2,4 MILIONI DI DOLLARI DI RISARCIMENTO PER UN COLPO DI FRUSTA: ACCADE IN INGHILTERRA

£2.4m settlement for man who suffered serious injury after motorway shunt

3:20pm Monday 3rd December 2012

By Court Reporter

A successful businessman who suffered a life-changing stroke caused by whiplash after another vehicle went into the back of his car has spoken of his relief after lawyers at Irwin Mitchell secured him a multi-million pound care and rehabilitation package on Friday.

Robert Bright, from Kings Langley, suffered a brain injury and lost the full use of his left arm which means he will never work again and leaves him needing support from a carer every day, after suffering the stroke in August 2008.

It struck 34 days after his car was shunted on the M27 when he was stationary in queuing traffic on his way to a friend’s wedding. At the time, he exchanged details with the other driver and continued on his way, completely unaware of how the injuries would come to affect him.

The 56-year-old was able to carry on living life as normal until a blood clot formed because the whiplash injury had damaged and split the main artery that supplies blood to the brain, which caused the stroke.

After a four-year battle for justice, the driver’s insurance company finally admitted responsibility after a Professor of Stroke Medicine commissioned by serious injury experts at Irwin Mitchell found Mr Bright’s stroke was more than likely directly caused by the accident.

At the High Court in London, Mr Bright was awarded a £2,430,000 to fund care and rehabilitation services for the rest of his life. The figure is also to cover his loss of earnings as he had been in a well-paid job, working as a customer services and contracts manager before the stroke.

Mr Bright will receive an immediate lump sum of £1.15m and then payments of £75,000 a year which will be managed by Irwin Mitchell’s in-house court of protection team as Mr Bright’s brain injury makes him struggle to keep track of his finances.

A series of interim payments totalling £415,000 have already been paid to fund an intensive rehabilitation programme allowing him to live independently in his own home with care from professional support workers.

Tracey Storey, a partner at Irwin Mitchell’s London office, said: “This case shows the devastating, long-term consequences whiplash can have.

The general perception of whiplash is that it is a minor injury that tends to heal itself within a few weeks. But what happened to Robert shows it can lead to serious health problems and it very much needs to be taken seriously.

“Anyone who suffers whiplash should seek medical attention, particularly if symptoms get worse or do not go away. Robert will never work again because of the consequences of the stroke and the brain injury.

“We were able to arrange a series of vital interim payments shortly after Robert suffered the stroke which meant he could move back home with help from carers, but the total settlement approved today means Robert can now look to the future, knowing he has the support, care and physiotherapy he needs to have the best quality of life possible.”

After the hearing, Mr Bright said: “I was in stationary traffic when a car went into the back of mine and the impact threw me forward, but I didn’t think I was seriously injured.

“I was able to continue life as normal, apart from suffering neck pain and headaches which I knew was whiplash, but thought it would heal on its own.

“But I woke up one morning a few weeks later and my left side was completely numb and my speech was slurred.

“I couldn’t believe it when I was told I’d had a stroke as I’ve always been very fit and healthy but then I found out it was caused by the whiplash injury. I had no idea that a whiplash injury could lead to such terrible consequences.

“My life has changed completely because of it and I have found this very hard to come to terms with. I was doing well in my career and had a very active social life with friends and family but I can’t enjoy any of this now. I need help from carers and I still struggle to get used to this as I was so independent before.

“My friends and family have been fantastic and I am so grateful to them for all their support. I would also like to thank my legal team at Irwin Mitchell who helped to get me the care and rehabilitation I needed.”

He continued: “It’s hard to hear people dismissing whiplash injuries because most are unaware of the serious health problems such an injury can lead to. I would urge anyone who has the symptoms to be aware of the risks and not be afraid to visit their doctor to get checked out.

“The settlement draws a line under the last four years. Although nothing can turn back the clock, I can now look to the future knowing I have the care and support I will need for the rest of my life.”

A recent study conducted by the Association Of Personal Injury Lawyers (APIL) found that one in five whiplash sufferers experience symptoms for more than a year.

3 Commenti

  1. patroc. strag. Riccardo Nicotra (CT)

    Per il redattore:
    C’è possibilità di avere codesto articolo in italiano per poterselo gustare meglio, per chi come me, non conosce l’inglese?

    Da Wikipedia, l’enciclopedia libera: Danni punitivi
    I danni punitivi (o esemplari), in inglese punitive (o exemplary) damages, [1] sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice – termine approssimativamente traducibile con dolo[2] – o gross negligence (colpa grave).
    Caratteri generali
    Nel caso dei danni punitivi, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone una funzione punitiva, tipica della sanzione penale. La finalità dell’istituto viene ravvisata nell’affiancare il normale risarcimento quando questo è ritenuto insufficiente allo scopo di:
    -punire l’autore dell’illecito;
    -fungere da efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso autore dell’illecito, che potrebbe reiterarlo);
    -premiare la vittima per l’impegno profuso nell’affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell’ordine legale;
    -ristorare la vittima per il pregiudizio subito.
    Il riconoscimento del maggiore risarcimento così come la determinazione della sua entità sono rimessi alla discrezionalità del giudice.
    Ordinamenti di common law
    L’istituto dei danni punitivi ha trovato terreno fertile nell’ordinamento statunitense, ove è presente nella maggior parte degli stati federati. La considerevole entità di taluni risarcimenti imposti dai giudici e la progressiva estensione dei casi di applicazione, fino talvolta a sconfinare nella responsabilità contrattuale, hanno contribuito, secondo i critici, ad un incremento della litigiosità, tanto più che negli Stati Uniti è ammesso il cosiddetto patto di quota lite in virtù del quale l’avvocato ha diritto ad una percentuale (di solito tra il 25% e il 30%) della somma fatta ottenere al cliente. Recentemente la Corte Suprema degli Stati Uniti è intervenuta per porre freno all’entità dei danni punitivi, stabilendo che deve essere comunque proporzionata alla gravità del comportamento del danneggiante e non superiore a dieci volte l’entità del danno effettivo (sentenza del 7-4-2003 nella causa State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Inez Preece Campbell). In Inghilterra, dove pure ha avuto origine (il primo riconoscimento da parte di una giudice risale al 1763, nella causa Wilkes v. Wood), l’istituto ha conosciuto una minore fortuna rispetto agli Stati Uniti e viene ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; tuttavia, negli ultimi anni si nota un maggior ricorso ad esso da parte dei giudici inglesi, soprattutto in relazione a lesioni di diritti fondamentali.
    Ordinanenti di Civil Law
    L’istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di civil law, salvo limitatissime eccezioni (i codici civili di Brasile, Norvegia e Polonia li prevedono in alcuni casi), essendo considerato incompatibile con il principio di separazione tra diritto civile e diritto penale.
    In Italia la Corte Suprema di Cassazione, ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l’istituto è in contrasto con l’ordine pubblico interno, rifiutando quindi la delibazione di una sentenza straniera di condanna. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall’art. 96 del codice di procedura civile, la responsabilità per danno ambientale, prevista dall’art. 18 della legge n. 349/1986, o la “riparazione pecuniaria” per diffamazione, prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa.
    Note:
    ^ Si noti che, a rigore, si dovrebbe tradurre con ‘risarcimento punitivo’ (o ‘esemplare’) giacché nel linguaggio giuridico anglosassone damage, al singolare, indica il danno mentre damages, al plurale, il risarcimento. L’espressione punitive damages è usata negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito si preferisce parlare di exemplary damages.
    ^ È difficile tradurre questo termine in italiano: nel linguaggio giuridico anglosassone viene utilizzato per designare tanto il dolo in generale, quanto la premeditazione di un reato o l’intenzionalità di un atto illecito

    In Italia, stranamente, grazie ai poteri forti (forti non perchè rafforzati dai cittadini) patria del Diritto Romano, utilizzato da tutte le nazioni della Terra come parametro per costruire la popria Costituzione e le proprie Leggi, invece funziona al contrario:
    La finalità dell’istituto “Punitive Dommage” viene affiancata al normale risarcimento quando questo è semplicemente presente e ritenuto più che sufficiente, con lo scopo precipuo di:
    -punire il danneggiato dell’illecito;
    -fungere da efficace deterrente nei confronti di altri nuovi potenziali danneggiati (anche ai già danneggiati in altri illeciti, perchè potrebbero osare chiedere un altro risarcimento scaturito da un nuovo illeciti civile)
    -premiare i responsabili civili e le loro compagnie assicurative, per l’impegno profuso nell’affermare solo le loro ragioni e diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamentodel disordine legale;
    -privare la vittima per il pregiudizio subito.
    Il riconoscimento del minor risarcimento così come la determinazione della sua entità, sono rimessi alla discrezionalità del giudice, e guarda caso, proprio quelli della Cassazione, hanno sempre asserito che le Tabelle, di qualunque genere, sono solo indicative e minimali, ovvero al di sotto delle qual, non si deve, scendere. Poche volte, tali punti certi di diritto, sono stati applicati … chissà perchè …. anche se, in effetti, lo sappiamo molto bene ma ci mancano … non ricordo bene che cosa in questo momento (ma devono essere qualcosa di basilare che forse ultimamente perchè poco usate, si sono atrofizzate).
    La salute è un bene indisponibile e pertanto non può esser oggetto di alcun tipo di mediazione e di conseguenza di tabelle monetarie predefinite limitative. Le tabelle sono un punto di partenza, non il limite massimo raggiungibile, e ma allora….?
    Gli avvocati facciano il loro dovere in favore della GIUSTIZIA, onde rendere giustizia a chi si trova già “nel braccio della morte e per i futuri condannati a morte”, colpevoli d’esser stati presenti al momento sbagliato e nel posto sbagliato, inosservanti della legge non scritta “Il destino mio è mio, e me lo costruisco”.
    La Giustizia esiste ed è possente, sempre presente, ma non ha le corde vocali, parla a segni e molto scrive, ma pochi comprendono. Tutti o quasi, si limitano a leggere le righe inchiostrate, le più facili da intepretare, quasi nessuno legge le righe bianche, forse perchè troppo abbaglianti, e pur piene di verità, estrinsecabili attraverso milioni di concetti. Vogliamo limitarci a farci luce solo con l’ultima sentenza della Corte Costituzionale sulla Mediazione (in)Civile, oppure vogliamo appropriarci della sorgente della luce che ci illumina, uscendo da questo oscurantismo (da noi creato per pigrizia). Ogniuno di noi è sacerdote e custode della Luce Sociale, iure haereditatis.

    Risposta
  2. Luca Reina

    Comunque se siamo Inghilterra dobbiamo parlare di lire sterline e non di dollari .
    Non a caso alla cifra è anteposto il simbolo”£” che indica appunto la cifra espressa in lire ( sterline in questo caso )
    Saluti.

    Risposta
    1. Stefano Mannacio

      E’ stata apportata la correzione.

      Risposta

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