Illegittima e vessatoria la penale nel caso di revoca del mandato alla società di infortunistica. Sentenza del tribunale di Venezia

Un professionista generalmente opera su mandato fiduciario evitando di “contrattualizzare” il rapporto con il Cliente  (Vittima della Strada), il quale potrebbe, all’atto della sottoscrizione, essere in una situazione in cui regnano ampie asimmetrie informative derivanti da ansie, dolori, malattia, perdita di un congiunto.

Vi sono dei casi, come il seguente, in cui il Tribunale di Venezia ha considerato vessatorie alcune penali in caso di revoca.

Si tratta della sentenza di un Tribunale in un distretto dove sono radicate alcune esperienze simili.

Si invitano gli operatori che usano definire il rapporto con il cliente tramite un contratto a tenere seriamente in considerazione tale pronuncia.

Non è e non sarà il primo caso alla nostra attenzione, anzi presto ne pubblicheremo un altro.

Tribunale di Venezia, GU Bianchi, ordinanza 12 gennaio 2015 (clicca qui) Fonte: Unarca 

Il “contratto” e la contestata clausola (clicca qui) Fonte: Unarca

 

1 Commento

  1. Longo Oronzo

    Salve, sono il titolare di una Agenzia Infortunistica Stradale con sede in Foggia, in merito alla sentenza dell’adito Giudice, credo che lo stesso sia stato abbastanza “giusto” nel riconoscere al collega solo € 800,00 + iva a fronte di una assistenza prestata al suo assistito di un solo mese, normalmente nel 1° mese di mandato un patrocinatore effettua lo studio della pratica ed invia la/le lettera/e di mora, pertanto richiedere € 4.000,00 per la revoca del mandato, oltretutto su un danno da micro-permanente sembra eccessivo.
    Al fine di non cadere nello stesso errore del collega “RA Srl” consiglio ai colleghi, in caso di revoca mandato, di richiedere quanto riportato nelle tabelle dei compensi legali, d’altronde, varie sentenze hanno equiparato il lavoro dei patrocinatori stragiudiziali a quello degli avvocati, per la parte stragiudiziale della vertenza.

    Risposta

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