Convegno di CNA professioni a Milano.

Il CUPSIT parteciperà al seguente convegno di CNA professioni con un proprio stand informativo e per le iscrizioni.

Professioni e Regolamentazione

Le attività professionali non regolamentate tra legislazione nazionale e  legislazione concorrente. Normazione dei nuovi profili professionali e certificazione delle competenze.  22 marzo 2012, ore 9.00 Palazzo Affari ai Giureconsulti

Un luogo “rappresentativo” che identifica la città di Milano come la metropoli per eccellenza delle attività professionali, ed è per questo che CNA Professioni presenta al suo pubblico, alle istituzioni e agli operatori della comunicazione, la sua piattaforma  organizzativa e programmatica.

Preghiamo tutti coloro che intendono partecipare di confermare la loro presenza
inviando mail al seguente indirizzo: info@cnalombardia.it

2 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Ottima iniziativa e nel confronto, speriamo che tutti possano concorrere e dare, un valido contributo utile e mirato a, dare dignità e riconoscimento giuridico a tante professioni tanto apprezzate dagli utenti e consumatori, professioni che da tanti decenni ormai, si sono perfettamente strutturate e consolidate nel mercato, ma non ancora riconosciute dallo Stato per pura inerzia e disinteresse, pur avendone percepito da sempre, le tasse.

    Risposta
  2. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    da wwww.oua.it:
    COMUNICATO STAMPA, DE TILLA, OUA:
    “LA GIUSTIZIA È UN BENE PUBBLICO LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È UN SISTEMA INCOSTITU-ZIONALE DI PRIVATIZZAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI”. L’OUA HA PIENA FIDUCIA NELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DAL PROSSIMO CONGRESSO FORENSE STRAORDINARIO CHE SI APRE A MILANO IL PROSSIMO 23 E 24 MARZO SI PROFILANO ULTERIORI INIZIATIVE CONTRO LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
    A due giorni dall’inizio dei lavori del Congresso Straordinario Forense a Milano (23 e 24 marzo), il pre-sidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, sottolinea i dati fallimentari della mediaconciliazione obbligatoria, l’unicità di questo modello nel panorama europeo e l’attesa per le decisioni sull’incostituzionalità del si-stema e sulla difformità rispetto ai principi comunitari: «L’Avvocatura ha fiducia nelle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea sull’obbligatorietà della media conciliazione. Dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore non sono più di tremila le conciliazioni effettivamente realiz-zate nel Paese con la procedura di obbligatorietà, con notevoli costi e pregiudizi al diritto di accesso alla giustizia sancito dall’art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la sal-vaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali. «Guardando fuori dal nostro Paese – conti-nua – il dato è chiarissimo: le procedure di conciliazione stragiudiziale che si collocano al di fuori del processo non assumono in nessun ordinamento – tranne casi di scarsa valenza – il carattere della obbli-gatorietà, proprio per evitare una crescita selvaggia ed incontrollata di forme private e amministrate di conciliazione/mediazione, offerte da enti e associazioni privati su base tendenzialmente concorrenziale e in assenza di qualunque connessione con il processo giurisdizionale. Comunque in quei sistemi che prevedono la conciliazione stragiudiziale, sempre facoltativa, viene data massima attenzione ai profili relativi alla selezione del conciliatori, alla loro qualificazione e professionalità. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tema dei controlli sui tempi e sui costi delle procedure, oltre che sulla qualità del loro svolgimento e del loro esito finale. E comunque in ogni caso le esperienze comparatistiche in-segnano che sia nella conciliazione giudiziale che in quella stragiudiziale le controversie di un certo valore o di particolare complessità non possono che avere il Giudice quale naturale interlocutore fin dall’avvio della controversia». «Si sono ignorati i contenuti della Direttiva Europea e lo stesso testo della legge delega – spiega, ancora, il presidente dell’Oua – e nonostante il parere contrario, a suo tempo, espresso dalla Commissione Giu-stizia del Senato, e in dispregio al dettato costituzionale, è in vigore un sistema:
    -che fissa, senza alcun criterio di logicità, ma solo con un intento falsamente deflattivo, l’obbligatorietà della media-conciliazione obbligatoria per una serie indiscriminata di controversie, che rimarranno, di conseguenza, paralizzate almeno per un anno, con ulteriore discredito della giustizia e, quindi, dell’avvocatura, oltre che un accresciuto senso di frustrazione per i cittadini e di loro sfiducia verso le istituzioni;
    -che non richiede che il mediatore -fra l’altro chiamato a formulare una proposta di notevole rilevanza sul piano processuale -sia un soggetto dotato di adeguata preparazione giuridica;
    -che infine -ciliegina sulla torta- affida a questa imprecisata e ibrida figura il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino (ammesso che abbia avuto l’accortezza di avvalersene, vista la sua non obbligato-rietà), oltre a poter incidere, influenzandolo nella scelta, sui suoi diritti sostanziali. «L’avvocatura, in tutte le sue componenti istituzionali, politiche ed associative -conclude de Tilla- ha avanzato diverse proposte, ha approvato univocamente documenti affinché si elimini l’obbligatorietà della media-conciliazione e ipotizzando scelte alternative, più efficaci. Ma fino ad oggi c’è stato assoluto silenzio. A pochi giorni dall’entrata in vigore del sistema anche per le materie fino ad ora escluse, con-domini e incidenti, a Milano si apre una sessione straordinaria del Congresso Forense (23 e 24 marzo), in quella sede l’avvocatura riaffermerà la propria opposizione a un sistema fallimentare e nel contempo esporrà le proprie analisi e offrirà delle soluzioni concrete per intervenire sui problemi della giustizia. Altri, infatti, sono i rimedi per ridurre i tempi dei processi e smaltire l’arretrato: reale (e veritiera) attua-zione del processo telematico in tutti gli uffici giudiziari; reale (e veritiera) applicazione delle prassi virtuose già sperimentate in alcuni tribunali; previsione di manager della giustizia ed eliminazione degli sprechi: incremento delle risorse economiche (senza alcun indebita trattenuta del contributo unificato da parte del Ministero dell’Economia); di varo di una legge delega al Governo per la riforma e l’implementazione dei giudici laici».
    IL MANIFESTO: “LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA,
    ECCO PERCHÈ E’ INCOSTITUZIONALE IN SEI PUNTI”
    1. perché determina un più difficile accesso alla giustizia per il cittadino;
    2. perché determina un ulteriore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice;
    3. perché determina un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino;
    4. perché costituisce un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite;
    5. perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande;
    6. perché prevede la formazione di una proposta di conciliazione da parte del conci-liatore, senza il consenso di entrambe le parti, che può avere ricadute pregiudi-zievoli nel giudizio di merito anche per chi non ha portato il consenso e non in-tende far ricorso alle procedure stragiudiziali di mediaconciliazione
    Roma, 21 marzo 2012

    p.s. Io aggiungerei pure, il mediatore civile, neanche giura, non è un pubblico ufficiale, ma il GIUDICE eventualmente evocato successivamente, DEVE tener conto dell’operato di un privato cittadino, il mediatore civile, il giudice nella sua sovranità assolutamente indipendente, opera e giudica in nome e per conto dello STATO, liberamente, nella sua indipendenza e non può e non deve tener conto, nel giudicare in nome del popolo italiano, dell’operato di un privato cittadino neanche minimamente pubblico ufficiale. Il CTU quando giura, lui si ha la capacità giuridica di far conciliare le parti, sia nelle consulenze normali, sia nel caso delle ATP.
    Privatizzare LA GIUSTIZIA nelle mani di alcuni soggetti, significa che lo STATO rinuncia al DIRITTO e abdica, provocando e facilitando il caos ed altri, spregevoli e disgustosi fenomeni.

    Risposta

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