Rc Auto: l’ultimo affondo delle lobby – Sicurauto

Rc Auto: l’ultimo affondo delle lobby – 

Articolo a cura di www.sicurauto.it

Una risoluzione della Commissione Finanze dà impulso alla riforma della Rc Auto: in arrivo le nuove tabelle e altre novità importanti

Si erano dati appuntamento a settembre, i membri della VI Commissione della Camera (Finanze), per discutere di alcuni punti cruciali sulla prossima introduzione di profonde innovazioni nel settore Rc Auto. In particolare, torna di stringente attualità l’emanazione del D.P.R. recante le famigerate nuove tabelle per i risarcimenti delle lesioni da incidente stradale superiori al 9% di invalidità permanente, che dovrebbe portare la tanto vagheggiata “unificazione” degli importi, almeno dal punto di vista territoriale. Altri punti caldi da discutere riguardano i termini per la denuncia di sinistro, attualmente fissati in due anni, come previsto dal codice civile, e la c.d. “riparazione in forma specifica”, ovvero l’utilizzo di carrozzerie convenzionate per la riparazione delle auto. La discussione in Commissione Finanze è iniziata il 6 settembre scorso, sulla base dei rilievi presentati da parlamentari di PD (Gutgeld – Causi), PDL (Bernardo) e Scelta Civica (Sottanelli, Zanetti, Sberna), concentrati in una risoluzione, la n. 7/00060. Detti rilievi appaiono, ad essere ottimisti, di stampo “cerchiobottista”, volendo da un lato rappresentare il punto di vista di cittadini, assicurati, Vittime della Strada, dall’altro, ad una attenta lettura, sembrano decisamente tendere una mano alle compagnie di assicurazione, paventando soluzioni che ricalcano le richieste di queste ultime.

LE NUOVE TABELLE PER I RISARCIMENTI DEL DANNO BIOLOGICO – Il problema politicamente più sentito e acceso è quello inerente l’emanande tabelle per i risarcimenti delle “macrolesioni”, ovvero le lesioni pari o maggiori di 10 punti di invalidità permanente. Attualmente l’art. 138 del codice delle assicurazioni private, che prevedeva l’emanazione di tabelle di legge applicabili a livello nazionale, per i risarcimenti da “macrolesioni”, è rimasto lettera morta. Nel frattempo in tutta Italia hanno acquisito una dignità “paranormativa” le tabelle redatte dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano, che sono considerate “generose” nei confronti dei danneggiati -e perciò poco amate- dalle imprese assicuratrici. Il problema è che più di una volta il Governo ha cercato di introdurre le tabelle previste dall’art. 138 cod. ass. priv., scatenando l’ira dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada (AIFVS) e degli operatori di settore che agiscono in difesa dei danneggiati. Peraltro a bocciare i precedenti schemi di D.P.R. Contenenti le nuove tabelle era stato anche il Consiglio di Stato che aveva ammonito il Governo per l’utilizzo di coefficienti di calcolo troppo bassi e quindi penalizzanti nei confronti dei danneggiati.

LE RACCOMANDAZIONI “DI FACCIATA” DELLA RISOLUZIONE – Il primo dei punti con i quali la risoluzione in discussione alla Commissione Finanze della Camera dovrebbe impegnare il Governo, è sintomatico dell’atteggiamento pilatesco e “di facciata” dei firmatari: questi vorrebbero invitare il Governo non già, come richiesto dall’AIFVS e dal Movimento 5 Stelle, ad adottare le Tabelle del Tribunale di Milano rendendo legge una prassi unificata, ma a “rendere chiare le motivazioni che fanno emergere alcuni scostamenti fra le nuove tabelle recate dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica e quelle del Tribunale di Milano”. Al punto 2) poi, la risoluzione esprime in modo ancor più vago il suo intento, impegnando il Governo aconiugare riduzione dei costi e diritti delle Vittime della Strada, limitandosi quindi, di fatto, ad enunciare un problema ben noto a chiunque conosca il settore. Anche il punto 5), con il quale la risoluzione suggerisce al Governo di tenere conto dei rilievi del Consiglio di Stato, appare praticamente superfluo. Più interessante il punto 1) – seconda parte, che invita il Governo a includere nelle tabelle anche il danno da morte del congiunto. Naturalmente anche qui il rispetto dei diritti dei danneggiati potrebbe apparire tenuto in considerazione, ma se si legge tra le righe, si capisce che laddove il Governo dovesse introdurre parametri di legge per questo tipo di danni, non verrebbero più applicati quelli previsti dalla Tabelle del Tribunale di Milano, che sono anche sotto questo profilo considerati “vicini” alle esigenze dei danneggiati e invisi alle imprese assicuratrici.

LA DENUNCIA DI SINISTRO ENTRO 3 MESI – Se sulle tabelle le raccomandazioni della risoluzione al vaglio della VI Commissione della Camera sembrano barcamenarsi tra interessi dei danneggiati e interessi economici delle imprese assicuratrici, su altri aspetti il gioco riesce meno bene. Nelle lunghe premesse la risoluzione definisce “del tutto illogico” prevedere un termine prescrizionale di due anni per rivendicare i propri diritti risarcitori. Più congruo tre mesi, tagliano corto i firmatari. Due anni, come previsto dall’art. 2952 del Codice Civile, è un termine così lungo che i truffatori hanno tutto il tempo di inventare sinistri “vecchi” e truccare le carte, restando troppo difficile per le compagnie solventi l’accertamento dei fatti. Anche se fosse, resta il fatto che un danneggiato che non si rendesse conto dei danni subiti entro tre mesi, o che dimenticasse di fare denuncia, o peggio sbagliasse ad inviare la denuncia, perderebbe ogni diritto. E ciò trasformerebbe un cospicuo numero di risarcimenti, destinati a soggetti sbadati, disorganizzati, o poco attenti, in guadagno netto delle compagnie. Non pare in realtà niente affatto congrua una riduzione del termine prescrizionale da due anni a tre mesi. Probabilmente 2 anni sono troppi, ma 3 mesi sarebbero troppo pochi… E sembra un regalo, peraltro richiesto da anni, alle imprese assicuratrici. Per quanto immaginarlo come un regalo, ovvero un atto gratuito, è già un esercizio di ottimismo.

LA RIPARAZIONE IN CARROZZERIE CONVENZIONATE – Altrettanto “filoassicurativo” poi, è il rilancio senza se e senza ma della c.d. “riparazione in forma specifica”, ovvero della riparazione a spese della compagnia assicuratrice, ma nelle carrozzerie da questa indicate. Si tratta di un tema vecchio: le compagnie dicono che le carrozzerie convenzionate impediscono le frodi, ma intanto così ottengono di controllare (e abbassare) i costi di riparazione, impongono al danneggiato un artigiano che non conosce e con il quale non ha alcun rapporto economico. D’altro canto i danneggiati, pur preferendo la possibilità di scegliersi il carrozziere, sono tentati dalla possibilità di non dover anticipare nulla e avere la riparazione in tempi brevi. C’è un’oggettiva convergenza di interessi e questo fa presagire che “il matrimonio si farà”. Sempre che il terzo incomodo, che sono i carrozzieri, non riescano a sventare ancora una volta l’introduzione di norme che, di fatto, li penalizzerebbero pesantemente, obbligandoli a convenzionarsi e a lavorare sottocosto per sopravvivere. In ogni caso la risoluzione invita il Governo ad adottare iniziative volte a rendere estremamente conveniente la previsione in polizza della riparazione in forma specifica. Staremo a vedere.

UNA RISOLUZIONE OPACA: CUI PRODEST? – Fermo restando che la VI Commissione della Camera sta ancora discutendo in questi giorni sulla risoluzione da presentare al Governo, sembra che quel passaggio in Parlamento che le norme Rc Auto devono fare, per impedire arbìtri da parte dell’Esecutivo, non stia servendo a molto. In tempi di larghe intese, tutti sono d’accordo e quindi nessuno si prende responsabilità politiche nei confronti dei cittadini/elettori. Il timore, giustificato da anni di politiche filoassicurative senza alcun vantaggio per gli assicurati, è che la compressione dei costi risarcitori, e quindi dei diritti dei danneggiati, non si traduca in riduzione degli esosi costi dei premi, ma solo in miglioramenti dei bilanci dei grandi gruppi assicurativi che operano sul nostro mercato.

CARROZZIERI IN RIVOLTA – “Alla Camera, in commissione Finanze, c’è chi vuole introdurre il risarcimento specifico nel settore Rc auto. Se questo progetto si concretizzasse, tutti i Carrozzieri, indipendenti e fiduciari, ne pagherebbero le conseguenze: incassi ridotti al lumicino. A beneficio delle Assicurazioni, che ne trarrebbero vantaggi enormi”Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri (la Federazione dei Carrozzieri indipendenti), lancia l’alllarme. Ecco chi sono i tre parlamentari lobbyisti che, dietro pressioni (lecite) delle Assicurazioni, intendono introdurre il risarcimento specifico: un rampante economista renziano targato McKinsey; un deputato di Scelta civica, di professione agente generale della Vittoria; un pidiellino  già proprietario di una “agenzia di pubblicità specializzata in comunicazione di impresa”. Questi tre parlamentari hanno approntato un’incredibile mozione/risoluzione parlamentare che richiede al Governo di esaudire tutti i desideri delle imprese assicurative: dalla spudorata ripresa del decreto ammazza risarcimenti, incredibilmente esteso anche ai danni da morte, alla riesumazione del famigerato progetto contro gli artigiani indipendenti, pomposamente mascherato sotto il nome di risarcimento in forma specifica. Denuncia Davide Galli di Federcarrozzieri: “Gli artigiani indipendenti (ma anche i fiduciari che lavorano per una o due Compagnie) sono in serio pericolo, e dovranno ricordare ai lobbisti travestiti da legislatori che le norme auspicate dalle assicurazioni sono prive di senso. Per due motivi. 1) In Rc auto, i danni si risarciscono e non si indennizzano; pertanto non si può limitare per legge il risarcimento che spetta al danneggiato poiché il diritto a essere risarcito nasce dal Codice civile e non dai contratti assicurativi. 2) La denuncia di sinistro (che va fatta dall’assicurato alla propria Assicurazione) non ha nulla a che vedere con una richiesta di risarcimento del danno (che viene fatta dal danneggiato, soggetto distinto dall’assicurato). E solo la richiesta danni che interrompe i termini prescrizionali previsti dal Codice civile all’articolo 2947 c. 2. Inoltre la mancata o tardiva denuncia di sinistro è già discip linata dall’art. 1913. L’art. 2952 stabilisce tutt’altro, e cioè la generale prescrizione biennale vigente in materia assicurativa”.

di Antonio Benevento

Articolo a cura di www.sicurauto.it

1 Commento

  1. Francesco Spampinato

    le lobby assicurative riusciranno, anche stavolta, nel loro intento, che è quello di distruggere un sistema collaudato da anni, sulla pelle di tutti !

    Risposta

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