Liberalizzazioni RC Auto: addio risarcimento diretto?

Liberalizzazioni RC Auto: addio risarcimento diretto?

Da ieri ha cominciato a circolare la bozza del decreto detto “liberalizzazioni”, che dovrebbe essere pubblicato tra pochi giorni, il 19 gennaio prossimo. Mentre fanno decisamente più rumore le norme su farmacie tassisti e ordini professionali, nel silenzio dei media il Governo ha messo in piedi alcuni ritocchi al codice delle assicurazioni private che, se approvati, avranno una portata molto ampia sul settore RC Auto.

UN ESPERIMENTO FORSE GIUNTO AL CAPOLINEA – In primo luogo, e come prima norma del pacchetto, il “Governo dei Garanti” ha messo mano a una delle più controverse trasformazioni avvenute nel settore negli ultimi anni, ovvero quella dell’introduzione del risarcimento diretto. Le norme sul risarcimento diretto avevano sottoposto nel 2006 la gran parte degli incidenti stradali a un sostanziale obbligo per il danneggiato di rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il ristoro dei danni. La procedura di risarcimento diretto oggi si applica su tutti i sinistri tra due veicoli a motore immatricolati in Italia (in sostanza sulla gran parte dei sinistri). E valgono anche per le lesioni dei conducenti, fino al 9% di punti percentuali di invalidità permanente (cosìddette microinvalidità). Negli anni il sistema del risarcimento diretto, nato per svariati scopi, e pubblicizzato come una “semplificazione” e una “velocizzazione” dei tempi, nonché una via per la riduzione del costo dei sinistri, ha finito per mostrare la corda. L’indagine Antitrust conclusasi ad ottobre (sotto la guida dell’odierno sottosegretario allla Presidenza del Consiglio Catricalà) aveva sottolineato l’opportunità di rivedere le norme sul risarcimento diretto che hanno prodotto un incremento del costo medio dei sinistri, principalmente per via del cosiddetto meccanismo delle compensazioni. Tale meccanismo ha favorito atteggiamenti distorsivi delle varie compagnie, perché se le compagnie pagano 100 un danno, poi ricevono comunque un forfait di 1.000 dall’altra compagnia e questo ha favorito il distacco tra esborsi effettivi e forfait percepiti, con conseguente minore controllo sui danni, aumento del costo medio dei sinistri e quindi dei forfait (stabiliti annualmente).

RISARCIMENTO DIRETTO SOLO PER I DANNI A COSE – Catricalà, nella sua relazione al Senato del 12 ottobre scorso, in qualità di Presidente dell’Antitrust, aveva indicato tra gli svariati rimedi per la crisi del settore RC Auto, anche l’esclusione dei risarcimenti delle lesioni dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto, che funzionerebbe meglio confinata ai danni ai veicoli e alle cose. Ed è probabilmente l’esperienza tecnica dell’ex Garante della Concorrenza e del Mercato che ha portato nella bozza del decreto liberalizzazioni, di imminente pubblicazione, l’estromissione del riferimento alle lesioni del conducente dall’art. 149, co. 2 del codice delle assicurazioni private. Ciò si tradurrebbe, in sostanza, in una riduzione drastica dell’applicazione del risarcimento diretto, che verrebbe limitato, tra i casi di scontro tra due soli veicoli a motore immatricolati in Italia, ai soli danni materiali. Se la norma verrà pubblicata così com’è, gli assicurati coinvolti in incidenti stradali a due sole vetture, potranno appoggiarsi alla propria compagnia solo per i danni ai veicoli e alle cose, mentre per le lesioni dovranno chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile. In realtà non si tratta di una perdita di diritti per i danneggiati, perché questi saranno senz’altro meglio assistiti da consulenti legali privati, i quali non hanno alcun conflitto di interessi e che verranno pagati come voce di danno dall’assicurazione che risarcisce le lesioni alla persona. Sarebbe infatti più auspicabile, per gli assicurati, non trovarsi più a gestire in prima persona i propri sinistri, in un rapporto di dubbia fiducia con un’impresa assicuratrice che pur mostrandosi dalla loro parte, deve comunque contenere il più possibile il risarcimento. Ciò vale soprattutto per i danni fisici che sono più difficili da quantificare e necessitano di competenze tecniche che i danneggiati non hanno.

SCOMPARE IL CONTRASSEGNO
–  Nella bozza di decreto compaiono altre novità importanti, che riguardano principalmente la lotta alle frodi e il problema della mancanza di concorrenza. Anche qui si vede la mano dell’ex Garante Catricalà. Nell’indagine dello scorso ottobre era stato evidenziato come fosse necessario spingere le compagnie a una maggiore responsabilizzazione nel contrasto alle frodi. Così nel pacchetto Rc Auto contenuto in decreto, dovrebbero arrivare anche obblighi per tutte le compagnie di compilare una relazione annuale sul contrasto alle frodi, e correlativamente vi sarà un ampliamento dei poteri dell’ISVAP di controllare l’operato di ogni impresa in tal senso. Sempre per contrastare le frodi, nella bozza viene indicata la possibilità per le compagnie di operare riduzioni dei costi dei premi in cambio di collaborazione, nello specifico gli assicurati potranno ottenere sconti se permetteranno un’ispezione del veicolo (utile per evitare danni falsi) prima della stipula del contratto e acconsentiranno a installare la “scatola nera” (come già avviene oggi). Inoltre è prevista l’imminente dematerializzazione dei contrassegni delle polizze Rc Auto. La regolarità dell’assicurazione risulterà da sistemi elettronici e banche dati, nonché da dispositivi di rilevamento a distanza che potranno effettuare i controlli in occasione dei semplici rilevamenti sulla velocità di routine. Nella bozza di decreto vengono poste scadenze per questa ulteriore rivoluzione che promette di porre un decisivo freno al fenomeno in aumento delle polizze contraffatte. Infine, sul piano della concorrenza, il decreto rafforzerà il divieto di esclusiva delle agenzie: stando alla bozza, ogni intermediario dovrà obbligatoriamente vendere i prodotti vita o danni di almeno due diverse compagnie.

di Antonio Benevento

1 Commento

  1. Piero Manzanares

    Qui di seguito la bozza sulle liberalizzazioni che riguardano il nostro settore:
    Art. 35 – (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)
    1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
    2. L’Isvap definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
    3. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.
    Art. 36 – (Repressione delle frodi)
    1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` tenuta a trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
    2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
    Art. 37 – (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)
    1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
    Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
    2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate l e seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
    3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è
    trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
    Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
    d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
    Art. 38 – (Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)
    1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla seguente: «invalidità»;
    2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
    Art. 39 – (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
    1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
    2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
    3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

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