A Mirabello lunedì contro la riforma forense!

Il 12 settembre scadranno i termini per gli emendamenti per la riforma della professione forense. Questa è un’occasione per partecipare numerosi ad un evento dove si parlerà anche di professioni non regolamentate e delle possibili involuzioni. Patrocinatori emiliani e veneti, fate un salto per far sentire la vostra presenza! E’ importante perchè siamo alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari. Ecco il programma dell’evento e come raggiungere il luogo.  Ricordo a tutti che libertà, come diceva Giorgio Gaber, è partecipazione.

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE

Ore 18:00 – La Repubblica dei precari

Intervengono:

Eleonora Voltolina

Stefano Mannacio (Uniprof)

Luca Bolognini (associazione Outsider)

Riccardo Gallo (Il Sole 24 Ore)

Franca Romagnoli

5 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.editoriatv.it:
    31/08/2011 – Prosegue il dibattito sulle misure di liberalizzazione delle professioni contenute nella Manovra Bis (DL 138/2011) in corso di conversione in legge. Manovra Bis: per l’Antitrust va eliminato il riferimento alle tariffe professionali. Sulle norme che riguardano le professioni (leggi tutto) è intervenuta nei giorni scorsi l’Autorità per la concorrenza e il mercato che, in una segnalazione inviata al Governo e alle Camere, ha espresso perplessità sul riferimento legale alle tariffe professionali e sulla durata del tirocinio. Secondo l’Antitrust, in generale la Manovra bis “va nella giusta direzione dell’apertura dei mercati ma per ottenere i risultati sperati occorre rivedere alcune norme che potrebbero produrre effetti opposti a quelli desiderati”. Per l’Autorità, la previsione che rende le tariffe professionali parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista costituisce “un passo indietro rispetto alla norma vigente, in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie”. Si tratta, ricordiamo, del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006) che aveva abrogato l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. La nuova norma è definita dall’Antitrust “contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire”.PROVVEDIMENTI – 26/08/2011
    SEGNALAZIONE DELL’ANTITRUST AL GOVERNO: «MANOVRA? OK L’APERTURA AI MERCATI»
    Lettera 43
    La manovra economica «va nella giusta direzione dell’apertura dei mercati ma per ottenere i risultati sperati occorre rivedere alcune norme che potrebbero produrre effetti opposti a quelli desiderati». È il giudizio dell’Antitrust che ha inviato oggi, 26 agosto, una segnalazione al Governo e alle Camere.
    Per l’Antitrust «deroghe alla liberalizzazione dei servizi privati dovranno essere valutate con rigore. Vanno riviste le soglie per le gare nei servizi pubblici. Per le privatizzazioni occorre garantire procedure ad evidenza pubblica. Sulle professioni eliminare il riferimento legale alle tariffe e ridurre la durata del tirocinio. Prevedere esami di Stato contemporanei alla laurea».
    Queste, le osservazioni dell’Antitrust nei diversi punti sottolineati.
    SERVIZI PRIVATI
    La norma per l’abrogazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche «va riformulata eliminando il riferimento ad autorizzazioni agganciate, direttamente o indirettamente, alla popolazione o ad altri criteri di fabbisogno». E «occorre riscrivere il comma che abroga le restrizioni relative ai prezzi minimi per evitare possibili interpretazioni riduttive». L’abrogazione «andrebbe inoltre estesa a prezzi e tariffe massime che potranno essere mantenute, dopo una valutazione ad hoc, a tutela dei consumatori».
    PROFESSIONI
    È «un passo indietro» rendere le tariffe professionali il «parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire». Anche «l’introduzione dei consigli di disciplina, senza la partecipazione di soggetti esterni, perde il suo carattere innovativo perché continua a mancare il requisito della terzietà. Da ridurre infine a due anni il tempo massimo del tirocinio, fissato in tre anni». E va rafforzato il principio, positivo, «che il praticantato possa essere svolto contemporaneamente agli studi universitari» con «la possibilità di lauree da conseguire contemporaneamente all’esame di Stato oggi previsto dalla Costituzione».
    SERVIZI PUBBLICI LOCALI
    Con «la soglia dei 900 mila euro al di sotto della quale la gara per la scelta del gestore dei servizi non è obbligatoria» per l’antitrust «si configura per alcuni settori di attività economica una sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato». E «si presta facilmente a comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni che non intendono procedere agli affidamenti tramite gara dei servizi pubblici locali: sarebbe sufficiente frazionare gli affidamenti in tante ‘tranche’, ciascuna di valore inferiore a 900 mila euro». Servirebbe invece «la regola della gara obbligatoria salvo particolari situazioni locali». Anche il sistema delle proroghe «va ridotto a quanto strettamente necessario». Riformando il settore servono «misure di garanzia dell’efficienza e della qualità della gestione del servizio».
    PRIVATIZZAZIONI
    «Occorre garantire che tali procedure si svolgano nel modo più concorrenziale possibile, privilegiando lo strumento dell’evidenza pubblica».

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.diritto.it: D.L. 138/2011: introduzione di nuovi limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Pubblicato in
    Normativa nazionale Data di pubblicazione:5/9/2011:
    La Manovra economica-bis ha disposto, al fine di combattere l’evasione, ha disposto un’ulteriore riduzione da 5.000 euro a 2.500 euro della soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore. La L. 197/1991 (di conv. del D.L. 143/1991), oggetto di numerose modificazioni ed integrazioni, ha per prima introdotto in materia alcune regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati. Presupposto indefettibile per una efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita (ed anche al finanziamento del terrorismo) è, senza dubbio, la limitazione all’uso del contante, la quale si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini dirette alla prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I limiti all’utilizzo di denaro in banconote (il «contante») costituiscono, peraltro, un incentivo alla diffusione di altri più moderni (e controllabili) mezzi di pagamento, quali i trasferimenti di fondi via internet, i bonifici bancari, le carte di credito. La materia è stata oggetto di novellazione per effetto dell’entrata in vigore, a far tempo dal 30 aprile 2008, del D.Lgs. 231/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e recante misure concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. La normativa antiriciclaggio di cui al D.L.gs. 231/2007 ha previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Oltre a ciò, il legislatore ha provveduto ad individuare alcuni soggetti ai quali ha attribuito, in virtù delle particolari attività svolte, il ruolo di sorveglianti circa il puntuale rispetto della normativa in oggetto. Così, a partire dal 30 aprile 2008, è divenuto operativo il divieto di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Nella logica della normativa antiriciclaggio, i limiti all’utilizzo del contante non attengono esclusivamente al denaro liquido, ma riguardano altresì i libretti di deposito al portatore (sia bancari che postali) ed i titoli al portatore, per l’evidente ragione che questi strumenti potrebbero essere utilizzati in sostituzione del contante. Ciò ha implicato l’indispensabilità che gli assegni postali e bancari di importo pari o superiore al limite indicato fossero nominativi e muniti di clausola di «non trasferibilità», potendo esser girati unicamente all’incasso. Successivamente, il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, ha riportato il limite delle som­me liberamente trasferibili al di sotto dei 12.500 euro. Ancora, al fine di adeguare le di­sposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, il D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) ha nuovamente adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore dall’importo di euro 12.500 a quello di euro 5.000. Da ultimo, al fine di rendere sempre più limitata la possibilità del ricorso a strumenti di pagamento che, oltre ad essere fonte di riciclaggio, sono fonte di evasione (costituendo i mezzi utili e necessari per la gestione del «nero» di imprese individuali e società) il D.L. 138/2011 ha ulteriormente ribassato alla cifra di 2.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile, senza alcuna limitazione, trasferire delle somme in contanti, emettere degli assegni trasferibili e detenere libretti al portatore; detto limite va riferito alla somma complessiva della stessa operazione, anche quando l’operazione avviene a rate. Pertanto, alla luce dell’attuale disciplina, gli assegni bancari e postali di conto corrente nonché gli assegni circolari devono essere emessi nominativi e «non trasferibili» quando il relativo importo unitario sia pari o superiore a 2.500 euro.
    La disposizione non si applica qualora il trasferimento in contanti avvenga tramite un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante. La deroga si giustifica in quanto l’intermediario è tenuto a rilevare l’operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate. Il pagamento tramite intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; basta la comunicazione al destinatario del pagamento che la somma è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario. Conseguentemente il rischio dell’eventuale insolvenza dell’intermediario, sia pure limitatamente al periodo tra la disposizione di pagamento e il ricevimento di esso, è posto sostanzialmente a carico del creditore. La nuova soglia è in vigore dal 13 agosto 2011, data della pubblicazione del D.L. 138/2011 sulla «Gazzetta Ufficiale». I titolari di depositi dovranno entro il prossimo 30 settembre 2011 estinguere i libretti con saldi superiori alla nuova soglia, oppure ridurne l’importo al di sotto, se vorranno mantenerli al portatore (Anna Costagliola).

    Risposta
  3. patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)

    Da http://www.diritto.it: D.L. 138/2011: introduzione di nuovi limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Pubblicato in
    Normativa nazionale Data di pubblicazione:5/9/2011:
    La Manovra economica-bis ha disposto, al fine di combattere l’evasione, ha disposto un’ulteriore riduzione da 5.000 euro a 2.500 euro della soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore. La L. 197/1991 (di conv. del D.L. 143/1991), oggetto di numerose modificazioni ed integrazioni, ha per prima introdotto in materia alcune regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati. Presupposto indefettibile per una efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita (ed anche al finanziamento del terrorismo) è, senza dubbio, la limitazione all’uso del contante, la quale si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini dirette alla prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I limiti all’utilizzo di denaro in banconote (il «contante») costituiscono, peraltro, un incentivo alla diffusione di altri più moderni (e controllabili) mezzi di pagamento, quali i trasferimenti di fondi via internet, i bonifici bancari, le carte di credito. La materia è stata oggetto di novellazione per effetto dell’entrata in vigore, a far tempo dal 30 aprile 2008, del D.Lgs. 231/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e recante misure concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. La normativa antiriciclaggio di cui al D.L.gs. 231/2007 ha previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Oltre a ciò, il legislatore ha provveduto ad individuare alcuni soggetti ai quali ha attribuito, in virtù delle particolari attività svolte, il ruolo di sorveglianti circa il puntuale rispetto della normativa in oggetto. Così, a partire dal 30 aprile 2008, è divenuto operativo il divieto di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Nella logica della normativa antiriciclaggio, i limiti all’utilizzo del contante non attengono esclusivamente al denaro liquido, ma riguardano altresì i libretti di deposito al portatore (sia bancari che postali) ed i titoli al portatore, per l’evidente ragione che questi strumenti potrebbero essere utilizzati in sostituzione del contante. Ciò ha implicato l’indispensabilità che gli assegni postali e bancari di importo pari o superiore al limite indicato fossero nominativi e muniti di clausola di «non trasferibilità», potendo esser girati unicamente all’incasso. Successivamente, il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, ha riportato il limite delle som­me liberamente trasferibili al di sotto dei 12.500 euro. Ancora, al fine di adeguare le di­sposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, il D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) ha nuovamente adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore dall’importo di euro 12.500 a quello di euro 5.000. Da ultimo, al fine di rendere sempre più limitata la possibilità del ricorso a strumenti di pagamento che, oltre ad essere fonte di riciclaggio, sono fonte di evasione (costituendo i mezzi utili e necessari per la gestione del «nero» di imprese individuali e società) il D.L. 138/2011 ha ulteriormente ribassato alla cifra di 2.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile, senza alcuna limitazione, trasferire delle somme in contanti, emettere degli assegni trasferibili e detenere libretti al portatore; detto limite va riferito alla somma complessiva della stessa operazione, anche quando l’operazione avviene a rate. Pertanto, alla luce dell’attuale disciplina, gli assegni bancari e postali di conto corrente nonché gli assegni circolari devono essere emessi nominativi e «non trasferibili» quando il relativo importo unitario sia pari o superiore a 2.500 euro. La disposizione non si applica qualora il trasferimento in contanti avvenga tramite un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante. La deroga si giustifica in quanto l’intermediario è tenuto a rilevare l’operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate. Il pagamento tramite intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; basta la comunicazione al destinatario del pagamento che la somma è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario. Conseguentemente il rischio dell’eventuale insolvenza dell’intermediario, sia pure limitatamente al periodo tra la disposizione di pagamento e il ricevimento di esso, è posto sostanzialmente a carico del creditore. La nuova soglia è in vigore dal 13 agosto 2011, data della pubblicazione del D.L. 138/2011 sulla «Gazzetta Ufficiale». I titolari di depositi dovranno entro il prossimo 30 settembre 2011 estinguere i libretti con saldi superiori alla nuova soglia, oppure ridurne l’importo al di sotto, se vorranno mantenerli al portatore (Anna Costagliola).

    Risposta
  4. patroc. strag. Riccardo Nicotra

    Cassazione Civile 2° Sez. Sent. 15530 del 11-6-2008: Avvocati, professionisti, consulenza legale, stragiudiziale, attività riservata. Fonte: http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=5240:
    “Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l’assistenza in giudizio,cfr.Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”

    Risposta
  5. patroc. strag. Riccardo Nicotra

    Corte di giustizia – Sentenza C-94/2004 CIPOLLA Federico / PORTOLESE Rosaria in FAZARI (causa C-94/04); Sentenza in GU C 331, del 30-12-2006, pag. 2 : Avvocati, tariffe, libertà dei servizi legali stragiudiziali, aboliti i minimi. Fonte:curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs& numaff=C-94/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
    “Le prime tre questioni sollevate nell’ambito della causa C 94/04 (CIPOLLA Federico contro PORTOLESE Rosaria in FAZARI) e la questione sollevata nell’ambito della causa C 202/04 (MACRINO Stefano CAPODARTE Claudia / MELONI Roberto, causa C-202/2004) devono dunque essere risolte, dichiarando che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il CNF, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.”

    Risposta

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