritto” n. 37/1997, pag. 22) ha ritenuto che la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale sia riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può – ad avviso di tale decisione – considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione di detto articolo 2231 Cc e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.
    Stante la già sottolineata riduttività del testo così uscito dalla Camera quanto al settore stragiudiziale, sembra che poco possa dirsi mutato rispetto al passato, considerando i numerosi presupposti che ne limitano il divieto ai non iscritti all’albo forense (connessione con l’attività giurisdizionale, continuità, sistematicità ed organizzazione)

    Risposta
    1. antonio

      L’articolo riportato su guida al diritto è corretto se riferito alla giurisprudenza anteriore alla riforma forense.
      In caso di promulgazione della riforma forense, la consulenza legale e l’attività stragiudiziale esercitata da chi non è avvocato costituisce reato (esercizio abusivo della professione forense) e, conseguentemente, non si può ottenere il pagamento della prestazione eseguita.
      L’inciso ” ove connessa…” non limita sostanzialmente le prerogative dell’avvocato perché tutta la consulenza legale e l’attività stragiudiziale è sempre connessa alla difesa di un diritto.

      Risposta
  2. rosa

    Ciao
    Io per inizi anno nuovo dovrei aprire uno studio di consulenza e imfortunistica stradale con un franchising noto sul mercato. Volevo sapere realmente cosa cambia nella gestione del nosto lavoro e quali sarebbero le restrizioni sul nostro operato? potete darmi qualche indicazione visto che sono da ieri nel panico

    Risposta
  3. Piero Manzanares

    per Rosa,….
    l’unica indicazione è un consiglio, non aprirlo…
    Oppure cerca di farti da Sola, Studia, aggiornati,segui i blog e le notizie del nostro settore.

    Risposta
  4. rosa

    Grazie per il consiglio Pietro, ma io vorrei sapere in realtà quali sono le restrinzioni sulla professione del patrocinatore stragiudiziale adottate con questa legge. Non è chiaro ,navigando nei vari forum ,se un semplice laureato in discipline diverse dalla giurisprudenza possa continuare ad esercitare questa professione. Cerco una spiegazione chiara e senza troppi tecnicismi perchè come spiegavo nel primo post sono prossima ad investire in questo progetto e vorrei vederci chiaro.
    Grazie mille!

    Risposta
    1. Studio San Giorgio - dott Giovanni Senatore

      Per Rosa..
      non è il momento di affiliarsi Rosa. La situazione è troppo indeterminata. Seguirà un periodo di confusione nel quale sia le compagnie che gli avvocati che ti vedranno come una concorrente ci marceranno (non tutti naturalmente). Sono convinto che riusciremo a spuntarla ma ci vorranno mesi. Da subito le compagnie ne approfitteranno e faranno di tutto per non riconoscerti gli onorari. Questo significa che in aggiunta ai tuoi costi tipo fee di ingresso, royalties ecc avrai un periodo più o meno lungo nelquale non percepirari onorari o ne percepirai pochi

      Risposta
    2. Andrea Zanni

      x ROSA

      Purtroppo nessuno ha ancora le idee chiare in merito… rischi che le compagnie non ti lascino lavorare chiudendo la baracca + rogne con i tuoi clienti!!
      Io aspetterei almeno il 2014-15.. ma se hai tempo e soldi da buttare benvenuta!!

      PS – Chi ti vende il prodotto, ti ha detto che il settore è in crisi e che molti studi hanno chiuso i battenti?

      Io lavoro discretamente, ma se dovessi iniziare ora non lo farei!!
      Spese, lavoro, problemi raddoppiati e guadagni dimezzati solo negli ultimi 5 anni…. a te la scelta!!

      Risposta
    3. lucai

      X Rosa.
      Ho aperto uno studio da c.ca due anni e ti garantisco che il periodo non ‘è tra i migliori. Quindi mi sento di consgliarti vivamente di non affiliarti e non spendere i tuoi soldi ora.
      Se proprio vuoi aprire uno studio , aggiornati continuamente sulle materie e vedrai che piano piano riuscirari nel tuo intento.e a farlo da sola come ho fatto io.
      Visto sulla mia pelle i sacrifici che ho fatto e che tutt’ora sto facendo mi sento di dirti che se nel caso dovessi aprire tu da sola ( cosa che consiglio ) e dovessi avere dei problemi puoi contattarmi a TITOLO ASSOLUTAMENTE GRATUITO . ( non è pubblicità , non’è a scopo di lucro . sono solo cosciente del periodo e dei sacrifici a cui bisogna andare in contro )

      Risposta
  5. antonio

    cara rosa,
    la riforma forense non ti permette in alcun modo di esercitare l’ attività di patrocinatore stragiudiziale.
    La riforma ha riservato ai soli avvocati la materia della consulenza legale e attività stragiudiziale; il patrocinatore stragiudiziale ha sempre operato in tale ambito, aggiungo, senza avere la competenza e, soprattutto, la preparazione.
    Ti consiglio di non spendere i tuoi soldi.
    Antonio

    Risposta
  6. xanna

    x rosa
    fermati se sei ancora in tempo nn aprire i franchisor ti promettono oro ma dove’ , fattelo mostrare

    Risposta
  7. Renato Zaniolo

    Beh, quanto a competenza e preparazione sulla materia….

    Risposta
    1. antonio

      La questione non è se sei più preparato di un avvocato, e questo vale in tutte le professioni, ma l’affidamento dei terzi.

      Risposta
  8. Studio San Giorgio - dott Giovanni Senatore

    Vedi Rosa, Antonio è probabilmente un avvocato. Questi sono gli attacchi che riceverai dal momento che la riforma verrà pubblicata in gazzetta ufficiale.

    Risposta
  9. Daniele

    cit. @ Avv. Antonio:
    “la riforma forense non ti permette in alcun modo di esercitare l’ attività di patrocinatore stragiudiziale.”
    Mi dici per piacere dove lo hai letto ?

    Risposta
  10. Anna Mary Micalef

    Mi chiedo, ma dove sta scritto che l’ attività stragiudiziale debba essere svolta solo da avvocato abilitato? Per definizione avvocato è colui il quale riceve mandato per la rappresentanza e l’ assistenza in giudizio di un cliente..appunto in giudizio..infatti, come la stessa riforma dice, ” l’ attività stragiudiziale è di esclusiva pertinenza dell’ avv. abilitato ,ove connessa , all fase giudiziale”.Ergo tutto ciò che ad essa non è connesso può essere svolto da altro soggetto cui deve essere dato mandato ad hoc.
    Basti, d’ altro canto, pensare che davanti le commissioni tributarie per esperire tentativo di composizione bonaria in controversie tributarie,può stare in giudizio anche un geometra o un commercialista.Oppure ancora nella fase stragiudiziale del processo lavoristico ( c.d. vertenze) la parte può essere rappresentata da un consulente del lavoro.Come vedete gli esempi non mancano..allora anche loro dovrebbero chiudere battente. E poi perchè le comp. di ass. dovrebbero venirci contro quando sanno che con un avv. difficilmente arriveranno all’ accordo. Per favore qualcuno può spiegarmi dove sbaglio? sottolineo che io sono praticante abilitata al patrocinio,prossima se va bene a fare l’ avvocato,ma le cose devono dirsi giuste. Ebbene,chi mi schiarisce le idee in merito?

    Risposta
    1. antonio

      leggi bene la riforma

      Risposta
    2. Stefano Mannacio (Autore Post)

      Gentile Sig.ra Micalef la norma nel suo incipit così recita “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all’attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati”. Gli esempi che lei ha fatto sono appunto relativi a professioni ordinate (consulente del lavoro, commercialista, geometra). La riserva così come è formulata consente ai patrocinatori di esercitare ma vi sono alcune criticità potenziali che la nostra associazione ha avuto modo di analizzare in una recente riunione. Nei commenti che può leggere vi sono commenti di natura ottimistica o pessimistica, come anche delle analisi di alcuni colleghi che esercitano questa attività da tempo che ipotizzano alcuni scenari.

      Risposta
      1. antonio

        quali criticità?

  11. Stefano Mannacio (Autore Post)

    Gentile Sig. Antonio dalla lettura dei suoi commenti sono certo che Lei non è iscritto alla nostra associazione. Se lo fosse comprenderebbe che abbiamo sempre da imparare ma anche da insegnare, visto che la nostra associazione ha consolidati rapporti con il mondo più avanzato e meno conservatore dell’avvocatura e svolge con avvocati, medici legali e tecnici importanti azioni istituzionali a beneficio di chi ha a cuore il diritto dei danneggiati ad ottenere un equo risarcimento. Ad ogni buon conto il formulato uscito dal senato è stato oggetto di una attenta discussione in una riunione soci.

    Risposta
  12. antonio

    Egregio Presidente,
    non mi ha ancora risposto.
    E certamente non è con i velati insulti che rende un servizio ai Suoi associati nei confronti dei quali ho una profonda stima.

    Risposta
  13. Daniele

    @Avv. Antonio:
    ha risposto a tutti tranne che a me.
    In attesa di ricevere questo onore, avendo già consultato Garzanti e Zanichelli alle voci “connesso” e “giurisdizionale”, per maggior scrupolo mi accingo a reperire un Devoto Oli …

    Risposta
    1. antonio

      non rispondo agli spiritosi.
      Riformula la domanda e ti rispondo.

      Risposta
  14. Stefano Mannacio (Autore Post)

    La risposta che Lei cerca mi pare se la sia già data con un apprezzamento non commendevole sulla nostra categoria. Per il resto la invito a studiare bene il formulato che è scaturito dalla camera leggendo l’attuale giurisprudenza di merito e i trattati dell’Unione Europea. Forse potrà darsi Lei una risposta più articolata. Et de hoc satis.

    Risposta
    1. antonio

      Bravo e complimenti.

      Risposta
    2. antonio

      Egregio Presidente,
      la Sua risposta poca chiara è la dimostrazione che brancola nel buio.
      Dica chiaramente quali saranno le prospettive per i patrocinatori stragiudiziali alla luce della riforma forense.
      E questo che i Suoi associati stanno chiedendo.
      Et de hoc satis.

      Risposta
  15. Anna Mary Micalef

    Grazie per il chiarimento. Ne farò tesoro per decidere il da farsi,ovviamente continuando a seguire i vostri orientamenti e consigli

    Risposta
  16. Daniele Ciocca

    @Avv. Antonio:
    la mia domanda originaria non aveva alcunché di spiritoso. Semmai ne aveva il sollecito, giunto (la cronologia è evidente) dopo che avevi letto la domanda e non avevi risposto.
    Comunque per praticità ripeto la domanda: qual è il passaggio della “Riforma forense” che “non permette in alcun modo di esercitare l’ attività di patrocinatore stragiudiziale.” ?

    Risposta
    1. antonio

      Controlla l’art. 2, VI, riforma forense che riserva agli avvocati la consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (” Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività
      professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività
      giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati”).
      L’inciso ” ove connessa…”, aggiunto in sede di emendamenti alla camera, non sposta di molto il problema perché la consulenza legale e l’attività stragiudiziale é sempre connessa alla funzione giurisdizionale, ossia alla tutela del diritto in giudizio (art. 24 cost.)
      La giurisprudenza che troverai su internet (esercizio abusivo della professione forense) è ormai priva di significato perché la riforma forense risolve definitivamente la questione; secondo la riforma forense,la consulenza legale é materia riservata agli avvocati.
      La questione non si pone solamente per i patrocinatori stragiudiziali ma anche per altre attività:mi riferisco ai consulenti dell’ambiente, consulenti privacy, agenzia di recupero credito, consulenti tributari che non siano avvocati o commercialisti, ecc, in definitiva per quelli che, fidandosi dello Stato, hanno legittimamente esercitato fino ad oggi attività intellettuali in materie non espressamente riservate alle professioni c.d. regolamentate.
      E’ certamente un “regalo di Natale” per gli avvocati anche a discapito di altre professioni regolamentate.
      Saluti
      Antonio

      Risposta
  17. Daniele

    Sarà che, non avendo una laurea in Giurisprudenza, vedo le cose in maniera più schematica, pragmatica …
    1) non capisco come si possa dire che “la consulenza legale e l’attività stragiudiziale é sempre connessa alla funzione giurisdizionale, ossia alla tutela del diritto in giudizio”; un soggetto può ricevere tutte le consulenze legali e far svolgere tutta l’attività stragiudiziale che vuole e poi … non farne di nulla, in Tribunale non si va in automatico !
    2) non ho letto nulla di quanto esponi nell’art 24 della Costituzione
    … dove sto sbagliando ?
    Grazie per gli ulteriori chiarimenti sul tema che vorrai dare.

    Risposta
  18. Studio San Giorgio - dott Giovanni Senatore

    ” Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività… non c’è di fatto una legge che regolamenta l’attività del patrocinatore stragiudiziale in ambito RC ma esiste una casistica lunga 50 anni fatta di dottrina e di giurisprudenza che legittima ampiamente l’attività… bisognerà solo capire come si orienterà il giudice di fronte alle prossime cause che verteranno sull’argomento e che ritengo saranno molte..

    Risposta
  19. Mirko Melozzi

    Vedo che la questione genera già molto fermento…
    Per l’esperienza maturata fino ad oggi sono certo che questo sarà (purtroppo) il tenore delle discussioni che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi….specie con i liquidatori.
    Credo che il sig. Antonio faccia bene a tenere alta la propria bandiera (che a mio avviso non è quella degli avvocati ma quella appunto dei liquidatori..) così come noi dovremo fare con la nostra, come del resto abbiamo sempre fatto…
    La riforma pone sicuramente confini più stretti alla nostra attività ma così approvata non ne vieta di certo lo svolgimento che, viceversa, sarebbe stato vietato se l’articolo 2 al comma 6 non fosse stato emendato con quello approvato.
    Ciò detto, però, all’occorrenza e a proprio uso e consumo, quanto sostenuto dal sig. Antonio sarà di certo quanto verrà usato dai detrattori (sempre i soliti per la verità) della nostra professione per i quali, come dimostrato dai risultati ottenuti sul campo, siamo una vera e propria spina nel fianco.

    Risposta
    1. antonio

      Il patrocinatore stragiudiziale svolge attività che rientra in pieno nella materia riservata agli avvocati e, quindi, mi sembra sterile ogni discussione in merito.
      Sul punto ti invito a controllare le numerose sentenze dopo il 2003 sul tema ” esercizio abusivo della professione forense”.
      Come mi sembra sterile ogni discussione se i patrocinatori stragiudiziali siano più bravi degli avvocati, è una battaglia persa prima di combatterla. E’ insomma la vecchia questione se siano più bravi i geometri o gli ingegneri.
      Il punto, invece, soprattutto alla luce dell’approvazione della legge sulle professioni non regolamentate, è quello dell’inserimento della vostra professione nell’elenco previsto dalla legge.

      Risposta
      1. Stefano Mannacio (Autore Post)

        Sig. Antonio le sue gerarchie lasciano in tempo che trovano. Se il mercato c’è vuol dire che la nostra categoria compete con quella degli avvocati. Il mercato è un formidabile regolatore, quando c’è. Per questo gli avvocati vorrebbero prenderselo tutto senza averne un particolare merito, visto che per anni l’hanno complessivamente trascurato. Il suo paragone geometra/ingegnere proprio non regge. In merito alla riserva forse conosce una sentenza del tribunale di cagliari del lontano 2003 e a quella è rimasto. Studi meglio la materia e si informi, vada a vedere alcune pronunce della Cassazione sia penale che civile e, se conosce un pò di diritto comunitario, si legga i trattati UE. Per quanto riguarda il formulato scaturito dalla riserva la sua interpretazione estensiva è forzata (anche per un avvocato) come potrebbe esserlo anche una visione della norma eccessivamente ottimista. Vi sono inoltre avvocati (se li vada a cercare) che sono molto delusi proprio perchè il formulato scaturito dalla riforma non modifica sostanzialmente nulla. Si studi meglio anche la legge sulle professioni non regolamentate o se non ha tempo si legga tra un mese un paio di articoli molto tecnici che saranno pubblicati sulla rivista di Accredia, uno degli attori istituzionali della norma. Per il resto vada a fare i suoi apprezzamenti in qualche altro sito perchè mi pare che abbia avuto sufficiente spazio per dare il suo contributo, se così vogliamo chiamarlo.

  20. antonio

    Egregio Presidente,
    non ha ancora detto chiaramente se gli iscritti alla Sua associazione possano ancora compiere attività stragiudiziale.

    Risposta
  21. antonio

    Egr. Presidente,
    se mi risponde, prometto di non intervenire più nel suo sito.
    Riformulo la domanda.
    Vorrei sapere se alla luce della riforma forense i patrocinatori stragiudiziali potranno esercitare ancora la loro attività.
    Mi sembra una domandina facile.

    Risposta
    1. Gabriella Addari

      Antonio Lei parla e sparla, ma un cognome lo vuole includere ai Suoi poco graditi sproloqui, perlopiú sotto forma anonima?
      Se desidera 5 minuti di gloria ci sono siti più indicati del nostro.

      Risposta
      1. rita

        Dove sbaglio?

  22. Stefano Mannacio (Autore Post)

    Si, potranno pur con delle criticità e in un quadro in cui vi potrebbero essere azioni e interpretazioni di vario genere e tipo. In tal caso esiste, come sempre, una soluzione che sto analizzando e che condividerò solo con gli associati. Siamo, per fortuna, in europa.

    Risposta
    1. ANTONIO

      Egregio Presidente,
      la risposta che ha dato no chiarisce il dubbio.
      Lei sta girando intorno al problema.
      Studi il concetto di giurisdizione e vedrà che
      l’attività del patrocinatore stragiudiziale non subirà limitazioni e, quindi, sarà ancora possibile esercitare attività di consulenza legale e attività stragiudiziale.
      Se la riforma ha aggiunto l’inciso ” ove connesso all’attività giurisdizionale” significa che il legislatore ha ritenuto esistente un’area di attività in cui la consulenza legale e l’attività stragiudiziale non sia connessa a tale funzione.

      Risposta
  23. Antonio

    Tutta la legge, a mio parere, è incostituzionale; illiberale; retrograda; autoreferenziale. E’ inoltre punitiva gli avvocati iscritti solo all’Albo e non alla Cassa. Pare, inoltre, che sia stata approvata con l’ausilio dei soliti pianisti. Indubbiamente migliore era la legge degli anni “30. Mi auguro che questa riforma, se così la si può chiamare, sia al più presto abrogata, qualora promulgata, e sia data libertà a chiunque di patrocinare senza vincoli di sorta. Se non è stata ancora promulgata, mi auguro che sia rinviata alle Camere!
    Questa cosiddetta riforma crea problemi economici a migliaia di persone e in un periodo di crisi non ci voleva proprio.
    Personalmente ritengo che gli Ordini professonali di ogni tipo debbano essere sciolti e i professionisti, semmai, iscritti in un apposito elenco da tenersi presso le Camere di Commercio.

    Risposta
  24. Luigi

    X ANTONIO

    Avv. Antonio dici il vero…
    La riforma però è anche una forzatura…
    Alle forzature ci pensa la consulta…

    Risposta
    1. Antonio

      ….se viene promulgata, la legge, nell’immediato, i danni li arreca, dato i tempi biblici con cui la Consulta si pronuncia…

      Risposta
  25. Luigi

    Saranno le compagnie a scegliere per tutti… come sempre… sicuramente inizio 2013 ostacoleranno i non avvocati iscritti all’albo… però e da vedere!! Si rischiano denunce incrociate!!

    Risposta
  26. rita

    si.

    Risposta
  27. rita

    Ho letto i commenti e ritengo che l’attività del patrocinatore stragiudiziale non subisca limitazione dalla riforma forense.

    Risposta
  28. Luigi

    NI…

    Risposta
    1. RITA

      Vorrei intraprendere l’attività di patrocinatore stragiudiziale, ma dai commenti che leggo non è chiaro se possa farlo o no.
      Vorrei saperne se qualcuno possa chiarirmi il senso della riforma forense.
      RINGRAZIO

      Risposta
  29. Luigi

    x RITA

    In quale regione d’Italia intende avviare l’attività di patrocinatore?

    Risposta
    1. RITA

      Cagliari.

      Risposta
  30. Piero Manzanares

    Ciao Rita visto che sei sarda come me, se vuoi puoi contattarmi e posso spiegarti come stiamo lavorando qui a Sassari, dove ad oggi chi vuole può aprirsi una agenzia d’affari e trattare risarcimenti in via stragiudiziale. A Cagliari penso sia lo stesso, non so e penso che nessuno possa sapere se una volta entrata in vigore la riforma le compagnie decidano di non trattare più i sinistri in via stragiudiziale con noi patrocinatori riferendosi all’art. 2 comma 6 oppure tutto rimanga invariato in base anche all’ interpretazione data dal sig. Antonio.
    Per adesso si vive in un momento di stand-bye in attesa della mossa dell’avversario, momento giusto per cercare di essere più uniti come colleghi per poter difendere la nostra professione.

    Risposta
  31. luigi

    X RITA

    Premesso che (statistiche alla mano) le attività in affiliazione ad un qualsiasi franchising non durano più di 5 anni, la consiglierei di avvicinarsi ad uno studio che operi già da tempo e che abbia una indiscutibile rispettabilità. In questo modo può capire meglio se veramente interessata a questa professione e a cosa vada in contro..
    I franchising dell’infortunistica stradale negli ultimi 3 anni si sono tutti ridimensionati segno della sofferenza che il settore attraversa, quindi ogni pronostico di guadagno promesso lascia il tempo che trova…
    Se deve pagare per lavorare (le diranno per imparare questo mestiere) le suggerisco di iniziare (come fanno gli avvocati) da qualche studio che conosce e magari costruire qualcosa assieme. Crescendo con altri avrà più possibilità di successo e minimi rischi/spese..

    Vedo già che il Sig. Manzaranes si è reso disponibile, magari potrebbe essere un buon inizio!!!

    In bocca al lupo..qualsiasi sia la sua scelta!

    Risposta

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