Un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non regolamentate

Un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non regolamentate

Mentre proseguono i lavori parlamentari finalizzati alla riforma delle professioni (ordinistiche e non) l’On. Raffaello Vignali – consigliere del Ministro Romani per le PMI – ha confermato oggi la costituzione di un tavolo delle professioni al Ministero dello Sviluppo Economico che “ha già avuto l’OK del Ministro e del neo-nominato Mr PMI Giuseppe Tripoli e verrà convocato dal MSE entro la fine di marzo, con l’obiettivo di costituire un nuovo sistema di riferimenti per il riconoscimento e la qualità delle professioni, basato anche su specifiche norme UNI e la loro certificazione”.
L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa “Regole e mercato: un tavolo per le nuove professioni al Ministero dello Sviluppo Economico” che si è tenuta presso la sede UNI.

E’ il momento di dare adeguato riconoscimento alle nuove professioni: i dati lo impongono (circa 3milioni di operatori), così come la natura di microimpresa di ogni professionista merita un trattamento equiparabile a quello delle PMI”. Prosegue Vignali “questa azione non mira a costituire riserve ed esclusive professionali, bensì a dare la possibilità di svolgere una professione basata sulla qualità: proprio per questo inviteremo al tavolo l’UNI, le cui norme garantiscono – se supportate da un efficiente e severo sistema di accreditamento e certificazione – la qualificazione del professionista e la tutela del cittadino/cliente”.

Secondo l’On. Erminio Quartiani – componente della X Commissione della Camera Attività produttive, commercio e turismo – “il progetto di riforma e tutela delle professioni non ordinistiche deve cogliere l’occasione di inserirsi nel quadro di attività europee di revisione delle professioni (libro verde, tessera del professionista…) che prenderanno forma entro fine anno: potremmo così contribuire a definire anche a misura delle specificità del professionista italiano la futura regolamentazione cogente”. 

Le “nuove professioni” sono nate dalle esigenze del mercato e hanno scelto degli strumenti di mercato per qualificarsi, innovarsi ed essere più competitive: le norme tecniche volontarie. La scelta è quella di attrezzarsi con una strumentazione moderna  per fare fronte alle nuove sfide che vengono dall’Europa e da mercati sempre più concorrenziali.
Il ricorso alle norme UNI come riferimento per la qualità delle professioni ha contribuito inoltre al riavvicinamento delle posizioni delle principali organizzazioni di settore (Assoprofessioni, CNA Uniprof e CoLAP) che la prossima settimana presenteranno una proposta convergente alla X Commissione della Camera.
Attualmente sono circa venti le nuove professioni che hanno richiesto all’UNI di definire una norma tecnica “per la qualità” del proprio servizio e che hanno presentato la documentazione necessaria: la Commissione Centrale Tecnica UNI ha aperto da alcune settimane la consultazione con tutti gli stakeholder per rispondere nel modo più efficace con una metodologia nazionale alle richieste pervenute, avendo come riferimento – tra gli altri – la “Guida CEN 14” che stabilisce a livello europeo gli indirizzi per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale.

  Mentre proseguono i lavori parlamentari finalizzati alla riforma delle professioni (ordinistiche e non) l’On. Raffaello Vignali – consigliere del Ministro Romani per le PMI – ha confermato oggi la costituzione di un tavolo delle professioni al Ministero dello Sviluppo Economico che “ha già avuto l’OK del Ministro e del neo-nominato Mr PMI Giuseppe Tripoli e verrà convocato dal MSE entro la fine di marzo, con l’obiettivo di costituire un nuovo sistema di riferimenti per il riconoscimento e la qualità delle professioni, basato anche su specifiche norme UNI e la loro certificazione”.
L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa “Regole e mercato: un tavolo per le nuove professioni al Ministero dello Sviluppo Economico” che si è tenuta presso la sede UNI.

E’ il momento di dare adeguato riconoscimento alle nuove professioni: i dati lo impongono (circa 3milioni di operatori), così come la natura di microimpresa di ogni professionista merita un trattamento equiparabile a quello delle PMI”. Prosegue Vignali “questa azione non mira a costituire riserve ed esclusive professionali, bensì a dare la possibilità di svolgere una professione basata sulla qualità: proprio per questo inviteremo al tavolo l’UNI, le cui norme garantiscono – se supportate da un efficiente e severo sistema di accreditamento e certificazione – la qualificazione del professionista e la tutela del cittadino/cliente”.

Secondo l’On. Erminio Quartiani – componente della X Commissione della Camera Attività produttive, commercio e turismo – “il progetto di riforma e tutela delle professioni non ordinistiche deve cogliere l’occasione di inserirsi nel quadro di attività europee di revisione delle professioni (libro verde, tessera del professionista…) che prenderanno forma entro fine anno: potremmo così contribuire a definire anche a misura delle specificità del professionista italiano la futura regolamentazione cogente”. 

Le “nuove professioni” sono nate dalle esigenze del mercato e hanno scelto degli strumenti di mercato per qualificarsi, innovarsi ed essere più competitive: le norme tecniche volontarie. La scelta è quella di attrezzarsi con una strumentazione moderna  per fare fronte alle nuove sfide che vengono dall’Europa e da mercati sempre più concorrenziali.
Il ricorso alle norme UNI come riferimento per la qualità delle professioni ha contribuito inoltre al riavvicinamento delle posizioni delle principali organizzazioni di settore (Assoprofessioni, CNA Uniprof e CoLAP) che la prossima settimana presenteranno una proposta convergente alla X Commissione della Camera.
Attualmente sono circa venti le nuove professioni che hanno richiesto all’UNI di definire una norma tecnica “per la qualità” del proprio servizio e che hanno presentato la documentazione necessaria: la Commissione Centrale Tecnica UNI ha aperto da alcune settimane la consultazione con tutti gli stakeholder per rispondere nel modo più efficace con una metodologia nazionale alle richieste pervenute, avendo come riferimento – tra gli altri – la “Guida CEN 14” che stabilisce a livello europeo gli indirizzi per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale.

 

11 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Corte di giustizia – Sentenza C-94/2004 CIPOLLA Federico / PORTOLESE Rosaria in FAZARI (causa C-94/04); Sentenza in GU C 331, del 30-12-2006, pag. 2 : Avvocati, tariffe, libertà dei servizi legali stragiudiziali, aboliti i minimi. Fonte:curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs& numaff=C-94/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
    “Le prime tre questioni sollevate nell’ambito della causa C 94/04 (CIPOLLA Federico contro PORTOLESE Rosaria in FAZARI) e la questione sollevata nell’ambito della causa C 202/04 (MACRINO Stefano+CAPODARTE Claudia / MELONI Roberto, causa C-202/2004) devono dunque essere risolte, dichiarando che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il CNF, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.”

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Cassazione Civile 2° Sez. Sent. 15530 del 11-6-2008: Avvocati, professionisti, consulenza legale, stragiudiziale, attività riservata. Fonte: http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=5240:
    “Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio,cfr.Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”

    Risposta
  3. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Istituto UNI, dal sito ufficiale http://www.uni.com:
    Che cos’è una norma? Semplicemente un documento che dice “come fare bene le cose”, garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: “norma” è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
    -norma internazionale (ISO)
    -norma europea (EN)
    -norma nazionale (UNI).
    Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell’arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono:
    -consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;
    -democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell’iter che precede l’approvazione finale;
    -trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell’iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;
    -volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.
    COME NASCE UNA NORMA TECNICA
    Messa allo studio
    Stesura del progetto
    Inchiesta pubblica
    Pubblicazione
    Semplificando numerosi passaggi, l’iter che porta alla nascita di una norma si articola in diverse fasi: la messa allo studio, la stesura del documento, l’inchiesta pubblica, l’approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica e la pubblicazione. I rappresentanti delle parti economico/sociali interessate possono prendere attivamente parte all’iter di elaborazione di una norma, partecipando ai lavori dello specifico organo tecnico (gruppo di lavoro, sottocommissione o commissione tecnica) o limitandosi ad inviare all’ente di normazione i propri commenti in fase di inchiesta pubblica.
    PERCHE’ PARTECIPARE?
    Partecipare o no? Secondo una ricerca DIN, il 50% delle imprese ritiene che, partecipando ai lavori di normazione, sia riuscita ad avere un’influenza grande/molto grande nella definizione delle norme e il 47% delle aziende partecipanti al processo normativo è riuscito ad evitare l’inserimento di argomenti problematici o è riuscita ad inserire argomenti desiderati. Da una ricerca Acqua Partners è emerso un elevato consenso – degli oltre 300 manager italiani intervistati – sul fatto che partecipando all’attività di normazione è possibile scambiare informazioni, studi, stimoli che facilitano l’innovazione e che è possibile avere un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Un buon livello di condivisione ha raggiunto anche l’affermazione che partecipando all’attività di normazione è possibile diminuire il costo delle attività di ricerca e sviluppo. In sintesi, i motivi principali che spingono le organizzazioni a contribuire all’attività di normazione sono:
    -influire sulla definizione dei contenuti delle norme e non subire requisiti stabiliti dai concorrenti,
    -essere informati sui futuri sviluppi normativi, con tempi e costi di adattamento ridotti e, quindi, con vantaggi competitivi sulla concorrenza,
    -essere aggiornati sullo “stato dell’arte” dei prodotti/servizi/ processi relativi alla propria attività, ridurre i costi della ricerca ed i rischi ad essa connessi, confrontando con gli altri partecipanti il proprio know-how.
    Sono proprio gli esperti delle imprese, “i professionisti”, i rappresentanti della pubblica amministrazione e dei consumatori che possono fare le norme: partecipando all’attività di normazione hanno la possibilità di fare le regole del proprio mercato, anziché di subirle!
    LA NORMAZIONE OGGI
    L’attività di normazione consiste nell’elaborare – attraverso la partecipazione volontaria, la consensualità e procedure di trasparenza – documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, forniscano riferimenti certi agli operatori e possano pertanto avere una chiara rilevanza contrattuale. A volte l’argomento trattato dalle norme ha un impatto così determinante sulla sicurezza del lavoratore, del cittadino o dell’ambiente che le Pubbliche Amministrazioni fanno riferimento ad esse richiamandole nei documenti legislativi e trasformandole, quindi, in documenti cogenti. in ogni caso, mano a mano che si diffonde l’uso delle norme come strumenti contrattuali e che, di conseguenza, diventa sempre più vasto il riconoscimento della loro indispensabilità, la loro osservanza diventa quasi “imposta” dal mercato. È proprio la progressiva trasformazione dei mercati da locali, nazionali, ad europei ed internazionali che ha portato ad una parallela evoluzione della normativa da nazionale a sovranazionale, con importanti riconoscimenti anche dal WTO (World Trade Organization). Da qui la vasta partecipazione di Paesi, oltre 160, alle attività dell’ISO e l’importanza che le sue norme, pur essendo di libero recepimento da parte degli organismi di normazione suoi membri, rivestono sui mercati mondiali. A differenza dell’ISO il mondo europeo delle normazione è strettamente interrelato con un corpo sempre più completo di direttive dell’Unione Europea e ha dovuto, quindi, darsi regole interne più rigide: gli organismi di normazione membri del CEN sono infatti obbligati a recepire le norme europee e a ritirare le proprie, se contrastanti. In tale contesto è evidente che l’attività normativa nazionale si sta via via limitando a temi più specificatamente locali o non ancora prioritari per studi sovranazionali e sta sempre più organizzando le proprie risorse per contribuire alle attività europee ed internazionali. Dal principio del secolo ad oggi, l’evoluzione della normazione non si è solo concretizzata in un allargamento di orizzonti geografici: la normazione ha infatti subito anche una sensibile evoluzione concettuale, che l’ha portata ad abbracciare significati sempre più ampi. Oggi l’attività di normazione ha per oggetto anche la definizione dei processi, dei servizi e dei livelli di prestazione, intervenendo così in tutte le fasi di vita del prodotto e nelle attività di servizio. Non solo: oggi la normazione si occupa anche di definire gli aspetti di sicurezza, di organizzazione aziendale (UNI EN ISO 9000) e di protezione ambientale (UNI EN ISO 14000), così da tutelare le persone, le imprese e l’ambiente.
    LA CERTIFICAZIONE
    La certificazione, Il marchio di conformità UNI, I prodotti a marchio UNI, Il Keymark.
    La certificazione è una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati. La certificazione di prodotto/servizio è una forma di “assicurazione diretta”, con cui si accerta la rispondenza di un prodotto tangibile o intangibile ai requisiti applicabili. La certificazione di sistema, assicura la capacità di unA organizzazione (produttrice di beni o erogatrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, impegnandosi al miglioramento continuo. È una forma di “assicurazione indiretta” e riguarda in particolare i sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001); per l’ambiente (ISO 14001); per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001); per la sicurezza alimentare (ISO 22000). La certificazione del personale assicura che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati. Ha particolare valore per la corretta realizzazione di attività di particolare criticità, per le quali la sola disponibilità di risorse strumentali e procedure operative può non essere sufficiente. La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”. Si tratta di procedure eseguite da Enti di parte terza (Enti di accreditamento: in Italia ACCREDIA) che si assumono l’onere di accertare l’oggettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività. La definizione dei criteri sulla base dei quali viene condotta questa verifica non poteva essere lasciata alla discrezione dei singoli stati nazionali, proprio per le dimensioni del mercato internazionale e per il rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle merci. In Italia, in Europa e nel mondo la serie di norme ISO/IEC 17000 rappresenta il quadro di riferimento normativo imprescindibile per gli Enti di accreditamento, per gli organismi di certificazione di prodotti, di sistemi di gestione, del personale, di ispezione e per i laboratori di prova e taratura, poiché esplicitano i requisiti di professionalità e di competenza che gli organismi e i laboratori sopra citati devono soddisfare.
    CHI SIAMO:
    UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie – le cosiddette “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). I soci UNI sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici. UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).
    LA MISSIONE
    Scopo dell’Ente è l’elaborazione di norme tecniche che contribuiscano al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema economico-sociale italiano e che siano strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi.
    LE NORME
    Le norme UNI sono documenti che definiscono lo stato dell’arte di prodotti, processi e servizi, specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione trasparente e democratico, e – pur essendo di applicazione volontaria – forniscono agli operatori riferimenti certi, anche di rilevanza contrattuale. Le norme tecniche, quindi, sono soluzioni: sono un capitale di conoscenza di valore inestimabile, a disposizione dei professionisti e delle imprese di ogni dimensione, per ottenere forniture di qualità, contenere i costi, rendere più efficiente la propria organizzazione. E ancora, migliorare ed innovare i prodotti, avere un rapporto contrattuale chiaro con i fornitori e i clienti.
    Professioni non regolamentate e sicurezza sul lavoro: due appuntamenti a SiACeN 2011, Martedì 17-5-2011, siacen_2011Nell’ambito della manifestazione SiACeN 2011, il 1° Congresso Nazionale sui Sistemi di Gestione, Accreditamenti, Certificazioni, Notifiche organizzato da ANGQ e AICQ e che vede UNI tra i patrocinatori, segnaliamo due appuntamenti che si terranno entrambi il giorno 19 maggio. Rispondere alla domanda “qualifica o certificazione delle figure professionali non regolamentate? Una soluzione potrebbe non escludere l’altra” è l’obiettivo della plenaria “Qualifica/certificazione delle professioni non regolamentate”, in programma nella mattinata di giovedì 19 maggio. Da anni si dibatte sull’argomento e, forse, si sta intravedendo una soluzione definitiva che non può non tenere conto di quanto già fatto da diverse organizzazioni e delle indicazioni emergenti dal mondo della certificazione in ambito di mutuo riconoscimento europeo e mondiale (IPC). Un tema di grande interesse per migliaia di professionisti ed operatori (associazioni di categoria, organismi di certificazione, scuole di formazione, ecc.) che non mancherà di suscitare un’interessante dibattito. Il moderatore della plenaria sarà Ruggero Lensi, direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione dell’UNI, che interverrà anche in qualità di relatore nel corso dell’incontro.

    Risposta
  4. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da LA REPUBBLICA.it Supplemento Affari e Finanza: Lun. 30-5-2011. Professionisti senza albo, battaglia finale in Parlamento, di Valentina CONTE
    Hanno discusso, si sono divisi e poi ricomposti. Ora, per l’ultima battaglia, quella decisiva in Parlamento, si ripresentano uniti. «L’obiettivo comune è arrivare a regolamentare lo status di professionista», taglia corto Giuseppe Lupoi, presidente del COLAP, il coordinamento delle libere associazioni professionali. «Ma non chiamiamole professioni non regolamentate, si fa confusione. Sono professioni associative», puntualizza. Il motivo del contendere sono tutti quei lavoratori che svolgono un’attività professionale, ma che non appartengono ad alcun albo. I contendenti, ora alleati, sono le associazioni più importanti che li rappresentano: COLAP e ASSOPROFESSIONI. La novità è che presto anche questi professionisti potrebbero avere un riconoscimento ufficiale e dunque maggiori tutele sotto il profilo previdenziale e assistenziale. Niente a che vedere, però, con gli Ordini. «È una legge semplice, che attendiamo da tempo e che si può fare», osserva Lupoi. «E soprattutto che avrà un impatto importantissimo su molta gente». Almeno un milione e mezzo di lavoratori, secondo le ultime stime. I professionisti senza una casa operano in campi diversi, dalle scienze alla comunicazione d’impresa, dalla medicina non convenzionale ai servizi all’impresa, dalla sanità alla cura psichica. Si tratta di grafici, interpreti, tributaristi, osteopati, certificatori energetici, informatici, mediatori culturali, patrocinatori stragiudiziali, optometristi, designer, archeologi, traduttori e interpreti, fisioterapisti, statistici, consulenti familiari, sociologi. E tanti altri. L’iter legislativo sembra a buon punto. «Entro l’estate, la X Commissione attività produttive della Camera licenzierà il testo per la discussione in aula», anticipa Lupoi. Un testo apprezzato sia da COLAP che da ASSOPROFESSIONI. Un buon compromesso, ammettono. «C’erano sei proposte di legge diverse, siamo stati sollecitati a una posizione unitaria», racconta Giorgio Berloffa, presidente di ASSOPROFESSIONI. «Un accordo molto importante», sottolinea Lupoi. La divergenza permane su un unico punto: riconoscere queste professioni, ma come? Secondo il COLAP, regolamentando le associazioni che raggruppano in modo vario e anche frammentato questi professionisti a partire dal 2007, quando sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento. Regolamentando le professioni, per ASSOPROFESSIONI, attraverso la norma UNI. «La Commissione parlamentare ha mediato dicendo: noi riconosciamo entrambe le strade. Le associazioni, da una parte, che possono rilasciare gli attestati ai loro iscritti. Parallelamente, però, può operare anche l’UNI, l’ente normatore nazionale. In entrambi i casi vige l’assoluta volontarietà», spiega Lupoi. «Già una quindicina di associazioni ci hanno chiesto di essere definite da norme UNI. Abbiamo avviato i primi sei tavoli», racconta Berloffa, che con il CNA ha dato vita ad UNIPROF. «Alla norma si arriva dopo un confronto tra l’UNI e tutti gli stakeholders: associazioni dei consumatori, rappresentanti delle associazioni, professionisti concorrenti, ministeri competenti, l’ente certificatore e quello che dà la formazione: università, scuola privata o regione», prosegue Berloffa. «La norma UNI è indispensabile a definire cosa deve fare e saper fare il professionista, come, quale formazione deve avere, quale deve essere la sua deontologia. Poi il professionista che vuole può farsi anche certificare da un ente accreditato come Accredia (l’ente certificatore nazionale). Attualmente già 80.000 professionisti hanno richiesto questo tipo di documento. Il perché è facilmente immaginabile: il professionista certificato è più affidabile, conquista più clienti e aumenta il suo fatturato. Il consumatore, poi, ha la garanzia di trovarsi di fronte a un vero bioingegnere, a un osteopata preparato e aggiornato, a un tecnico di emodialisi che sa quel che fa». In pratica, a un professionista “doc”. «Le “professionalità certificate” aggiunge Federico Grazioli presidente di Accredia costituiscono un elemento cardine delle politiche per l’occupazione, in particolare in un sistema in cui reti sociali ed economiche acquisiscono valore strategico per sostenere le politiche per la crescita e la ripresa». «Dignità della professione e garanzia dell’utente, queste le esigenze», conferma Piero Torretta, presidente Uni. «E noi non facciamo altro che coglierle. E la certificazione, per chi la sceglie, deve essere fatta da un ente terzo e indipendente». «Io non credo all’accreditamento, non funziona», ribatte Lupoi. «L’Uni elabora le norme a partire dal contributo delle associazioni. E quindi dov’è il vantaggio? Le norme, poi, cristallizzano le situazioni professionali al momento in cui sono elaborate. Ma le materie cambiano velocemente. L’ente terzo non sa, perché non può sapere, cos’è successo negli anni in tutte le materie. A meno che glielo dica l’associazione. E allora può fare tutto l’associazione». Oggi COLAP e ASSOPROFESSIONI saranno, per la prima volta, ad un tavolo tecnico richiesto da ASSOPROFESSIONI presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Si parlerà di riconoscimento delle professioni, ma anche di welfare e fisco. «I commercialisti, che hanno un Ordine, versano il 1415% per la previdenza. I tributaristi il 27%, tanto per fare un esempio», dice Berloffa. «Se entrambi danno 100, il professionista associativo prende come pensione la metà dell’altro, se gli va bene», concorda Lupoi.

    Risposta
  5. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Direttamente dall’autore, un’incredibile prova di onestà intellettuale, il testo della famosa ricerca della Commmissione avv. Daniele de Strobel (direttivo ANIA), editata con la emanazione della “Circolare ANIA n°20/1990 del 25-1-1990″:
    ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
    RAPPRESENTANZA: 00116 ROMA VIA DELLA FREZZA 70, TELEFONO: 06-Ì2.27.I4I-2-Ì-4
    TELEGRAFO: ASSICURO ROMA TELEX: 61 36.21 ANIASS TELEFAX: (06)2.21.US
    SEDE: 10122 MILANO TELEGRAFO: ASSICURO MILANO PIAZZA S. BASILA.
    I TELEX: SÌ.Ì2.IS ANIASS TELEFONO: (02) 7764.1 TELEFAX:(02)7t.09.70
    ___________________________________________________
    Commissione Legale, Circ. n. 20/1990 Leg. 2, Roma, 25 gennaio 1990
    ALLE IMPRESE ASSOCIATE
    AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LEGALE
    ——————————————————–——————————
    pag. 1: ASS. DANNI – Ricorso da parte dei danneggiati a consulenti tecnici e operatori di agenzie di infortunistica per la definizione stragiudiziale dei sinistri – Ammissibilità – Poteri e diritti di detti soggetti nei confronti dell’assicuratore – Condizioni e presupposti.
    ————————————————————————
    Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato copia del parere reso dalla Commissione legale sul quesito in oggetto, esaminato nella riunione del 6 dicembre 1989. Distinti saluti.
    IL SEGRETARIO F. Nanni IL PRESIDENTE E. Dusi
    allegato
    COMMISSIONE LEGALE
    ASS. DANNI Ricorso da parte dei danneggiati a consulenti tecnici
    e operatori di agenzie di infortunistica per la definizione stragiudiziale dei sinistri–Ammissibilità-Poteri e diritti di detti soggetti nei confronti dell’assicuratore-Condizioni e presupposti.
    ————————————————————————-
    Relatore dott. de Strobel riunione 6 dicembre 1989
    ————————————————————————-
    E’ stato chiesto di precisare quale debba essere, da un punto di vista strettamente giuridico, l’atteggiamento degli assicuratori nei confronti dei consulenti di parte e degli operatori di agenzie di infortunistica che molto spesso si presentano presso gli uffici delle imprese per la liquidazione stragiudiziale dei sinistri su incarico dei danneggiati.

    Il problema viene sollevato sia al fine di individuare in astratto le fattispecie in cui l’intervento dei soggetti di cui sopra deve ritenersi ammissibile per obiettive ragioni di competenza (distinguendo, in particolare, i casi in cui dovrebbe riconoscersi, viceversa, una esclusiva competenza dei legali), sia allo scopo di precisare i poteri e l’eventuale diritto all’onorario di questi stessi soggetti nei confronti dell’assicuratore, nonché i relativi presupposti e condizioni.
    §§§§§§§§§§§§§§§§§§
    I) Per affrontare correttamente la varia problematica sottoposta ad esame, appare opportuno definire in via preliminare la natura e la posizione che vengono ad assumere, nel generale sistema risarcitorio da fatto illecito, le spese che il danneggiato
    si trova sovente ad affrontare per procurarsi quella consulenza ed assistenza necessarie per realizzare la propria pretesa creditoria.

    In proposito la Commissione -fermo quanto sarà detto più in dettaglio al successivo punto IV)- rileva subito che queste spese costituiscono, in via di principio, una delle componenti del danno emergente conseguenziale al fatto che ha determinato la responsabilità secondo i vari criteri a tal fine contemplati dall’ordinamento (dolo, colpa o connessione oggettiva).

    pag. 2: L’eventuale diritto del consulente o del patrocinatore ad essere retribuito per l’attività svolta non si pone quindi, se
    non in casi affatto particolari di cui si dirà meglio tra breve, direttamente nei confronti dell’autore del danno e del rispettivo assicuratore della responsabilità civile, ma sussiste solo nei ri-
    guardi del proprio assistito. A quest’ultimo spetterà poi, a sua volta, il rimborso di dette spese, al pari di qualsiasi altro danno emergente subito in conseguenza del fatto illecito (quali, a puro titolo di esempio, le spese farmaceutiche ed ospedaliere, gli onorari dei medici, le spese di ripristino, le spettanze dei tecnici intervenuti per i danni subiti dalle cose, ecc.).

    La natura delle spese in questione è altresì confermata dall’opinione assolutamente pacifica che esse rientrano, dal punto di vista assicurativo, nell’ambito del massimale garantito dalla polizza, a differenza di quanto è a dirsi, ad esempio, per le spese di resistenza, che sono attribuite, come è noto, alla provvista supplementare del quarto del massimale medesimo.

    Solo in casi affatto particolari, come avvertito, e in considerazione del modo in cui si sono concretamente svolte le trattative per addivenire alla liquidazione del danno può, talvolta, configurarsi un obbligo diretto dell’assicuratore a corrispondere alcunché a detto titolo.

    Ciò può accadere a seguito di volontaria assunzione di tale incombenza da parte dell’assicuratore, con emissione allora di quietanza separata, proprio come l’assicuratore stesso può, in ipotesi, farsi carico direttamente di altri pagamenti, quali, ad esempio, quelli relativi alle spettanze di meccanici e carrozzieri prassi per la quale, in passato, era stato addirittura stipulato un accordo con i concessionari di una nota casa automobilistica nazionale, al quale aveva aderito una cospicua parte del mercato assicurativo).

    Ciò può avvenire, inoltre, in caso di soccombenza dell’assicuratore a seguito di azione diretta promossa nei suoi confronti dal danneggiato o di chiamata in garanzia da parte dell’assicurato e sempreché il patrocinatore sia stato dichiarato distrattario: il che, peraltro, presuppone che la vertenza sia stata trasferita in sede giudiziale, anche se non muta la natura sostanziale del debito di cui trattasi, che resta quella sopra chiarita di mera componente interna del più generale debito di responsabilità.

    II) Ciò premesso, si -tratta ora di verificare se l’attività dei menzionati consulenti e procuratori, ove espletata solo in sede stragiudiziale al fine di pervenire a un bonario componimento della controversia, possa essere legittimamente svolta da soggetti non particolarmente qualificati sul piano professionale o se invece, interferendo detta attività nella sfera regolata dalle leggi speciali sulla professione forense, la stessa debba ritenersi consentita solo a chi sia a ciò regolarmente abilitato.

    pag. 3: Come è noto, l’esercizio di una professione viene disciplinato dal legislatore solo quando la professione stessa integri gli estremi di un’attività di livello e di importanza tali da trovare opportuna collocazione nel quadro delle categorie giuridiche di “pubblico” e di “amministrazione pubblica” (1).

    Ed infatti, l’oggetto specifico della tutela approntata sul terreno penale dall’art. 348 c.p. -che reprime l’esercizio abusivo di una professione – è l’interesse concernente il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione in senso lato, in quanto lo Stato si sia appunto riservato in via esclusiva il potere di abilitare i privati all’esercizio di determinate professioni particolarmente rilevanti e delicate, subordinandolo ad opportune cautele (2).

    Ciò che appare confermato dal fatto che il reato di cui trattasi è previsto nel Titolo II del codice penale, testualmente rubricato “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”, e fa immediatamente seguito a quello di usurpazione di funzioni pubbliche contemplato dall’art. 347 dello stesso codice.

    Da quanto sopra discende che la violazione della norma penale ricorre unicamente quando l’operatore, non abilitato compia atti tipici della professione, in quanto solo il compimento abusivo di questi atti può costituire, appunto, un attentato alle prerogative della P.A..

    Ciò posto, è chiaro che la disposizione di cui al citato art. 348 c.p. rappresenta una norma penale in bianco (3), in quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche speciali che prescrivano una particolare abilitazione per l’esercizio di talune professioni. Nel caso che qui interessa, le norme in questione sono quelle recate dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, sull’esercizio della professione forense.

    Orbene, dal testo di tale ultima legge si evince chiaramente che la materia soggetta a disciplina è quella e solo quella relativa alle funzioni degli avvocati e procuratori legali in sede giudiziale.

    In proposito la dottrina ha osservato testualmente che “la pubblica e ufficiale investitura all’esercizio del patrocinio, con la formazione e la tenuta degli albi a ministero degli ordini professionali, rientra come parte integrante nella disciplina del processo”; e ancora che “la funzione è solo nel processo”, per cui “la consulenza e l’assistenza legale, strettamente pregiudiziali o stragiudiziali, esorbitano pienamente da questa inquadratura e devono ammettersi …come attività libere a tutti, suscettibili, dunque, di essere offerte o accettate o prestate senza che possa comunque farsi questione di usurpazioni di uffici o di funzioni” (4).

    Alla luce di quanto sopra detto, gli atti tipici della professione forense, come tali inibiti ai soggetti non abilitati ai sensi delle leggi speciali, sono quelli giudiziali – e cioè gli

    pag. 4: atti legali propri, che hanno luogo nel processo in senso stretto o che, anche se svolgentisi al di fuori di questo, sono però sottesi a spiegare nel processo stesso un’incidenza immediata e diretta, mentre non possono considerarsi tipici della professione in parola gli atti stragiudiziali, e cioè gli atti legali impropri di consulenza e di assistenza della più diversa natura, ma comunque non attinenti alla sfera processuale (5).

    Questi ultimi possono pertanto essere compiuti anche da chi non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l’esercizio della professione forense, ovvero, pur avendo conseguito tale titolo, non risulti però iscritto agli appositi albi o registri speciali. Parimenti non sono riservati ad avvocati e procuratori quegli atti che la legge consente alle parti di compiere direttamente, in proprio o a mezzo di un mandatario, quali, ad esempio, querele, trattative per conciliazioni, transazioni ecc. (6).

    Naturalmente non è mancato chi si è sforzato di negare il fondamento di questa rigorosa ripartizione, nel tentativo di riservare esclusivamente ai soggetti abilitati all’esercizio della professione forense anche gli atti di natura stragiudiziale o legali impropri.

    A tal fine alcuni hanno cercato di utilizzare una certa giurisprudenza della Suprema Corte in tema di liquidazione degli onorari professionali, giurisprudenza secondo la quale -ai fini, appunto, della predetta liquidazione- prestazioni giudiziali sono da considerarsi non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori del processo (7).

    Muovendo dalla riferita giurisprudenza si è così sostenuto che anche gli atti stragiudiziali, pur essendo di per sé atipici, possono però rientrare tra i compiti propri della funzione professionale e andrebbero quindi riservati ai soli soggetti abilitati, in nome di una visione dell’attività forense globalmente intesa e immune da artificiose distinzioni al suo interno.

    A siffatto genere di argomentazioni è agevole opporre peraltro, ed è stato infatti puntualmente opposto, che la giurisprudenza sulla legge professionale forense 13 giugno 1942, n.794, concernente “Onorari di avvocato e di procuratore per pre¬- stazioni giudiziali in materia civile”, da un lato, si è occupata, appunto, di tale ultima legge, riguardando quindi unicamente il profilo della liquidazione degli onorari professionali, e, dall’altro, ha equiparato atti giudiziali e stragiudiziali, ai fini della predetta liquidazione, solo quando questi ultimi risultino strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, di guisa che gli stessi possano conoiderarsi preordinati all’attuazione di attività propriamente processuali o a queste complementari.

    pag.5: Sempre al fine di dilatare la sfera di applicazione del citato art. 348 c.p., fino a farvi ricomprendere il compimento da parte di soggetti non abilitati alla professione forense di atti meramente stragiudiziali, altri hanno cercato di far ricorso al controverso concetto di “reato eventualmente abituale” (8).

    Si è così affermato che il reato di abusivo esercizio di una professione può, si, perfezionarsi anche con una singola azione, ma emerge molto più spesso da una certa continuità delle prestazioni professionali, vale a dire da una situazione inizialmente di equivoco e che progressivamente si fonde e sintetizza in una situazione univoca di illegittimità.

    La tesi, alquanto ardita, è stata però respinta dalla giurispudenza (9), sul presupposto che la concezione del ed. reato eventualmente abituale può comportare, nella materia di cui trattasi, la punibilità per un solo reato (anziché per una pluralità di reati o per reato continuato) di una serie di atti di esercizio abusivo della professione, ognuno peraltro bastevole a costituire già di per sé reato, ma non può giammai significare che più atti consentiti possano concretare un illecito penale per il semplice fatto di essere stati ripetuti abitudinariamente.

    Da ultimo, neppure sembra alla Commissione che utili spunti per un’estensione del tradizionale e rigoroso concetto di esercizio della professione forense agli atti stragiudiziali possano trarsi dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, concernente “Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea”, il cui art. 2 menziona l’attività professionale dell’avvocato in sede giudiziale e stragiudiziale.

    Ed infatti, dall’esame di detta legge -che, per quanto consta, non ha ancora formato oggetto di approfondimento da parte della dottrina e della giurisprudenza- non sembra assolutamente che si possano ricavare fondati argomenti per modificare la soluzione data al problema che ne occupa: vale a dire che, fermo restando che gli abilitati alla professione forense possono ovviamente porre in essere sia atti legali propri che impropri, riservati esclusivamente ai suddetti abilitati sono però solo gli atti legali propri svolgentisi nel processo.

    III) Le conclusioni cui si è pervenuti in precedenza risultano confermate altresì dalla considerazione che il punto focale e terminale della attività dei consulenti e patrocinatori in discorso è rappresentato dal raggiungimento di un accordo amichevole di tipo transattivo.

    Questo è, infatti, lo scopo a cui tendono e sono preordinate tutte le operazioni compiute dai predetti soggetti, talché, se l’obiettivo non viene poi materialmente raggiunto, cessa ogni loro interessamento diretto e la pratica viene ceduta a un legale

    pag. 6: regolarmente abilitato a trattare la controversia davanti al giudice.

    Non a caso l’esame della legittimità dell’intervento degli operatori del tipo considerato si è incentrata proprio su questo negozio terminale e le considerazioni effettuate su di esso sono risultate determinanti per assolvere questi stessi operatori dall’imputazione di esercizio abusivo della professione forense.

    La corrente di pensiero che ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza della Suprema Corte è quella che considera la transazione come un negozio giuridico che si svolge del tutto al di fuori delle norme rigorose del diritto. Le parti, nel raggiungere l’accordo, non vanno a ricercare la corretta soluzione giuridica della controversia fra loro insorta e non concludono dando ragione all’una o all’altra, ma, nell’intento di porre termine a una lite già iniziata o allo scopo di prevenirne una futura, si fanno reciproche concessioni e pongono in tal modo fine a ogni motivo del contendere (art. 1965 c.c.).

    Appunto in relazione a questo preciso disegno, il legislatore richiede come unica condizione che gli autori della transazione abbiano la piena capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della contesa (art. 1966 c.c.).

    Inoltre, l’art. 1969 c.c. dichiara non annullabile la transazione per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia fra le parti.

    Sono quindi valutazioni di natura non tanto giuridica quanto piuttosto essenzialmente pratica quelle che sono alla base del negozio in discorso. Per questo la facoltà di transigere è attribuita dalla legge direttamente alle parti, alle quali nulla vieta poi, attraverso l’istituto del mandato con rappresentanza, di attribuire liberamente tale potere ad altra persona di loro fiducia, non necessariamente compresa, per le ragioni dette, tra gli abilitati all’esercizio della professione forense.

    Pretendere che la transazione, nel campo qui considerato, possa essere conclusa avendo come mandatario solo un legale iscritto all’albo o nei registri speciali vorrebbe dire, dunque, assoggettare a limitazioni tanto stringenti quanto giuridicamente immotivate la naturale libertà delle parti. E’ appena il caso di rilevare, inoltre, come siffatte limitazioni, una volta affermate, non potrebbero che riguardare tutti indistintamente gli interessati, e quindi non soltanto il danneggiato, ma lo stesso assicuratore del responsabile.

    La rigorosa applicazione del principio di cui sopra vieterebbe, in altre parole, anche agli assicuratori di trattare la liquidazione dei danni attraverso propri dipendenti a ciò ordinariamente preposti nonché attraverso periti liberi professionisti.

    La tesi opposta a quella qui sostenuta valorizza ovviamente elementi diversi e insiste soprattutto sulla necessità

    pag. 7: che, per addivenire alla transazione, si dovrebbero comunque porre in essere attività che richiedono cognizioni giuridiche, quali l’accertamento delle modalità del fatto e la soluzione delle correlative questioni di diritto.

    Si è già visto, peraltro, come un tale modo di argomentare non tenga conto della vera natura del negozio transattivo e della circostanza che le parti, anche quando pongono in essere un ed. negozio di accertamento, rendono in realtà certa la situazione preesistente dispondendone, in conformità col fatto che alle parti stesse compete, a differenza di quanto è a dirsi del giudice, un potere di disposizione e non un potere di accertamento in senso tecnico-giuridico (10).

    Senza dire che, anche a voler qualificare come giuridica l’attività espletata in questi casi dal mandatario, si tratterebbe pur sempre, per le ragioni a suo luogo diffusamente esposte, di attività legale impropria e cioè non pertinente alla sfera processuale, con la conseguenza che questa stessa attività non potrebbe comunque essere ritenuta di competenza esclusiva dei soggetti regolarmente abilitati all’esercizio della professione forense.

    IV) Si è visto così che la trattazione, anche abituale, di pratiche attinenti alla liquidazione dei danni, ove avvenga in sede stragiudiziale e allo scopo precipuo di pervenire ad un’amichevole composizione della vertenza, non costituisce esercizio abusivo della professione forense ed è, quindi, lecita e con sentita a chiunque, potendo dar vita, al più, a una ed. agenzia di affari, per il cui esercizio è richiesta semplicemente la licenza del questore di cui all’art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

    Si può pertanto passare ad affrontare il punto principale della problematica sottoposta ad esame, vale a dire se ai consulenti e patrocinatori di cui trattasi spetti senz’altro un compenso e se il rimborso delle spese sostenute a tale titolo dal danneggiato possa essere fondatamente richiesto all’autore del danno e, quindi, all’assicuratore della responsabilità civile.

    Più in particolare, poiché si è già precisato nelle considerazioni preliminari che le spese in questione costituiscono, per loro astratta natura, una mera voce del danno emergente, si tratta ora di accertare quali presupposti debbono in concreto sussistere affinché tale voce di danno sia da considerare a tutti gli effetti risarcibile.

    Per quanto riguarda la prima questione, e cioè il diritto al compenso dei consulenti e procuratori, la Commissione si limita a rilevare che i soggetti in parola -operino essi individualmente o nell’ambito di uffici organizzati nella più artico-lata struttura di un’agenzia di affari – agiscono comunque nel quadro di un rapporto di lavoro autonomo ovvero, se l’incarico ad

    pag. 8: essi conferito ricomprenda, come normalmente avviene, anche il compito di transigere in nome del danneggiato, nel quadro di un rapporto di mandato con rappresentanza (11).

    Trattasi, in entrambi i casi, di prestazioni rese in dipendenza di contratti per loro natura onerosi e che comportano, quindi, un diritto al compenso, anche se non si potrà fare utilmente riferimento per la determinazione di esso a tariffe predeterminate, come quelle previste per le professioni la cui abilitazione è riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione.

    Ciò posto, è chiaro che per affermare la piena risarcibilità anche di questa voce di danno occorre verificare preliminarmente se la relativa spesa è davvero resa necessaria dal fatto dannoso o se invece essa non possa ritenersi evitabile e sia quindi suscettibile di contestazione alla stregua del principio secondo cui il creditore deve comportarsi con diligenza e non aggravare, senza giustificato motivo, la posizione debitoria dell’obbligato.

    In proposito la Commissione è del parere che l’istruzione e la trattazione con le controparti di una pretesa risarcitoria costituisce di solito attività tutt’altro che semplice e richiede comunque -oltre al possesso di indispensabili conoscenze tecnico-giuridiche di base, certo non note alla grande maggioranza dei danneggiati- un certo dispendio di tempo e di energie, che in ogni caso dovrebbe essere compensato direttamente all’interessato, ove detta attività fosse stata, in ipotesi, posta in essere personalmente da quest’ultimo.

    Per contro, i consulenti e patrocinatori in discorso o dispongono di per sé di un adeguato bagaglio di cognizioni nella specifica materia o, comunque, sono in grado di reperire agevolmente nei singoli casi di specie i dati e le notizie necessarie alla trattazione della pratica, consultando gli esperti dei diversi settori.

    Di questa esperienza ed assistenza, dunque, il danneggiato ha solitamente assoluta necessità per prospettare adeguatamente la domanda di risarcimento al civilmente responsabile e al di lui assicuratore, in quanto da solo non sarebbe di regola in grado di far valere i propri diritti. Né si potrebbe ragionevolmente pretendere, d’altra parte, che il danneggiato stesso debba affidarsi in questi casi esclusivamente alle valutazioni dell’assicuratore della responsabilità civile, il quale, per quanto si comporti in modo ineccepibile, è pur sempre portatore, nella dialettica che naturalmente si instaura fra le parti, di interessi del tutto contrapposti a quelli della vittima dell’illecito.

    Ora, se l’assistenza di consulenti e patrocinatori deve essere remunerata e rappresenta -salvo prova contraria a carico dell’assicuratore- un elemento di cui il danneggiato ha bisogno per la realizzazione del proprio diritto, non si vede proprio come

    pag. 9: sarebbe possibile evitare di conteggiare nella liquidazione complessiva del danno anche questa specifica voce.

    Come detto, questo riconoscimento non è peraltro obbligatorio per l’autore dell’illecito e per l’assicuratore della responsabilità civile fino a quando una sentenza almeno provvissoriamente esecutiva abbia accertato la fondatezza della relativa spesa, con la conseguenza che, specie nella fase stragiudiziale, responsabile e assicuratore restano liberi di opporre motivate contestazioni.

    In questo caso, sarà evidentemente la conclusione della lite in sede giudiziale a decidere della sorte definitiva della pretesa del danneggiato di essere risarcito altresì delle spese di assistenza e consulenza di cui trattasi, con tutte le ulteriori conseguenze nella ipotesi di accoglimento di detta pretesa da parte del giudice.
    N O T E
    1)PANNAIN, Brevi note sull’esercizio abusivo della professione, in Arch. pen. 1964, II, 434; ID., Osservazioni sull’esercizio abusivo della professione forense, in Giust. pen. 1962, I, 362.
    2)MANZINI, Trattato di diritto penale, quarta ed. aggiornata da Nuvolone e Pisapia, vol. V, Torino, 1962, 550; Cass. 30 gen¬naio 1957, in Giust. pen. 1957, II, 893.
    3)ANTOLISEI, Manuale di diritto penale -Parte speciale, II, Milano, 1972, 751.
    4)MUSATTI, Prestazioni giudiziali e stragiudiziali, in Foro it. 1956, I, 475.
    5)Cass. civ. 11 maggio 1966 in Mass. Cass. pen. 1966, m. 906. In particolare, Cass. 11 marzo 1964, in Mass. pen. 1964, m. 1863, ha escluso la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione forense proprio con riferimento alle attività svolte da una agenzia di pratiche infortunistiche per addivenire a transazioni sul danno.
    6)Cass. 14 marzo 1940, in Annali 1941, 313; Cass. 22 febbraio 1938, in Annali 1939, 171.
    7)Cass. civ. 13 aprile 1960, h. 870, in Giur. it. 1961, I, 1, 493, con nota di LEGA.
    8)Pret. Bologna 7 luglio 1962. pag. 10:
    9)Trib. Bologna 24 maggio 1963, in Critica pen. 1963, 284, se¬condo il quale “non commette esercizio abusivo della professione forense l’esercente di un’impresa infortunistica, il quale sovraintende a tutte le incombenze necessarie per ottenere il risarcimento del danno, affida a medici la parte medica e a legali la parte giudiziaria, tratta con gli istituti assicuratori e tenta e conclude transazioni, anche nel corso del giudizio eventualmente iniziato, anche assumendo le vesti,il piglio, il tono, l’apparenza del legale nei rapporti esterni con i suoi collaboratori, i suoi assistiti e gli istituti di assicurazione, in quanto tale attività, pur essendo connessa a quella giudiziale, non è riservata alla professione forense”.
    9)Così, testualmente, SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 177. Il quale, a riprova ‘dell’assunto, rileva come, in caso di divergenza tra la situazione reale e quella “accertata” dalle parti, vale comunque il regolamento dettato col negozio di accertamento.
    10)Ciò significa naturalmente che l’assicuratore, prima di concludere una transazione con consulenti e patrocinatori che affermano di agire su incarico del danneggiato, avrà diritto di verificare il potere rappresentativo di detti soggetti, il quale dovrà risultare da apposita procura speciale. E siccome la transazione è negozio che richiede la forma scritta “ad probationem” e la procura è negozio preparatorio che deve rivestire la medesima forma di quello che deve concludere il rappresentante, ne deriva che la procura stessa dovrà, a sua volta, risultare da atto scritto a fini di prova: Cass. 29 aprile 1959, n. 1241, in Foro it., Mass. 1959, 235. Pof. Dott. Daniele de Strobel

    Risposta
  6. patroc, strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Cosa aspetta il Governo Italiano a promulgare la legge richiesta dai patrocinatori stragiudiziali, nel rispetto della Costituzione, del Treattato di Lisbona, delle Direttive Europee, vecchie nuove?

    COSTITUZIONE ITALIANA:
    Art. 35.
    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
    Art. 36.
    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

    Risposta
  7. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    l profeta Venditti, detto Antonello, qualche tempo fa, ebbe a dire:
    In Questo Mondo Di Ladri
    Hey, in questo mondo di ladri c’è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai Hey in questo mondo di santi il nostro cuore rapito da mille profeti e da quattro cantanti
    noi noi stiamo bene tra noi e ci fidiamo di noi in questo mondo di ladri in questo mondo di eroi non siamo molto importanti ma puoi venire con noi Hey in questo mondo di debiti
    viviamo solo di scandali e ci sposiamo le vergini Hey e disprezziamo i politici e ci arrabbiamo preghiamo ridiamo piangiamo e poi leggiamo gli oroscopi Voi vi divertite con noi e vi rubate fra voi in questo mondo di ladri in questo mondo di eroi voi siete molto importanti ma questa è festa per noi Hey in questo mondo di ladri c’è an cora un gruppo di amici
    che non si arrendono mai noi noi stiamo bene tra noi e ci fidiamo di noi in questo mondo di ladri in questo mondo di eroi non siamo molto importanti ma puoi venire con noi In questo mondo di In questo mondo di In questo mondo di ”

    Bravo Catricalà, benissimo Antitrust! Sportello SOS h24! ISVAP all’AGCM subito!
    Non è forse cartello la “Polizza presto e bene” rispetto ai riparatori? E se ho torto? Chi se ne frega, paghi il carrozziere che noi ti abbiamo imposto! Mah…. c’è qualcosa che non va! Tu mi imponi qualcosa che io pago, e poi la ripago di nuovo se ho torto? Mi pare d’aver capito che tu prendi solo la carne netta, e a me, quando va bene, mi dai i ritagli, o sto sbagliando? E poi in cambio di che? … uno sconticino pari a 1,5 pizze con birra?
    Ogniuno dev’essere libero di fare del bene veicolo, quello che vuole, e se vuole ripararlo, deve poter andare dove vuole e da chiunque, per libera scelta, non per imposizione dominante. Caso mai se proprio ci tieni a pagare tu, io porto la mia Ferrari col carrattrezzi da Alicudi, per riparala a Maranello, e dopo, tu paghi loro!
    Più poteri all’Antitrust, oggi ancora troppo prevedibile. Qualche milioncino di Euro, raggranellato qua e là, non fa paura a nessuno, e la stragrande maggioranza, può permetterselo di pagarlo, ci vorrebbe ben altro !!!!. La prova? C’è qualcuno in Italia, multato dalla Comunità Europea, che ha troppe frequenze, addirittura qualcuna di essa, assegnata ad altri, e che cosa è successo? Nulla, le multe all’Europa vengono pagate, anno per anno con le ns. tasse, perchè? E’ legale? La AGCM dovrebbe essere il braccio armato dello STATO ITALIANO, per le sanzioni EU. Antitrust, ultmima frontiera. Forse l’ultimo baluardo fra i cittadini (lo Stato non è una entità astratta, siamo NOI, cosa diversa sono gli apparati dello Stato; ma hai visto in che stato siamo?) ed il lato oscuro della forza (guerre stellari docet!)

    Dal sito della AGCM:
    Relazione sull’attività svolta nel 2010
    Presentazione del Presidente Antonio Catricalà
    -Testo completo
    -Indice generale
    LA POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE. PROFILI GENERALI E ASPETTI EVOLUTIVI

    ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA CONCORRENZA
    1. Evoluzione della concorrenza nell’economia nazionale e interventi dell’Autorità
    2. Sviluppi giurisprudenziali
    3. Rapporti internazionali
    ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATORE
    1. Dati di sintesi e linee di intervento
    2. L’attività della Direzione Contact Center
    3. I principali interventi nei diversi settori economici
    4. Sviluppi giurisprudenziali
    APPENDICE 1 – I processi di concentrazione tra imprese
    APPENDICE 2 – L’attività di segnalazione e consultiva
    APPENDICE 3 – L’assetto organizzativo

    Risposta
  8. patrocin. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Dal sito dell’AGCM: 22 Giugno 2011 Cominicato Stampa
    Unicredit-Premafin: Antitrust esamina proposte modifica accordo
    UNICREDIT-PREMAFIN: ANTITRUST ESAMINA LE PROPOSTE DI MODIFICA ALL’ACCORDO

    L’Antitrust, nella riunione di oggi, ha esaminato le proposte avanzate da Unicredit e da Premafin per modificare l’accordo siglato in occasione dell’ingresso della banca nel capitale di Fondiaria. L’Autorità ha preso atto della documentazione, presentata nell’ambito della relazione di ottemperanza agli impegni sottoscritti da Unicredit in occasione della fusione con Capitalia,e ha chiesto alle parti di comunicare, non appena sottoscritta, la versione definitiva dell’Accordo, nonché le concrete modalità – in termini di tempistica e procedure – di attuazione dello stesso. Roma, 22 giugno 2011

    Risposta
  9. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Pubblicato da http://www.Stefano Mannacio.it 1 Dicembre 2009 in Comunicati e Prima Pagina: “Leggendo commenti relativi al comunicato di CNA-Assoprofessioni è opportuno osservare che chi propone di costituire un albo degli esperti di infortunistica stradale non è al corrente degli innumerevoli tentativi passati, cui ho peraltro partecipato attivamente. Il sogno di costituire un albo dei patrocinatori autonomo o da inserire in quello dei periti assicurativi è svanito quando, nel 1997, l’Antitrust, in una famosa indagine conoscitiva, ha sottolineato che il mercato italiano delle professioni era regolamentato da una presenza abnorme di ordini e collegi. La soluzione suggerita dall’Authority era quindi di:
    -non introdurre nuove riserve di legge;
    -non costituire nuovi ordini;
    -procedere al riconoscimento delle professioni non r-egolamentate e delle associazioni di riferimento ma senza barriere di entrata.
    Negli ultimi anni, infatti, non sono stati costituiti nuovi ordini né sono state introdotte ulteriori riserve di legge, nonostante le molte pressioni.
    Non sono state però riconosciute le professioni non regolamentate. Tale appassionante battaglia continua e il fatto che CNA, associazione di categoria “pesante”, e Assoprofessioni abbiano insieme fatto un comunicato a difesa della nostra professione è certamente positivo anche se non esime nessuno dal darsi da fare se non si vuole rischiare seriamente di chiudere i battenti o accettare l’umiliazione e il costo di cambiare la ragione sociale.

    La nostra professione ha visto l’affermazione di una giurisprudenza di merito e di Cassazione che ha chiarito il limite della nostra attività che è, per l’appunto, quella di patrocinatori “stragiudiziali” (e non oltre).

    Sono stupito quindi da come sia poco aggiornata la conoscenza di tali argomenti.

    Se la riforma della professione forense sarà varata con la nuova riserva di legge, ci si potrà dimenticare del riconoscimento di una professione che non esisterà più.

    Lavorare per tentare di costituire un albo non è una gita fuori porta, come qualcuno ha ipotizzato. Si tratta di far varare una legge ordinaria che, peraltro, deve passare sotto le forche caudine delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (notoriamente presidiate dalla parte più corporativa dell’avvocatura).

    I colleghi affiliati alle reti e gli iscritti alle associazioni dovrebbero chiedere ed ottenere di essere tempestivamente informati delle iniziative legislative riguardanti la nostra professione, che si può governare nel tempo solo con una conoscenza costantemente aggiornata.

    Se dovessi infatti definire con un motto il mio ambiente professionale nei momenti difficili come questo potrebbe essere “armiamoci e partite”.

    Ringrazio sentitamente un collega per l’invito a costituire una nuova associazione. Potrei anche pensarci ma dopo anni di esperienza associativa nutro non poche riserve.

    In questo momento trovo interessante lavorare ad un progetto come quello di CNA-Assoprofessioni che avrà prossimi sviluppi significativi anche per chi desidera parteciparvi.

    Il mio auspicio è che l’aggregazione di informazioni eterogenee pubblicate su questo sito attingendo da fonti sempre attendibili possa essere utile ad ogni professionista per andare un po’ più in là del proprio “particulare”.
    5 Risposte a “Un albo per i patrocinatori stragiudiziali! Non ci aveva pensato nessuno….”
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    patrizia 1 Dic 2009 a

    Gent.mo sig. Mannacio buonasera,
    ero già a conoscenza dei tentativi, purtroppo falliti, di istituire un albo degli eperti in infortunistica stradale, mai dire mai magari questa è la volta buona……. la mia è solo una speranza!!!
    La saluto cordialmente.

    Patrizia
    vincenzo tomo 1 Dic 2009 a

    Non solo un Albo ma anche per le nuove leve un percorso di laurea ad hoc al fine di ottenere il giusto riconoscimento per una branca infortunistica stradale che merita la giusta attenzione!!!
    Nicotra Riccardo 2 Dic 2009 a

    In effetti, un po’ prima della promulgazione della legge 166/1992 (Ruolo dei Periti Assicurativi), il disegno di legge, non ricordo bene di chi, forse dello SNAPIS, forse dell’AICIS, prevedeva 2 o 3 articoli relativamente ai patrocinatori, poi improvvisamente in sede di promulgazione, questi articoli, furono depennati,chissà come, chissà da chi.
    felice pastore 2 Dic 2009 a

    Vorrei che la nostra categoria fosse rappresentata dal collega Mannacio, in quanto racchiude nella sua persona la competenza, la forza, e l’esperienza necessaria per una guida della nostra categoria allo sbando in questo momento storico.
    lo scandalo e’ che associazioni quotate a livello nazionale non siano aggiornate minimamente sulle questione di rilievo che ci interessano, ma pensano soltanto a rastrellare nuove iscrizioni per le loro associazioni che non hanno alcun potere di contrasto con chi vuole stravolgere la professione e non fanno segnale di richiamo forte sui media nazionali per spiegare alle persone che l’indennizzo diretto ormai e’ una vera e propria bufala, anzi mi viene da dire e’ una CUPOLA capeggiata (OMISSIS ndr).
    Caro Mannacio pensaci e diamo forza alla nostra categoria, non ci abbattiamo e cerchiamo di trascinare tutti nella battaglia per la salvaguardia di una professione di interesse comune
    Grazie
    Giovanna Lavio STUDIO LAVIO INFORTUNISTICA 19 Dic 2010 a

    non credo si possa escludere una categoria di professionisti a tutela dell utente, era ora che qualcuno ci rappresentasse
    io aderisco

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    « Professionisti non regolamentati a rischio – Cna e Assoprofessioni all’attacco contro la riforma forense
    “L’indennizzo diretto? Da tre anni, un flop… facoltativo” »
    MAILING LIST

    Risposta
  10. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.camera.it, PDL 3420.
    XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420
    CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420, Pag. 1
    PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati CARELLA, FLUVI, QUARTIANI
    Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l’esercizio dell’attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l’istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi

    Presentata il 22 aprile 2010
    Onorevoli Colleghi! Con il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha praticamente sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, è stata disciplinata l’attività peritale e sono stati regolati l’istituzione ed il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti. Dopo quasi cinque anni dall’entrata in vigore del citato codice si ritiene opportuno procedere ad una rivisitazione della normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che, già nelle passate legislature, avevano portato alla presentazione di numerosi progetti di legge di modifica. In concreto, con la presente proposta di legge si intendono raggiungere i seguenti obiettivi principali:
    3) regolamentare tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale di accertamento delle cause e di stima dei danni assoggettabili a coperture assicurative;
    2) dare certezze all’utente con l’attribuzione a una figura estranea agli interessi del danneggiato e dell’assicuratore di specifiche qualifiche professionali e morali, accertate per legge attraverso verifiche tecniche e con la previsione di un praticantato professionale che garantisca all’utente l’esperienza necessaria;
    3) evitare l’uso di personale dipendente da imprese assicuratrici per l’accertamento del danno al fine di garantire terzietà all’utente;
    4) porre l’elemento umano, con le sue professionalità e competenze, costantemente aggiornate e supportate dalle moderne strutture informatiche, come vero pilastro delle imprese di servizio, quali sono quelle assicurative, ed elemento di tutela del cittadino utente del servizio stesso;
    5) garantire la formazione continua dei periti assicurativi;
    6) contribuire al contenimento del costo dei risarcimenti per la riparazione dei veicoli e di conseguenza del costo delle polizze per la responsabilità civile (RC);
    7) contenere il proliferare delle frodi assicurative;
    8) limitare le liti giudiziali per sinistri semplici di massa;
    9) vigilare sulla filiera della liquidazione del sinistro (imprese assicuratrici, intermediari assicurativi, periti assicurativi, medici, legali, patrocinatori stragiudiziali e autoriparatori);
    10) introdurre un sistema di liquidazione diretta dei sinistri semplici di massa da parte di un organismo imparziale tramite l’immissione dell’accertamento e della stima del danno del perito terzo naturale nel sistema informatico dell’organismo indipendente;
    11) predisporre criteri che consentano la certezza previdenziale ai periti assicurativi;
    12) sollevare l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) da compiti impropri erroneamente assegnatigli riportandolo al suo ruolo di autorità di vigilanza e non di ente esponenziale tenutario di albi professionali.

    Constatato che neppure le recenti misure, pur prevedendo meccanismi di palese e forzata riduzione dei risarcimenti, hanno ottenuto il risultato di ridurre i premi di polizza, soprattutto con riferimento all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, la presente proposta di legge, regolamentando il settore del risarcimento del danno, intende definire una nuova e più completa professionalità, garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente ed affidando ai nuovi professionisti il compito di dare certezza dell’equo risarcimento, definitivamente sottratto agli interessi delle parti. Da ultimo si evidenzia come le modifiche proposte potranno produrre, con l’aumento del ricorso alla professionalità e alla terzietà della figura peritale e con l’attribuzione a questa di specifiche responsabilità, ad una diminuzione delle liti e, conseguentemente, un minor ricorso al giudice civile. In particolare l’istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali consente di regolarizzare e disciplinare una professione che annovera un gran numero di persone qualificate, operanti in tutta Italia da molti anni, nonché di liberare il settore da operatori improvvisati ed impreparati che contribuiscono a generare confusione e che possono danneggiare i loro stessi assistiti. L’istituzione dell’albo, sicuramente più aderente agli indirizzi ed alle normative europei, definendo l’ambito di azione, le competenze e i requisiti anche morali degli esperti che intendono iscriversi, garantisce a questi ultimi le necessarie professionalità e indipendenza, nell’interesse degli utenti. Inoltre la regolamentazione dell’attività professionale in materia di infortunistica consente di dare maggiore risalto alla capacità di accordo e all’autonomia delle parti, agendo in sinergia con la magistratura ordinaria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente i carichi di lavoro derivanti dalle controversie definite «minori», dato che si è registrata nel tempo una notevole diminuzione delle liti che insorgono per incidenti stradali. L’istituzione del ruolo del perito danni per incendio e calamità naturali risponde anche alle recenti scelte del Governo di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili danneggiati da calamità naturali con periti dotati di specifiche qualifiche professionali e morali verificate per legge.
    Infine, l’istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali va nella direzione auspicata nei considerando della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, secondo cui le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specifica la cui definizione, affidata allo Stato, conferisce le stesse garanzie di quella attuata nelle professioni regolamentate. Non si esclude, peraltro, che, una volta raggiunta una situazione di stabilità e accertata la qualità professionale degli iscritti, l’albo possa garantire un alleviamento al carico di controversie che grava attualmente sui giudici di pace almeno in termini di quantificazione dell’equo risarcimento relativo all’assicurazione per la responsabilità civile. Iniziative come quella dell’arbitrato obbligatorio per il quantum debeatur per danni, la cui stima compete comunque per legge ai periti assicurativi iscritti all’albo, sono la naturale evoluzione delle competenze ridefinite dalla presente proposta di legge. Si confida pertanto in una larga condivisione della proposta di legge.
    PROPOSTA DI LEGGE
    Art. 1. (Modifiche all’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
    1. All’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «in sede stragiudiziale e giudiziale»;
    2) le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’albo»;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente tramite periti iscritti nell’albo di cui all’articolo 157».
    Art. 2. (Modifica dell’articolo 157 del codice).
    1. L’articolo 157 del codice è sostituito dal seguente:
    «Art. 157. – (Istituzione, tenuta e pubblicazione dell’albo dei periti assicurativi). – 1. È istituito presso il Ministero della giustizia l’albo dei periti assicurativi, di seguito denominato «albo», distinto in sezioni per le seguenti attività specialistiche:
    a) perito danni per l’assicurazione per la responsabilità civile: per l’accertamento e la stima dei danni a cose conseguenti alla circolazione, all’incendio e al furto di veicoli a motore e di natanti soggetti alla disciplina del presente codice;
    b) perito analista ricostruttore degli incidenti: per la ricostruzione della meccanica dell’incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi pertinenti;
    c) perito danni a merci trasportate: per l’accertamento e la stima dei danni a merci trasportate via terra, via mare e via aria;
    d) perito danni per incendio e calamità naturali: per l’accertamento e la stima dei danni a cose e a fabbricati conseguenti a incendio, calamità naturali, furto, garanzie dirette e responsabilità civile, con esclusione dei danni rientranti nelle competenze del perito danni per l’assicurazione per la responsabilità civile;
    e) perito patrocinatore stragiudiziale: per l’assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile.
    2. Il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale di cui all’articolo 160-bis provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a individuare eventuali incompatibilità tra le varie attività specialistiche di cui al comma 1 e le altre incompatibilità di iscrizione all’albo per palese conflitto d’interesse nonché a stabilire le eventuali norme transitorie.
    3. Nell’albo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158, suddivisi per le attività specialistiche di cui al comma 1 del presente articolo.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale di cui all’articolo 160-bis, adotta un regolamento recante la disciplina dell’albo nonché le modalità di iscrizione allo stesso.
    5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è soppresso il ruolo dei periti assicurativi tenuto
    dall’ISVAP. Gli iscritti nel suddetto ruolo a tale data sono automaticamente iscritti nell’albo nella sezione specialistica dei periti danni per l’assicurazione per la responsabilità civile, conservando il posto in graduatoria già acquisito nel soppresso ruolo».
    Art. 3. (Modifiche all’articolo 158 del codice).
    1. All’articolo 158 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) all’alinea, le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’albo»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) aver svolto un periodo di pratica di due anni presso un perito assicurativo dello stesso settore per il quale si chiede l’iscrizione, abilitato da almeno cinque anni, con obbligo d’iscrizione nell’elenco dei praticanti tenuto dal tribunale della provincia competente per il territorio in cui svolge l’attività. Sono esonerati dalla pratica biennale e possono accedere direttamente alla prova d’idoneità gli iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno tre anni in possesso della laurea in ingegneria o del diploma di perito industriale»;
    3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «g-bis) essere in possesso di partita IVA»;
    b) al comma 2, le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’albo».
    Art. 4. (Modifiche all’articolo 160 e introduzione degli articoli 160-bis, 160-ter, 160-quater, 160-quinquies, 160-sexies e 160-septies del codice).
    1. All’articolo 160 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1 e 4, le parole: «dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall’albo»;
    b) al comma 2, le parole: «al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’albo».
    2. Al capo VI del titolo X del codice, come modificato dalla presente legge, dopo l’articolo 160, sono aggiunti i seguenti:
    «Art. 160-bis. – (Commissione nazionale per i periti assicurativi). – 1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di seguito denominata “Commissione”, organo consultivo del Ministero della giustizia per le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell’albo. La Commissione ha il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’albo e di proporre al Ministero della giustizia i provvedimenti disciplinari da adottare.
    2. La Commissione è composta:
    a) dal Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia o da un suo delegato, che la presiede;
    b) da un funzionario dell’ISVAP con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
    c) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;
    d) da tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti all’albo;
    e) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
    3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario appartenente all’area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero della giustizia.
    4. I componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere b) e c), e i relativi supplenti, il segretario e il relativo supplente sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro della giustizia.
    5. I componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d) ed e), e i relativi supplenti sono nominati su designazione
    delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a rotazione, i quali abbiamo depositato presso il Ministero della giustizia almeno 300 deleghe di iscritti all’albo. Qualora tali organizzazioni non provvedano all’indicazione dei soggetti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati con provvedimento del Ministro della giustizia.
    6. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
    7. Ai componenti e al segretario della Commissione compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta stabilito con provvedimento del Ministro della giustizia.
    Art. 160-ter. – (Aggiornamento professionale continuo). – 1. I periti assicurativi curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua.
    2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private i cui progetti ed obiettivi devono essere accreditati presso il Ministero della giustizia conformemente alle disposizioni emanate dal Ministro della giustizia, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza e l’efficienza del servizio prestato.
    3. Ciascun perito assicurativo è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall’albo.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro della giustizia, sentita la Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.
    Art. 160-quater. – (Interventi per accelerare le procedure di liquidazione dei sinistri semplici di massa). – 1. Per accelerare la liquidazione dei sinistri semplici di massa è istituita la procedura di liquidazione diretta terza automatizzata al danneggiato, da parte della CONSAP. La procedura consiste in una perizia svolta da un perito assicurativo terzo scelto dal danneggiato in un elenco compilato annualmente dalla CONSAP, sentito il tribunale competente per territorio ai sensi dell’articolo 158, comma 1, lettera f). La CONSAP garantisce la terzietà del perito e liquida al medesimo i dovuti compensi quali contributi per l’accertamento e la stima dei danni.
    2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della giustizia, sentita Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della procedura di liquidazione di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo per il funzionamento della medesima procedura.
    Art. 160-quinquies. – (Interventi per ridurre i tempi di liquidazione dei sinistri e diminuire le liti giudiziali per sinistri semplici). – 1. Per ridurre i tempi per l’accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e per diminuire le liti giudiziali sui sinistri coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copie o estratti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti. Tali documenti devono essere forniti al perito entro sette giorni dalla richiesta, salvo che l’autorità giudiziaria opponga diniego per l’istruttoria del relativo procedimento penale.
    2. La richiesta di risarcimento con allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, deve essere inviata, anche in copia, alla posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa di assicurazione. A tal fine ogni impresa deve dotarsi della PEC e darne idonea pubblicità. Nelle more dell’adozione della PEC i termini di cui all’articolo 148, comma 1, sono aumentati di quindici giorni.
    3. Il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro è obbligato e metterlo a disposizione ai fini dell’accertamento e la stima dei danni, anche ai fini della coerenza dei danni fisici denunciati riportati dalle persone eventualmente coinvolte nel sinistro. Il medesimo proprietario deve indicare il luogo e i giorni, comunque non inferiori a sei giorni lavorativi, in cui il veicolo è messo a disposizione dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Il rifiuto a mettere a disposizione il veicolo è motivo di negazione del risarcimento. I termini di cui all’articolo 148, comma 1, sono calcolati dalla data di effettiva messa a disposizione del veicolo.
    4. Per i sinistri soggetti all’indennizzo diretto con responsabilità acclarata, qualora il perito assicurativo incaricato non raggiunga un accordo con il danneggiato o con un suo delegato si procede all’arbitrato obbligatorio per la quantificazione del risarcimento dei danni la cui stima non supera 7.500 euro.
    5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, sentita la Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della richiesta di risarcimento dei danni tramite PEC, per la messa a disposizione dei veicoli e per l’arbitrato obbligatorio di cui al presente articolo.
    Art. 160-sexies. – (Interventi per ridurre le frodi assicurative). – 1. Al fine di ridurre le frodi assicurative e i fenomeni di microcriminalità assicurativa organizzata e non ai danni delle imprese assicuratrici, al perito assicurativo è riconosciuta, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale con tutti gli oneri che da essa derivano. In tale caso il perito ha accesso, con le modalità e con i limiti stabiliti dal Ministro della giustizia, alla banca dati sinistri di cui all’articolo 135.
    2. Al fine di cui al comma 1 all’ISVAP è attribuita la vigilanza su tutta la sequenza delle procedure di liquidazione dei sinistri, da attuare con le modalità stabilite dal medesimo Istituto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    Art. 160-septies. – (Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all’assicurazione per la responsabilità civile). – 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all’assicurazione per la responsabilità civile, di seguito denominato “Osservatorio”, con il compito di monitorare il costo delle parti di ricambio dei veicoli, dei materiali e della mano d’opera relativi all’attività di riparazione dei veicoli, nonché di presentare, al Ministro della giustizia, un rapporto annuale sui costi di tali riparazioni.
    2. L’Osservatorio è composto:
    a) dal direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia o da un suo delegato, che lo presiede;
    b) da un funzionario dell’ISVAP con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;
    c) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;
    d) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti all’albo;
    e) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;
    f) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;
    g) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
    h) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;
    i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e di vernici;
    l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori delle parti di ricambio dei veicoli.
    3. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario appartenente all’area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero della giustizia. Tutti i componenti dell’Osservatorio, nonché i supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il segretario e il relativo supplente, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro della giustizia».
    Art. 5. (Modifiche di coordinamento al codice).
    1. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del codice, le parole: «, dei periti di assicurazione» sono soppresse.
    2. All’articolo 7 del codice, le parole: «, degli intermediari e dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli intermediari assicurativi».
    3. All’articolo 308, comma 2, del codice, le parole: «nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «nell’albo dei periti assicurativi di cui all’articolo 157».
    4. All’articolo 331 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «7-bis. Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell’albo dei periti assicurativi si applicano le disposizioni dell’articolo 160-bis».
    5. L’articolo 337 del codice è sostituito dal seguente:
    «Art. 337. — (Periti assicurativi). — 1. Gli iscritti nell’albo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi, nella misura massima di euro 100.
    2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale.
    3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
    4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata al Ministero della giustizia nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6».
    6. All’articolo 347, comma 3, del codice, dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» sono inserite le seguenti: «, del Ministro della giustizia».
    7. Il comma 2 dell’articolo 350 del codice è sostituito dal seguente:
    «2. I provvedimenti in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo».
    8. Le disposizioni degli articoli 110, 305, 330 e 350 del codice, nelle quali è richiamato il ruolo dei periti assicurativi, si intendono riferite all’albo dei periti assicurativi.
    Art. 6. (Delega al Governo per l’istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi).
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione e la disciplina di un ente previdenziale per i periti assicurativi.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, sentita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all’articolo 160-bis del codice, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) prevedere che l’ente abbia personalità giuridica di diritto privato e sia organizzato secondo il modello delineato per gli enti previdenziali dei liberi professionisti dai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
    b) prevedere l’obbligo di iscrizione all’ente e disciplinare la contribuzione dei soggetti iscritti nell’albo dei periti assicurativi, di cui all’articolo 157 del codice, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, nonché, eventualmente, il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti;
    c) definire il regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo;
    d) prevedere, comunque, meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio della gestione.

    Risposta
  11. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    ma dell’assemblea dell’ANIA conferenza stampa Forum Ania Consumatori. Pubblicato da Stefano Mannacio 27 Giugno 2011 in Comunicati e Prima Pagina: Indennizzo diretto morto e sepolto, ma non per ANIA e Associazioni dei consumatori che allegramente faranno una conferenza stampa a Roma il 30 giugno, proprio alla vigilia della assemblea annuale della Confindustria delle Compagnie. Con grande enfasi si dice “Alla conferenza stampa interverrà oltre al Presidente Fabio Cerchiai, il Vicepresidente di Federconsumatori e rappresentante delle Associazioni dei consumatori presenti nel Forum, Francesco Avallone”.
    Divertitevi a cercare il nome di Avallone in questo sito che oltre a far parte del comitato per la definizione dei forfait per l’indennizzo diretto, è anche membro del Board della fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale (scandalosa campionessa di finanziamenti pubblici del Ministero della Gioventù). Cosa diranno assieme il mega-presidente Cerchiai e il vice-presidente di tante situazioni Avallone? Previsioni per punti:
    – ripristino obbligatorietà risarcimento diretto.
    – risarcimento in forma specifica
    – abolizione della cessione di credito
    – riduzione paramentri di risarcimento per il danno alla persona.
    2 Risposta a “Prima dell’assemblea dell’ANIA conferenza stampa Forum Ania Consumatori.”
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    Carmelo Ferrera 27 Giu 2011: Non ho parole, ma… (domanda) cosa si deve fare affinché queste persone-Cerchiai e Avallone – vengano smascherati e denunciati alla opinione pubblica? Mi sento impotente e la mia rabbia, in reazione di tali avvenimenti, mi porta ad essere ( se si presentasse l’occasione ) violento e spregiudicato; ma riflettendo nell’insegnamento del PIU GIUSTO E MISERICORDIOSO, così facendo, mi comporterei ancora peggio di loro. Speriamo che il tempo ci sia d’aiuto.

    patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania) 27 Giu 2011 a: COME DIRE, NEGARE IL DIRITTO AI DIRITTI ALL’UOMO. VERGONGNA! VERGOGNATEVI!
    Proprio come quella famosa favola persiana, il cui titolo mi pare sia: Alì qualcosa e i 40 cavalieri della tavola rotonda… mi pare, tutti i componenti del CNCU si presentano alla montagna, e a turno, recitano la famosa frase magica: Apriti sesamo! …E si apre la roccia che consente loro di entrare nella famosa caverna ed entrano e tutti, e una volta dentro, si ritrovano tutti a banchettare e tutti contano i frutti della loro fatica ed equamente, se li distribuiscono: “Anche oggi non abbiamo fatto nulla per i consumatori! E’ stata una giornata fruttifera. Che bello! Più nulla facciamo, più guadagniamo! ” “E ora andiamo a casa, ci aspetta una lunga sfilza di interviste, più le spariamo grosse, più ci pagano! Andiam, andiam, andiamo a lavorar …..
    Chiuditi sesamo! …E la caverna si chiuse alle loro spalle.”
    Ma la schiava Margiāna, insospettita, da questo via vai, si domandava da tempo:
    “Ma com’è che questi qua ogni giorno, dalla mattina alla sera, tutto l’anno, sempre a fischiettare e canticchiare il ritornello della “fiaba di Biancaneve e i 7 nani”? Mai stanchi, sempre tirati a lucido, sempre in doppio petto, sempre con le scarpe lucide, forse il loro lavoro, è stare esposti in qualche vetrina di qualche negosio specializzato in forniture di specchieti per allodole? Ma un giorno all’altro, scoprirò il loro segreto, mi devo impegnare un po’ di più, e sopreattutto, non mi debbo più lasciare abbindolare dai loro modi così garbati con i quali si presentano, così votati per il sociale, almeno, in apparenza”.

    Risposta

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