Bocciata la mediazione obbligatoria

Corte Costituzionale: bocciata la mediazione obbligatoria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Roma, 24 ott – La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Lo comunica la Consulta in una nota.

Com-Tri

(RADIOCOR) 24-10-12 12:17:58 (0214)PA 5 NN

11 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT), cittadino europeo

    Caldo caldo, dal sito di LIBERTIAMO:
    http://www.libertiamo.it/2012/10/24/giustizia-consulta-dichiara-incostituzionale-la-mediazione-civile/
    – La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità, per eccesso di delega legislativa, delle norme che hanno introdotto la media-conciliazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione.
    “La Corte costituzionale – si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Consulta – ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.
    “Non ho letto la sentenza però ne prendo atto. Sottolineo che stiamo parlando di una delega del precedente governo – ha commentato il ministro della Giustizia Paola Severino -. Avevamo già avviato un dibattito con gli avvocati sul tema – ha aggiunto – comunque la Consulta ha bocciato solo la parte relativa all’obbligo, rimane quindi la mediazione facoltativa, sulla quale ci concentreremo”.
    NDR: Perche rendere complicato ciò che è semplice? Era ben chaira la Direttiva Europea di riferimento: Caro cittadino, ti do una nuova arma per difendere i tuoi diritti, utilizzala se vuoi, quando vuoi, e non cè nessun obbligo ad utilizzarla. Perchè Alfano ha fatto di tutto per renderla obbligatoria, in dispregio della superiore Direttiva Europea……perchè….?
    La vera Massoneria, quella originale, quella antica, quella etica, quella illuministica, si prefiggeve si prefigge, la felicità e il benessere a 360 gradi, di tutti i cittadini, e non, solo i alcuni.
    Indubbiamente, la mediazione civile obbligatoria, con costi veramente propibitivi, era ed è, insieme ad altre manovre trasversali, una macchinazione per allontanare il cittadino dalla GIUSTIZIA, fiaccandolo nello spirito e di conseguenza nella psiche e nel corpo, proprio quella giustizia, quell’alimento di cui abbiamo maggiormente più bisogno, oggi più che mai, e che da De Gasperi in poi, piano piano, ci hanno privato sempre di più, affamandoci sotto tutti i punti di vista, al fine di costrigerci, ormai indeboliti, ad occupare tutta la nostra giornata, a procacciarci un tozzo e basta, e così deboli, sfido chiunque, riuscire a chiedere il rendiconto al POTERE, lo scontrino fiscale. Più siamo lontani dalla cima della piramide, più restiamo ignoranti, meno leggiamo, meno studiamo, meno conoscenza, meno scienza, meno coscienza sociale, più egoismo, più isolazionismo, più qualunquismo, più diffidenza (vedi “La piramide di Maslowf”). Che fatica oggi, essere UOMINI, e fortunatamente NOI siamo tantissimi, loro sono pochissimi… ma gli conviene?

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  2. Luigi

    Caro Alfano, chi risarcirà i cittadini per tutte le leggi incostituzionali approvate dal PDL (il PD fingeva di dormire, ma era complice), che puntualmente la Consulta ha dovuto correggere o cancellare?

    Per quei giudici costretti ad eccepire in questi mesi di calvario, il mancato tentativo di conciliazione (fortunatamente in molti si erano attivati a riparo del danno), facendo perdere tempo e soldi ai danneggiati della RCA, che cosa ha da dire?

    Tutti quei ministri con già alle spalle anni di pratica forense (avvocati), non conoscevano la costituzione?

    Perchè tutti questi errori?

    Bocciata la mediazione obbligatoria per eccesso di delega (e di incompetenza), i ministri che risiedono tutt’ora in parlamento dovrebbero riflettere, in particolar modo in questi giorni, del perchè l’avvocatura in Italia sia in declino.

    Non ci saremmo mai aspettati che un parlamento pieno di avvocati ci riempissero di leggi ingiuste e incostituzionali, sicuramente altre lobby hanno avuto la meglio in quei giorni di decisione…

    Riflettiamo tutti…

    …ci vediamo (a breve) alle elezioni!!

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  3. Mirko Melozzi

    ..per una volta si può dire, Giustizia è fatta!

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  4. Luigi

    Al guardasigilli On. Severino,
    chieda a suo figlio se la mediazione stesse funzionando!
    Anzi chieda a suo figlio se e perchè le compagnie in comune accordo in questi mesi hanno disertato i tavoli di conciliazione!

    Qui non funziona niente!

    Non era meglio formare nuovi giudici al posto dei mediatori? ..a turno nei tribunali, le udienze le avrebbero potute fissare anche di sera per smaltire l’arretrato!!!

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  5. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Doveroso ringraziare costoro, che hanno ben confezionato il ricorso alla Corte Costituzionale:
    OUA. COMUNICATO STAMPA. GIUSTIZIA, PER LA CONSULTA È INCOSTITUZIONALE LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: GRANDE VITTORIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DELL’OUA
    MAURIZIO DE TILLA, OUA: “LA CONSULTA DÀ RAGIONE ALL’OUA E AGLI ORDINI E ALLE ASSOCIAZIONI FORENSI: L’OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE È INCOSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA. SI BLOCCA COSÌ IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE. ORA LA BATTAGLIA CONTINUA CONTRO L’AUMENTO DEI COSTI PER I CITTADINI, L’ELIMINAZIONE DEL FILTRO IN APPELLO E IL TAGLIO DI OLTRE 1000 UFFICI GIUDIZIARI. IL MINISTRO SEVERINO DEVE TENER CONTO DI QUESTA DECISIONE E DI TUTTE QUESTE NOSTRE PROPOSTE E APPROFONDIRE IL DIALOGO CON GLI AVVOCATI CHE DEVE ESSERE APERTO E A TUTTO CAMPO. L’AVVOCATURA HA SEMPRE RAGIONE QUANDO INVOCA IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE. BASTA CON LE RICETTE SBAGLIATE, È GIUNTO IL MOMENTO DELLE VERE RIFORME PER RIDURRE I TEMPI DEI PROCESSI E RENDERE EFFICIENTE LA MACCHINA GIUDIZIARIA”. È di pochi ore fa la notizia dell’accoglimento da parte della Corte Costituzionale del ricorso presentato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua e da diversi Ordini e associazioni forensi contro la media conciliazione obbligatoria.
    Per il presidente dell’organismo di rappresentanza politica degli avvocati, Maurizio de Tilla, in prima linea in questa battaglia, «questa è una bella giornata, all’indomani di una grande manifestazione che ha visto sfilare molte migliaia di avvocati per le vie di Roma, che chiedevano a gran voce di modificare un sistema fallimentare nei risultati (oltretutto con uno scarso gradimento tra i cittadini) e incostituzionale. I fatti, ora, ci danno ragione su tutta la linea, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Consulta che “ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”». «L’obbligatorietà e i costi alti – continua il presidente Oua – costituivano un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione. La media-conciliazione obbligatoria è figlia di diverse forzature nel suo iter di approvazione e dell’assoluta indifferenza ai richiami delle Commissioni Parlamentari che chiedevano decise e forti correzioni. Ma anche di una concezione sbagliata dei sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, unica nel panorama europeo, partorita nelle stanze del ministero di Giustizia del precedente Esecutivo, senza la necessaria consultazione con l’avvocatura. Questa sistema ha solo alimentato un mercato “drogato” di scuole di formazione per mediatori e di società di conciliazione nate ad hoc, senza i dovuti criteri di qualità. Tutti aspetti che abbiamo denunciato più volte, spesso senza la dovuta attenzione dei mezzi di comunicazione».
    «Ora è giunto il momento di approfondire il confronto – conclude de Tilla – e di puntare davvero su sistemi moderni di soluzione alternative alle controversie, con criteri di qualità e rigore e senza dissimulate privatizzazioni dei diritti. Non solo: il ministro Severino deve tener conto di questa decisione e avviare un dialogo aperto e a tutto campo sulle proposte dell’avvocatura, che ha sempre ragione quando invoca il rispetto della Costituzione. Anche, in questa occasione prendiamo un impegno ulteriore come Oua: la battaglia continua contro l’aumento dei costi per i cittadini, per l’eliminazione del filtro in appello e il taglio di oltre 1000 uffici giudiziari. Basta con le ricette sbagliate, è giunto il momento delle vere riforme per ridurre i tempi dei processi e rendere efficiente la macchina giudiziaria». Roma, 24 ottobre 2012

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  6. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Class Action contro Alfano e contro il Governo e in tutti i casi di eccesso di delega. E’ ora di finirla!
    Responsabilità Civile del Pubblico Amministratore!

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  7. Luigi

    Anche se contento di quanto deciso dalla consulta, mi stringo vicino a chi nella mediazione ha investito tempo e molto denaro..

    Ovviamente tale istituzione se migliorata, incentivata, potenziata, potrà senzaltro avere futuro.. dovrà però necessariamente esserci una convenienza per chi vorrà usufruirne, altrimenti rimarrà abbandonata a se stessa come con gli ATP (sicuramente molto più valido).

    I pessimisti già temono qualche manovra del governo per tappare la falla, e soprattutto difendersi dalle società rimaste con il cerino in mano. Abbiamo dimostrato nuovamente agli investitori (soprattutto esteri) che il nostro paese è instabile e rischioso.

    Nel frattempo leggo da un sito alternativo, che i Tedeschi stampano di nascosto nuova moneta locale in marchi… sarà vero? ..preoccupante!!

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  8. Luigi

    Le S.p.A. della mediazione si preparano per le future pressioni sul governo..
    Attendono con ansia le motivazioni della sentenza della corte costituzionale…
    ..per loro l’eccesso di delega potrà essere arginato con una legge del parlamento ad ok.. gli avvocati si preparino!!!

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  9. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Appena sfornato dal web:
    NON SE NE PUO’ PIU’!!!
    ANCHE CON LA VIOLENZA, QUEL CHE E’ STATO DETTO E FATTO, IN FAVORE DI POCHI, DEV’ESSERE COMUNQUE !!!!
    RICHIEDERE I DANNI AI SINGOLI PARLAMENTARI, NELLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI E/O DOPO AVERLE PROMULGATE, QUANDO VIOLANO LA LEGGE!!!
    Indubbiamente manovre molto sottili e molto traversali per delegittimare sempre di più nel tempo, in modo strisciante la magistratura, ALLONTANARE LA GIUSTIZIA DAI CITTADINI 8anche aumentando i costi e abbassare i compensi legali sia stragiudiziali che giudiziali) e farla diventare burlesque, facendo così di fatto, risparmiare ai colossi economici (franchising compresi di settore), immense quantità di denaro e, sopratutto, conoscere in anticipo i mezzi istruttori.
    Il mediatore neanche giura, né diventa in alcun momento, pubblico ufficiale.
    Cui prodest? Solo ai golosi COLOSSI ECONOMICI, altro che Decreto Cresci Italia (cresce solo l’obesità dei COLOSSI ECONOMICI e si inscheletriscono sempre di più i già scarnificati nostri scheletri -operatori del diritto a vario titolo e i danneggiati-). Un nuovo modo di fare golpe, ovvero tanti piccoli golpetti, da riunire alla data X per il golpe finale. Appena sfornato dal web, copia incolla il link seguente e leggere con attenzione anche negli spazi bianchi (dove c’è più contenuto): http://www.leggioggi.it/2012/11/02/mediazione-presentato-emendamento-salva-obbligatorieta-il-testo/
    Mediazione 2 novembre 2012, 11:24: Mediazione, presentato emendamento “salva obbligatorietà”. Il testo a firma dell’ On. Briguglio, mira a reintrodurre la condizione di procedibilità

    mediaz

    Il 31 ottobre scorso, durante il Terzo Nazionale dei Mediatori presso la Camera dei Deputati, è stato presentato il testo dell’emendamento a firma dell’ On. Briguglio (Fli), a cui si sono aggiunti gli On.li Federico Palomba ed Anita Di Giuseppe (IDV), oltre a Sabatino Aracu (PDL, volto a reintrodurre la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, in attesa della pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale che, come noto, con un comunicato stampa, ha fatto già sapere di avere dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Il contenuto dell’emendamento riproduce l’attuale formulazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, salva l’introduzione del comma 1bis. Di seguito il testo dell’emendamento nr. AC5534-bis presentato alla Camera:
    “Il giorno 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diffuso un comunicato stampa che recitava:
    La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
    Considerando che:
    -il d.lvo 28/2010, nella sua parte in cui prevede la c.d. obbligatorietà, ha ingenerato un incolpevole affidamento in capo a numerosissimi Organismi di Mediazione (quasi mille) che hanno investito ingenti somme di capitale;
    (mio commento personale: e chi se ne frega! Gli sbagli dei parlamentari li paghino loro!)
    -i Tribunali non riescono a rispettare tempi ragionevoli per concludere i processi, così rendendo costantemente l’Italia destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Unione Europea;
    -la ragionevole durata del processo, laddove violata, giustifica pretese economiche da parte dei cittadini, in base all’art. 2 della Legge 24 marzo 2001, n. 89, che vengono erogate dal Ministero della Giustizia;
    -la pronuncia della Corte Costituzionale, per come preannunciata con comunicato stampa, rischia di eliminare posti di lavoro ed aziende, esponendo lo Stato a possibili class action;
    -la pronuncia della Corte Costituzionale ha rilevato solo un vizio in procedendo, ovvero un eccesso di delega;
    si propone il seguente emendamento:
    Conversione in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245.
    All’art. 34 viene aggiunto il comma 23 che recita:
    L’art. 5 del Decreto Legislativo 4 maggio 2010, n. 28 è sostituito dal seguente:
    Art. 5 Condizione di procedibilita’ e rapporti con il processo
    1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
    1bis. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell’eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.
    2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
    3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
    4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
    5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’ presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
    6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.

    Risposta
  10. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Dal sito http://www.studilegali.it:
    http://studilegali.it/blog/2012/11/07/respinti-gli-emendamenti-sulla-mediazione-alla-camera-nel-ddl-stabilita-rimane-lemendamento-de-lillo/
    Rimane l’emendamento presentato dall’Onorevole Stefano De Lillo nel quale viene proposta una sperimentazione della mediazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2017 e, nel caso di proposta di conciliazione del mediatore, l’assistenza degli avvocati alle parti. Da più parti, inoltre, si invita all’unità i sostenitori della mediazione. Si legge in un gruppo facebook “in questo momento particolarmente delicato, la presentazione di ulteriori emendamenti – anche tecnicamente validi – è controproducente per tutto il “movimento ADR” e soprattutto per la crescita del nostro Paese. La richiesta di diversi cambiamenti da più parti alimenta il pericolo di rimettere in discussione tutto il D.Lgs. 28/10 con tempi lunghi e non compatibili con l’approvazione del DL Sviluppo. Il D.Lgs 28/10 ha sicuramente bisogno di alcune correzioni che confidiamo saranno fatte con serenità in un secondo momento anche con l’apporto prezioso dell’avvocatura per valorizzare ancor di più il ruolo dell’avvocato. Invitiamo dunque tutte le anime del movimento ADR italiano a sostenere con forza e convinzione l’emendamento presentato dal Sen. Stefano De Lillo”. Nel contempo il Forum chiama tutti i sostenitori alla MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI MEDIATORI CIVILI IN ROMA DI FRONTE AL PARLAMENTO. Sede: Piazza Montecitorio tra Via Colonna Antonina e l’Obelisco. Data: 12 novembre 2012. Ore: 09:00 – 14:00. Conferenza stampa: 14:30 – 16:00 presso la “Sala della Mercede” della Camera dei Deputati in Via della Mercede, 55 in Roma. DI seguito si trasmette il comunicato stampa diramato dal FORUM: “COMUNICATO STAMPA GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI MEDIATORI “INDIETRO NON SI TORNA”. 600 milioni di buoni motivi per salvare la mediazione obbligatoria. ROMA, 7 novembre 2012 – La Corte Costituzionale, il 24 ottobre, con un comunicato stampa ha bocciato il precedente Governo Berlusconi per aver ecceduto il mandato parlamentare, varando la mediazione obbligatoria.
    Così, oltre 900 Organismi di Mediazione e 40.000 mediatori civili hanno, in un sol colpo, perso due anni di lavoro e bruciato oltre 600 milioni complessivi di investimenti fatti. Uno schiaffo indiretto in faccia ai cittadini, che non solo devono accettare l’inefficiente sistema della Giustizia e il danno della chiusura delle sedi giudiziarie, ma si dovranno sobbarcare, anche, la probabile beffa di una class action milionaria, che deve essere evitata con una presa di responsabilità da parte dei nostri attuali Parlamentari che ripari questo banale difetto di forma, gravido di conseguenze. Sarebbe infatti grave e inaccettabile che un “difetto di forma”, rovini nella sostanza la “mediazione”, cura immediata e efficiente, che stava offrendo una prospettiva di miglioramento all’ormai paralitico sistema della giustizia e offrendo una via di uscita all’alto spirito conflittuale degli Italiani, che ogni anno incide negativamente di 1,7 punti percentuali sul PIL. Il 12 novembre, Magistrati, imprenditori, avvocati, commercialisti, Sindaci, Amministratori locali, notai, Associazioni di volontariato si ritroveranno, insieme ai mediatori, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 in Piazza Montecitorio, per chiedere ai Parlamentari di “salvare la mediazione”. Insomma, 600 milioni di buoni motivi per non trasformare una commedia in un dramma. Per informazioni: Dott.ssa Irene Gionfriddo – Portavoce del Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili – Tel. 347/2230645 “. Come valutate le azioni da parte del forum dei mediatori e degli organismi di mediazione?
    ndr: Tzè!
    Lo chiamano un “banale difetto di forma”, stravolgere una Direttiva Europea, andando ben al di fuori della Delega Del Governo….
    Chiedete, i danni al Governo che ha approvato la Legge, se ritenete di aver avuto e subito danni !!!!!!!!!!! Sarebbe ora di finirla con questi modi di lavorare alla carlona, e nella migliore delle ipotesi, “la più accreditata” , ad usum delphini !!!!!!!!!!!!!!!!

    Risposta
  11. Mirko Melozzi

    Mediazione: fallisce il tentativo di reintrodurre l’obbligatorietà.

    Non ammessi gli emendamenti volti a reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione presentati alla Legge di Stabilità.

    http://www.altalex.com/index.php?idnot=59860

    Risposta

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