LEGGE 27 – 24 marzo 2012 – Liberalizzazioni

TESTO-COORDINATO-DEL-DECRETO-LEGGE-24-gennaio-2012-n.-1

Art. 29-34  – Assicurazioni

All’articolo 29:

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. L’ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute»;

il comma 2 e’ soppresso;

nella rubrica, le parole: «e risarcimento in forma specifica» sono soppresse.

All’articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «e’ tenuta a trasmettere all’ISVAP,»sono inserite le seguenti: «pena l’applicazione di una sanzione amministrativa definita dall’ISVAP,»;

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

All’articolo 31:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto-legge,» sono inserite le seguenti: «avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)» e dopo le parole: «loro sostituzione» le parole: «o integrazione» sono soppresse;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati» e il terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Gli iscritti nell’elenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.»;

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3».

All’articolo 32:

al comma 1, nell’ultimo periodo, le parole da: «i costi sono a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita’ sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilita’ in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ per assicurare l’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e’ definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione»;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e’ effettuata» la parola: «anche» e’ soppressa;

al comma 3, lettera a), capoverso 1, le parole: «, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno» e il quarto periodo e’ soppresso;

al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e» sono sostituite dalle seguenti: «l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: “Banca dati sinistri” sono aggiunte le seguenti: “e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati”;

b) al comma 1, le parole: “e’ istituita” sono sostituite dalle seguenti: “sono istituite” e dopo le parole: “ad essi relativi” sono aggiunte le seguenti: “e due banche dati denominate ‘anagrafe testimoni’ e ‘anagrafe danneggiati'”;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalita’ e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorita’ giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche’ gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali”.

3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entita’, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita’ di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte».

All’articolo 33, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”».

All’articolo 34, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3-bis. L’ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalita’ operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3-ter. L’ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet».

Dopo l’articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). – 1. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro”.

Art. 34-ter (Certificato di chiusa inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore). – 1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 150 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 150-bis (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. E’ fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta”».

5 Commenti

  1. Gianni Bertellini

    non capisco la differenza tra comma 3 ter e comma 3 quater

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  2. Luigi

    Si chiudono i rubinetti..

    Dalla prossima settimana, le compagnie pagheranno solo con valanghe di esami strumentali…CHE RISPARMIO!!!

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    1. Claudio

      Ma tutto ciò non vi sembra in contrasto con il “decreto 3 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.211 dell’11 settembre 2003?
      Alla voce “Colonna Vertebrale”(rachide cervicale) testuali parole: esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo: fino a 2 %; mentre da 2 a 4% se strumentalmente accertati.

      Risposta
  3. DANIELE ZARRILLO

    “…da cui risulti visivamente o strumentalmente…”
    Foto delle lesioni del nostro? Sofferenza plateale?

    Risposta
  4. Claudio

    ma poi legittima è la domanda di Gianni… quale dobbiamo prendere in considerazione dei due comma 3!!!

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