Liberalizzazioni. Votata la fiducia al senato. Ora si passa alla Camera.

Ecco uno stralcio dell’art. 32 del decreto liberalizzazioni cosi come ricostruiuto dagli uffici di CNA.

3-bis. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ’’In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente’’.

3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Il senatore de Lillo, grazie ad un fattivo lavoro del collega Luigi Zito, aveva presentato tre emendamenti d’aula concertati con il Segretario del SISMA e l’Avv. Perrini. Eccoli di seguito:

32.400

DE LILLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatta salva la disposizione, di cui all’art. 98, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, per la quale è vietato sottoporre la persona danneggiata a radiazioni ionizzanti il cui utilizzo a fini medico legali è sanzionato ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo in parola, con la reclusione da due a cinque mesi e con l’ammenda da 10000 a 50000 euro. Sono altresì nulli eventuali provvedimenti in contrasto con i contenuti della Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la Direttiva 84/466/Euratom. È fatta salva in ogni caso la facoltà di procedere all’accertamento dei reliquati di natura permanente mediante l’utilizzo di corretta criteriologia medico legale con particolare riferimento all’accertamento clinico dei postumi della lesione anche di natura soggettiva».

32.401

DE LILLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2, dell’articolo 139, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti clinicamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”».

32.402

DE LILLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2, dell’articolo 139, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”».

Non sono purtroppo serviti.

Ci abbiamo provato:  quanto abbiamo appreso la notizia, il 14 febbraio, non era facile ribaltare quello che era un blitz delle assicurazioni . Abbiamo incontrato  con Gianmarco Cesari, legale dell’associazione Familiari Vittime della Strada,  l’On. Francesco Boccia per la questione delle macropermanenti che ha ben compreso anche il tema dei formulati al senato sulle lesioni lievi. Ma…. Su suggerimento dell’amico Giampaolo abbiamo incontrato lo stesso giorno il gentilissimo assistente del Senatore Amato. Ci siamo visti con il Dott. Zinno, segretario del Sismla, per concordare una linea di azione e diffondere la loro lettera il più possibile. Ora il provvedimento passa alla Camera ed è dato in votazione per il 19. Ci proveremo ancora documentando la nostra attività insieme ad altri. Poi faremo le valutazioni. Bisogna essere però realisti. Modificare la norma significa cambiare equilibri importanti di tutto il decreto.  E’ poi partita una una macchina mediatica potente dove è quasi impossibile entrare e dire qualcosa di contrario al “mainstream”. Abbiamo visto le solite iniziative demagogiche del Senatore di turno. La storia si ripete.

2 Commenti

  1. DANIELE ZARRILLO

    in Francia non si paga il colpo di frusta…
    In Francia c’è una “franchigia” sul danno alla persona (?!?)

    Tutto vero, o in gran parte…

    Vero anche che in Francia la temporanea vale circa tre volte tanto quella italiana, ma noi ci ricordiamo solo di quello che fa comodo…

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  2. Nicola

    Vero anche che in Francia ci sono 1/4 o 1/5 di feriti.

    Cioe’ circa 200/250000 contro un milione dei nostri.

    Quindi: o gli italiani hanno il collo piu’ fragile, oppure ci sono altre
    spiegazioni.

    Risposta

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